<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobilista.it &#187; Bufale: gli errori degli altri</title>
	<atom:link href="http://www.automobilista.it/categoria/bufale-gli-errori-degli-altri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobilista.it</link>
	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Compagnie fantasma: caos tremendo</title>
		<link>http://www.automobilista.it/compagnie-fantasma-caos-tremendo/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/compagnie-fantasma-caos-tremendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie fantasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_6254" class="wp-caption alignleft" style="width: 277px"><img class="size-medium wp-image-6254" title="fantasma" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/fantasma-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /><p class="wp-caption-text">Tra fantasmi e bufale</p></div>
<p>Sono  i mass media stavolta a fare casino, sostenendo che le Compagnie  fantasma sono quelle inesistenti con Rca annuali: una cavolata, che confonde le idee. La  realtà è molto più complessa e articolata, con Compagnie che esistono,  magari erano pure abilitate a rilasciare Rca in Italia. Un esempio?  Leggete qui sotto.</p>
<p>L’Isvap  (vigila sulle Assicurazioni) informa che è stata segnalata la  commercializzazione di polizze Rc auto false, anche temporanee di 5  giorni, intestate “Great  Lakes Munich Re Group” società che non rientra tra le compagnie  autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività  assicurativa sul territorio della Repubblica italiana.</p>
<p>Al riguardo si segnala che risulta abilitata  ... <a href="http://www.automobilista.it/compagnie-fantasma-caos-tremendo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6254" class="wp-caption alignleft" style="width: 277px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/fantasma.jpg"><img class="size-medium wp-image-6254" title="fantasma" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/fantasma-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Tra fantasmi e bufale</p></div>
<p>Sono  i mass media stavolta a fare casino, sostenendo che le <a href="http://www.automobilista.it/truffe-rc-auto-tagliandi-falsi-occhio-alla-generali-belgium-compagnia-vittima-del-raggiro/">Compagnie  fantasma</a> sono quelle inesistenti con Rca annuali: una cavolata, che confonde le idee. La  realtà è molto più complessa e articolata, con Compagnie che esistono,  magari erano pure abilitate a rilasciare Rca in Italia. Un esempio?  Leggete qui sotto.</p>
<p>L’Isvap  (vigila sulle Assicurazioni) informa che è stata segnalata la  commercializzazione di polizze Rc auto false, anche <strong>temporanee di 5  giorni</strong>, intestate “Great  Lakes Munich Re Group” società che non rientra tra le compagnie  autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività  assicurativa sul territorio della Repubblica italiana.</p>
<p>Al riguardo si segnala che risulta abilitata a operare in Italia in libera prestazione di servizi nella responsabilità civile obbligatoria auto, un’impresa inglese con una denominazione simile, la “Great Lakes Reinsurance (UK) PLC”, che ha comunicato di aver operato nel ramo Rc auto solamente come coassicuratore di altre Compagnie e di non aver mai sottoscritto direttamente alcuna Rca.</p>
<p>Pertanto, a oggi, l’eventuale stipulazione di polizze Rca recanti l’intestazione “Great Lakes Munich Re Group” comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.</p>
<p>Visto?  Non c’è la truffa scema della Compagnia che non c’è. È la frode  diabolica con nomi che risultano simili a quelli veri, e con Rca che  richiamano quelle reali. State all’occhio. Anche dalle bufale dei mass  media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/compagnie-fantasma-caos-tremendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esenzione bollo auto storiche: occhio alle bufale</title>
		<link>http://www.automobilista.it/esenzione-bollo-auto-storiche-occhio-alle-bufale/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/esenzione-bollo-auto-storiche-occhio-alle-bufale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[auto storiche]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_6061" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-6061 " title="ag entra" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/ag-entra-300x108.png" alt="" width="240" height="86" /><p class="wp-caption-text">Copiaincolla assassini</p></div>
<p>I siti Internet, quelli che si scopiazzano l’un l’altro tanto per inserire immondizia nel ventilatore online, la fanno facile: dicono che ora, per fruire dell&#8217;esenzione dal pagamento bollo per le auto e moto storiche, non sia più necessario l’iscrizione del veicolo nei registri come l’Asi (Automobilclub storico italiano) o il Fim (Federazione motociclistica italiana).</p>
<p>Occhio, è una bufala. L’Agenzia delle entrate s’è espressa in merito con una risoluzione (la 112 del 29 novembre 2011), tremendamente articolata e complessa: c’è pure una distinzione fra chi risiede in una Regione a statuto ordinario e chi invece in una a statuto speciale. Senza considerare le differenze fra veicoli con più di 20 anni e meno di 30,  ... <a href="http://www.automobilista.it/esenzione-bollo-auto-storiche-occhio-alle-bufale/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6061" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/ag-entra.png"><img class="size-medium wp-image-6061 " title="ag entra" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/ag-entra-300x108.png" alt="" width="240" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">Copiaincolla assassini</p></div>
<p>I siti Internet, quelli che si scopiazzano l’un l’altro tanto per inserire <strong>immondizia nel ventilatore online</strong>, la fanno facile: dicono che ora, per fruire dell&#8217;esenzione dal pagamento bollo per le auto e moto storiche, non sia più necessario l’iscrizione del veicolo nei registri come l’Asi (Automobilclub storico italiano) o il Fim (Federazione motociclistica italiana).</p>
<p>Occhio, è una <strong>bufala</strong>. L’Agenzia delle entrate s’è espressa in merito con una risoluzione (la 112 del 29 novembre 2011), tremendamente <strong>articolata</strong> e <strong>complessa</strong>: c’è pure una distinzione fra chi risiede in una Regione a statuto ordinario e chi invece in una a <strong>statuto speciale</strong>. Senza considerare le differenze fra veicoli con più di 20 anni e meno di 30, e quelli con più di 30 anni.</p>
<p>State attenti. Va a finire che non pagate il bollo perché, su Internet, avete letto una fesseria. Meglio chiedere, di volta in volta, a un registro storico. Prima che la vostra Regione vi recapiti una squisita <strong>cartella esattoriale</strong>. Poi come vi difendete: dicendo che era tutto scritto su un <strong>sito scemo</strong>?</p>
<p>Non mi credete? Leggete in basso, specie le parti in grassetto.</p>
<p>Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112</p>
<p>OGGETTO: Interpello &#8211; interpello ordinario &#8211; Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 &#8211; Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” &#8211; articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.</p>
<p>Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente</p>
<p>QUESITO</p>
<p>TIZIO, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo <strong>ultraventennale</strong>.</p>
<p>L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni.</p>
<p>L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.</p>
<p>L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico”.</p>
<p>Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.</p>
<p>Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana.</p>
<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE</p>
<p>Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI.</p>
<p>A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento del predetto beneficio fiscale all’obbligo di iscrizione ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una “disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non)”.</p>
<p>PARERE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p>In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle <strong>Regioni a statuto speciale</strong>, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43).</p>
<p>Tenuto conto che il contribuente istante è residente <strong>in un comune della Sardegna</strong> si rappresenta, quindi, quanto segue:</p>
<p>- l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall&#8217;Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli;</p>
<p>- il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;</p>
<p>- il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall&#8217;ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.</p>
<p>La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.</p>
<p>Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali &#8211; non adibiti ad uso professionale &#8211; ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione.</p>
<p>Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI.</p>
<p>Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.</p>
<p>In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.</p>
<p>A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.</p>
<p>Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.</p>
<p>Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.</p>
<p>Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”.</p>
<p>Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI.</p>
<p>In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).</p>
<p>L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.</p>
<p>In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).</p>
<p>Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.</p>
<p>In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63.</p>
<p>******</p>
<p>Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.</p>
<p>IL DIRETTORE CENTRALE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/esenzione-bollo-auto-storiche-occhio-alle-bufale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi non paga la Rc auto verrà scovato da apparecchi che funzionano in automatico senza agenti, come l’autovelox. Bufala fotografica dell’Ansa: foto del telelaser</title>
		<link>http://www.automobilista.it/chi-non-paga-la-rc-auto-verra-scovato-da-apparecchi-che-funzionano-in-automatico-senza-agenti-come-l%e2%80%99autovelox-bufala-fotografica-dell%e2%80%99ansa-foto-del-telelaser/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/chi-non-paga-la-rc-auto-verra-scovato-da-apparecchi-che-funzionano-in-automatico-senza-agenti-come-l%e2%80%99autovelox-bufala-fotografica-dell%e2%80%99ansa-foto-del-telelaser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[telelaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5932</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5933" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5933" title="Immagine 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-22-300x292.png" alt="" width="300" height="292" /><p class="wp-caption-text">Telelaser: che c&#39;entra?</p></div>
<p>Dove l’Ansa doveva parlare di telelaser, qui, parla invece di autovelox.</p>
<p>Dove l’Ansa doveva parlare di autovelox, mostra la foto del telelaser: qui.</p>
<p>In dettaglio, chi non paga la Rc auto verrà beccato da apparecchi che funzionano in automatico senza agenti, come autovelox e Tutor. E l’Ansa che ti fa? Una bella foto del telelaser, con un agente.</p>
<p>Ma che c’entra quella foto col testo? Zero. Vivissimi complimenti.</p>
<p>Ecco il testo di legge: &#8220;L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo  ... <a href="http://www.automobilista.it/chi-non-paga-la-rc-auto-verra-scovato-da-apparecchi-che-funzionano-in-automatico-senza-agenti-come-l%e2%80%99autovelox-bufala-fotografica-dell%e2%80%99ansa-foto-del-telelaser/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5933" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-22.png"><img class="size-medium wp-image-5933" title="Immagine 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-22-300x292.png" alt="" width="300" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Telelaser: che c&#39;entra?</p></div>
<p>Dove l’Ansa doveva parlare di telelaser, <a href="http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-ansa-%E2%80%9Ccassazione-multa-autovelox-vale-anche-senza-rilascio-foto%E2%80%9D-ma-la-cassazione-parla-solo-di-telelaser-e-poi-non-dice-nulla-di-nuovo/">qui</a>, parla invece di autovelox.</p>
<p>Dove l’Ansa doveva parlare di autovelox, mostra la foto del telelaser: <a href="http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/normativa/2011/11/15/visualizza_new.html_639199955.html">qui</a>.</p>
<p>In dettaglio, chi non paga la Rc auto verrà beccato da apparecchi che <strong>funzionano in automatico senza agenti</strong>, come autovelox e Tutor. E l’Ansa che ti fa? Una bella foto del telelaser, con un agente.</p>
<p>Ma che c’entra quella foto col testo? Zero. Vivissimi complimenti.</p>
<p>Ecco il testo di legge: &#8220;L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, <strong>omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico</strong> e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/chi-non-paga-la-rc-auto-verra-scovato-da-apparecchi-che-funzionano-in-automatico-senza-agenti-come-l%e2%80%99autovelox-bufala-fotografica-dell%e2%80%99ansa-foto-del-telelaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio antibufala. Ansa: “Cassazione, multa Autovelox vale anche senza rilascio foto”. Ma la Cassazione parla solo di telelaser. E poi non dice nulla di nuovo</title>
		<link>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-ansa-%e2%80%9ccassazione-multa-autovelox-vale-anche-senza-rilascio-foto%e2%80%9d-ma-la-cassazione-parla-solo-di-telelaser-e-poi-non-dice-nulla-di-nuovo/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-ansa-%e2%80%9ccassazione-multa-autovelox-vale-anche-senza-rilascio-foto%e2%80%9d-ma-la-cassazione-parla-solo-di-telelaser-e-poi-non-dice-nulla-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5930" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5930" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-18-300x196.png" alt="" width="300" height="196" /><p class="wp-caption-text">Ma quale autovelox d&#39;Egitto</p></div>
<p>Distinguiamo. L’autovelox misura la velocità da una postazione fissa (come un box) o mobile (su tripode o in auto). Il telelaser è una pistola laser che misura la velocità: viene tenuta in mano dal poliziotto.</p>
<p>Ansa: “Cassazione, multa Autovelox vale anche senza rilascio foto”. L’avrebbe detto la Cassazione con sentenza 23212 dell&#8217;8 novembre 2011.</p>
<p>Complimenti all’Ansa: tre bufale in un colpo, occhio a non fare indigestione.</p>
<p>1) La Cassazione parla solo di telelaser. Non di autovelox.</p>
<p>2) La Cassazione ha ribadito che il telelaser può non rilasciare foto e scontrino con la targa.  Già si sapeva. Il telelaser è nato così e morirà così. È stato omologato così.</p>
<p>3) La sentenza è del 24 giugno 2011. L’8  ... <a href="http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-ansa-%e2%80%9ccassazione-multa-autovelox-vale-anche-senza-rilascio-foto%e2%80%9d-ma-la-cassazione-parla-solo-di-telelaser-e-poi-non-dice-nulla-di-nuovo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5930" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-18.png"><img class="size-medium wp-image-5930" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-18-300x196.png" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Ma quale autovelox d&#39;Egitto</p></div>
<p>Distinguiamo. L’autovelox misura la velocità da una postazione fissa (come un box) o mobile (su tripode o in auto). Il telelaser è una pistola laser che misura la velocità: viene tenuta in mano dal poliziotto.</p>
<p><a href="http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/normativa/2011/11/16/visualizza_new.html_639053069.html">Ansa</a>: “Cassazione, multa Autovelox vale anche senza rilascio foto”. L’avrebbe detto la Cassazione con sentenza 23212 dell&#8217;8 novembre 2011.</p>
<p>Complimenti all’Ansa: tre bufale in un colpo, occhio a non fare indigestione.</p>
<p>1) La <a href="http://www.automobilista.it/la-cassazione-sul-tutor-un-giudice-di-pace-sulle-multe-seriali-ora-non-si-ammattisce-piu/">Cassazione</a> parla solo di <strong>telelaser</strong>. Non di autovelox.</p>
<p>2) La Cassazione ha ribadito che il telelaser può non rilasciare foto e scontrino con la targa.  Già si sapeva. Il telelaser è nato così e morirà così. È stato <strong>omologato</strong> così.</p>
<p>3) La sentenza è del 24 giugno 2011. L’8 novembre è stata solo <strong>depositata</strong> in cancelleria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-ansa-%e2%80%9ccassazione-multa-autovelox-vale-anche-senza-rilascio-foto%e2%80%9d-ma-la-cassazione-parla-solo-di-telelaser-e-poi-non-dice-nulla-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenti stradali 2010: ora l’Istat ha fatto un’aggiuntina importante</title>
		<link>http://www.automobilista.it/incidenti-stradali-2010-ora-l%e2%80%99istat-ha-fatto-un%e2%80%99aggiuntina-importante/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/incidenti-stradali-2010-ora-l%e2%80%99istat-ha-fatto-un%e2%80%99aggiuntina-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5907" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5907" title="istat" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/istat-300x113.gif" alt="" width="300" height="113" /><p class="wp-caption-text">Incidenti Istat: servono?</p></div>
<p>È vero: c&#8217;è stata una (non richiesta) difesa da parte dell’Istat verso il Tutor (vedi qui, il Grande Fratello non funziona più e viene giustificato). Però segnalo che l’Istituto nazionale di statistica fa finalmente un distinguo: dice che gli incidenti stradali del 2010 si riferiscono a quelli con feriti, dove sono intervenute le Forze dell’ordine. Era ora. In passato, parlava genericamente di incidenti.</p>
<p>Peccato che la quasi totalità dei mass media non se ne sia accorta, nella furia di sparare numeri inutili sciopiazzandoseli a vicenda. E invece la differenza è notevole. Infatti, l’incidentalità stradale registrata dal settore assicurativo mostra che il rischio circolazione continua a essere preoccupante e produce costi elevatissimi per la collettività: i  ... <a href="http://www.automobilista.it/incidenti-stradali-2010-ora-l%e2%80%99istat-ha-fatto-un%e2%80%99aggiuntina-importante/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5907" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/istat.gif"><img class="size-medium wp-image-5907" title="istat" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/istat-300x113.gif" alt="" width="300" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Incidenti Istat: servono?</p></div>
<p>È vero: c&#8217;è stata una (non richiesta) difesa da parte dell’Istat verso il Tutor (vedi <a href="http://www.automobilista.it/no-dai-non-ditemi-che-il-tutor-non-dimezza-piu-i-morti/">qui</a>, il Grande Fratello non funziona più e viene giustificato). Però segnalo che l’Istituto nazionale di statistica fa finalmente un distinguo: dice che gli incidenti stradali del 2010 si riferiscono a quelli con feriti, dove sono intervenute le Forze dell’ordine. <strong>Era ora</strong>. In passato, parlava genericamente di incidenti.</p>
<p>Peccato che la quasi totalità dei mass media non se ne sia accorta, nella furia di sparare numeri <a href="http://www.automobilista.it/dati-aci-istat-sugli-incidenti-stradali-nel-2010-servono-solo-al-copiaincolla-giornalistico/">inutili</a> <strong>sciopiazzandoseli</strong> a vicenda. E invece la differenza è notevole. Infatti, l’incidentalità stradale registrata dal settore assicurativo mostra che il rischio circolazione continua a essere preoccupante e produce costi elevatissimi per la collettività: i sinistri denunciati in un anno (inclusi quelli senza l&#8217;intervento di Forze dell&#8217;ordine) sono oltre <strong>3,5 milioni</strong>. I feriti risarciti dalle assicurazioni hanno superato il milione. Nulla a che vedere con le statistiche Istat: nel 2010, 211.000 incidenti con feriti.</p>
<p>A questo punto, resta da capire a che servano i numeri Istat sugli incidenti. Direi quasi a <strong>zero</strong>. Ma non ditelo ai giornali. Se no, cosa copiano e incollano?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/incidenti-stradali-2010-ora-l%e2%80%99istat-ha-fatto-un%e2%80%99aggiuntina-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio antibufala: il sequestro degli pneumatici non omologati non è una novità</title>
		<link>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-il-sequestro-degli-pneumatici-non-omologati-non-e-una-novita/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-il-sequestro-degli-pneumatici-non-omologati-non-e-una-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5834" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5834" title="gomma omologata 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/gomma-omologata-1-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /><p class="wp-caption-text">Occhio alla gomma</p></div>
<p>Leggiucchio qua e là che c’è una novità: chi monta pneumatici non omologati rischia il sequestro delle gomme. È vero?</p>
<p>Risposta. È vero che  chi monta pneumatici non omologati rischia il sequestro delle gomme. Ma non è vero che questa sia una novità dell’ultim’ora.</p>
<p>Chi la spaccia come una novità è stato tratto in inganno da un comunicato stampa copiato e incollato alla brutta. Vedi qui.</p>
<p>Già già tutto da una vita: vedi il Codice della strada, riformato con legge 120 del 29 luglio 2010 (articolo 1, comma 3-bis).</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5834" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/gomma-omologata-1.png"><img class="size-medium wp-image-5834" title="gomma omologata 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/gomma-omologata-1-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Occhio alla gomma</p></div>
<p>Leggiucchio qua e là che c’è una novità: chi monta pneumatici non omologati rischia il sequestro delle gomme. È vero?</p>
<p>Risposta. È vero che  chi monta pneumatici non omologati rischia il sequestro delle gomme. Ma <strong>non è vero che questa sia una novità dell’ultim’ora</strong>.</p>
<p>Chi la spaccia come una novità è stato tratto in inganno da un comunicato stampa copiato e incollato alla brutta. Vedi <a href="http://www.automobilista.it/giro-di-vite-per-chi-produce-importa-o-vende-pneumatici-non-omologati-si-ma-dal-2010-non-da-meta-settembre-2011/">qui</a>.</p>
<p>Già già tutto da una vita: vedi il Codice della strada, riformato con legge 120 del 29 luglio 2010 (articolo 1, comma 3-bis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-il-sequestro-degli-pneumatici-non-omologati-non-e-una-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio antibufala: non c’è certezza che i 17enni possano guidare l’auto da febbraio 2012</title>
		<link>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-non-c%e2%80%99e-certezza-che-i-17enni-possano-guidare-l%e2%80%99auto-da-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-non-c%e2%80%99e-certezza-che-i-17enni-possano-guidare-l%e2%80%99auto-da-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Neopatentati]]></category>
		<category><![CDATA[Patenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[guida 17 anni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5828" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5828" title="3240916285_52123968d4" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/3240916285_52123968d4-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Minorenni al volante? Vedremo quando</p></div>
<p>Leggiucchio qua e là che i 17enni potranno guidare l’auto da febbraio 2012, grazie a un Decreto che applica una disposizione del Codice della strada già esistente da tempo.</p>
<p>Cosa c’è di vero? La norma del Codice della strada esiste. Ma il Decreto non è in Gazzetta Ufficiale. Quindi, non c’è certezza che la norma sia attiva da febbraio 2012. È probabile, questo sì. Però non sicuro.</p>
<p>Comunque, se e quando il 17enne potrà guidare l’auto, dovrà avere già la patente A per le moto si dovrà esercitare con un esperto accanto. Purché l’accompagnatore sia in possesso da almeno 10 anni di patente valida e di categoria B o superiore. Per chi viaggia senza  ... <a href="http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-non-c%e2%80%99e-certezza-che-i-17enni-possano-guidare-l%e2%80%99auto-da-febbraio-2012/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5828" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/3240916285_52123968d4.jpg"><img class="size-medium wp-image-5828" title="3240916285_52123968d4" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/3240916285_52123968d4-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Minorenni al volante? Vedremo quando</p></div>
<p>Leggiucchio qua e là che i 17enni potranno guidare l’auto da febbraio 2012, grazie a un Decreto che applica una disposizione del Codice della strada già esistente da tempo.</p>
<p>Cosa c’è di vero? La norma del Codice della strada esiste. Ma il Decreto <strong>non è in Gazzetta Ufficiale</strong>. Quindi, non c’è certezza che la norma sia attiva da febbraio 2012. È probabile, questo sì. Però non sicuro.</p>
<p>Comunque, se e quando il 17enne potrà guidare l’auto, dovrà avere già la patente A per le moto si dovrà esercitare con un esperto accanto. Purché l’accompagnatore sia in possesso da almeno 10 anni di patente valida e di categoria B o superiore. Per chi viaggia senza accompagnatore che non ha quei requisiti, multa di 389 euro e fermo del veicolo per tre mesi.</p>
<p>C’è poi una follia: un guidatore di 102 anni può accompagnare un 17enne col foglio rosa; ma un 18enne col foglio rosa può essere accompagnato solo da un guidatore che abbia meno di 60 anni. Vedi <a href="http://www.automobilista.it/follie-un-guidatore-di-102-anni-puo-accompagnare-un-17enne-col-foglio-rosa-ma-un-18enne-col-foglio-rosa-puo-essere-accompagnato-solo-da-un-guidatore-che-abbia-meno-di-60-anni/">qui</a>.</p>
<p>E se sei il genitore del 17enne, sta&#8217; all&#8217;occhio: diventi responsabile in solido. Vedi <a href="http://www.automobilista.it/caro-genitore-attento-quel-che-combina-tuo-figlio-17enne-al-volante-sei-responsabile-in-solido/">qui</a>.</p>
<p>Poi, ricordati dei vincoli: <a href="http://www.automobilista.it/un-diciassettenne-alla-guida-si-ma-con-una-mezza-dozzina-di-vincoli/">qui</a>. In particolare, il 17enne deve prima aver fatto un corso pratico in autoscuola di 10 ore.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/lrargerich/3240916285/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/lrargerich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/servizio-antibufala-non-c%e2%80%99e-certezza-che-i-17enni-possano-guidare-l%e2%80%99auto-da-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mago di Esselunga: peccato che il bimbo viaggi in auto senza cintura</title>
		<link>http://www.automobilista.it/il-mago-di-esselunga-peccato-che-il-bimbo-viaggi-in-auto-senza-cintura/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/il-mago-di-esselunga-peccato-che-il-bimbo-viaggi-in-auto-senza-cintura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[esselunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5794" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5794" title="esselunga 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/esselunga-1-300x210.png" alt="" width="300" height="210" /><p class="wp-caption-text">Bell&#39;esempio!</p></div>
<p>Chi mette in piedi le pubblicità per le tv e per Internet proprio non capisce l&#8217;importanza dei video: hanno un impatto devastante sulla gente. Così, mi rammarico che nel &#8220;Mago di Esselunga&#8221; il bimbo, sul divano, viaggi senza cintura. Anche se si tratta di un Dvd celebrativo, distribuito a Milano.</p>
<p>Si dà il cattivo esempio, al di là della retorica buonista e del Codice della strada.</p>
<p>Non entro invece nel merito dello spot: è chiaro che debba essere esaltata l&#8217;immagine del supermercato. Non si può pretendere che il bimbo venga portato all&#8217;aria aperta a giocare.</p>
<p>Il video è qui, finché resiste&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5794" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/esselunga-1.png"><img class="size-medium wp-image-5794" title="esselunga 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/esselunga-1-300x210.png" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Bell&#39;esempio!</p></div>
<p>Chi mette in piedi le pubblicità per le tv e per Internet proprio non capisce l&#8217;importanza dei video: hanno un impatto devastante sulla gente. Così, mi rammarico che nel &#8220;Mago di Esselunga&#8221; il bimbo, sul divano, viaggi senza cintura. Anche se si tratta di un <strong>Dvd celebrativo</strong>, distribuito a Milano.</p>
<p>Si dà il cattivo esempio, al di là della retorica buonista e del Codice della strada.</p>
<p>Non entro invece nel merito dello spot: è chiaro che debba essere esaltata l&#8217;immagine del supermercato. Non si può pretendere che il bimbo venga portato all&#8217;aria aperta a giocare.</p>
<p>Il video è <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CF8PRGNQ2WA&amp;feature=related">qui</a>, finché resiste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/il-mago-di-esselunga-peccato-che-il-bimbo-viaggi-in-auto-senza-cintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelli di obbligo pneumatici da neve montati o catene a bordo: la mia controreplica a Pneumatici sotto controllo</title>
		<link>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-la-mia-controreplica-a-pneumatici-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-la-mia-controreplica-a-pneumatici-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5776" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5776" title="pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x2041" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x20411.png" alt="" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">A sinistra, il segnale sotto accusa</p></div>
<p>Prima il mio post dove distruggo i nuovi cartelli invernali: qui.</p>
<p>Poi la replica di Pneumatici sotto controllo: qui.</p>
<p>Ora la mia controreplica. In corsivo, parla Pneumatici sotto controllo. In grassetto, fra parentesi quadre, le mie osservazioni.</p>
<p>Con riferimento all’articolo “Cartelli di obbligo….” Pubblicato il 14 ottobre 2011 riteniamo doveroso precisare quanto segue:
i cartelli presentati durante la nostra conferenza stampa del 13 ottobre sono quelli che, lo sottolineiamo “in via sperimentale”, sono stati definiti ed approvati dal Ministero dei Trasporti.</p>
<p>Infatti, innanzitutto va detto che i cartelli stradali sono definiti da norme approvate in ambito internazionale. Pertanto i Paesi che hanno sottoscritto queste norme sono tenuti al loro rispetto.</p>
<p>Per quel che ci risulta la prescrizione  ... <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-la-mia-controreplica-a-pneumatici-sotto-controllo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5776" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x20411.png"><img class="size-full wp-image-5776" title="pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x2041" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x20411.png" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">A sinistra, il segnale sotto accusa</p></div>
<p>Prima il mio post dove distruggo i nuovi cartelli invernali: <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-ma-davvero-il-ministero-dei-trasporti-ha-preso-una-cantonata-del-genere/">qui</a>.</p>
<p>Poi la replica di Pneumatici sotto controllo: <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-pneumatici-sotto-controllo-precisa/">qui</a>.</p>
<p>Ora la mia controreplica. In corsivo, parla Pneumatici sotto controllo. In grassetto, fra parentesi quadre, le mie osservazioni.</p>
<p><em>Con riferimento all’articolo “Cartelli di obbligo….” Pubblicato il 14 ottobre 2011 riteniamo doveroso precisare quanto segue:<br />
i cartelli presentati durante la nostra conferenza stampa del 13 ottobre sono quelli che, lo sottolineiamo “in via sperimentale”, sono stati definiti ed approvati dal Ministero dei Trasporti.</em></p>
<p><em>Infatti, innanzitutto va detto che i cartelli stradali sono definiti da norme approvate in ambito internazionale. Pertanto i Paesi che hanno sottoscritto queste norme sono tenuti al loro rispetto.</em></p>
<p><em>Per quel che ci risulta la prescrizione “catene a bordo” non è prevista in nessun Paese mentre sono molti i Paesi in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali.</em></p>
<p><em>Il nostro legislatore ha voluto definire una norma di legge (vedi legge 120/2010) con la chiara volontà di fare prevenzione e quindi sicurezza stradale e, solo in questo senso, si giustifica l’equivalenza di obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Appare evidente infatti che i due prodotti non possano essere considerati equivalenti da un punto di vista tecnico in quanto se nel caso dei pneumatici invernali sono una risposta per l’intera stagione fredda, nel caso delle catene il loro ambito di impiego è relegato a manto stradale abbondantemente innevato e con forti pendenze.</em></p>
<p><em>Quanto ai cartelli stradali, non essendoci uno specifico cartello per applicare la norma voluta dal nostro Legislatore, in via sperimentale, è stato utilizzato il cartello di raccomandazione internazionalmente riconosciuto, cioè fondo bianco e non fondo blu che invece prescrive un obbligo. E’ il colore del fondo del cartello che individua l’obbligo e non la simbologia. </em><strong>[Sta proprio qui l'inganno involontario: aver usato un cartello di "raccomandazione" per indicare, invece, l'"obbligo" di tenere a bordo le catene].</strong><em><br />
Nel nostro Codice della strada la raccomandazione ha due cartelli distinti, quello riportato a sinistra riguardante le gomme da neve, oggi invernali, e quello riportato a destra, le sole catene. Il cartello di obbligo invece è unico: perché prescrive il montaggio di pneumatici invernali e di catene dal punto in cui è installato il cartello </em><strong>[Forse è un banale refuso. Comunque, è errato affermare che il cartello blu indica l'obbligo di montare sia i pneumatici invernali sia le catene. La didascalia all'immagine II 332 utilizza l'espressione "o", cioè o pneumatici invernali o catene e non pneumatici invernali e catene].</strong><em> </em></p>
<p><em>In buona sostanza con i nuovi cartelli, seppure sperimentali , il Legislatore intende informare gli automobilisti con, a nostro giudizio, grande efficacia, sull’esistenza dell’obbligo prescritto </em><strong>[non si può imporre un "obbligo" con la simbologia della "raccomandazione"]</strong><em>, del periodo di vigenza e del tratto stradale espressamente interessato.</em></p>
<p><em>Non c’è quindi alcuna confusione, ma una chiarezza esemplare e non resta altro che, nell’interesse di tutti, attenersi alle norme di legge che sono state ormai emanate da un anno a questa parte. </em><strong>[Con tanti simboli che riproducono delle catene da neve o pneumatici invernali, era proprio necessario utilizzare i pittogrammi che il ministero ha usato per la figura II 333 del Regolamento al Codice della strada, con cui si vuole intendere la "facoltà di montare" catene o pneumatici da neve e, quindi, non l'"obbligo" di averli a bordo? Sarebbe stato meglio la più semplice immagine che vedete alla fine del post: l'ho messa in piedi alla bell'e meglio, mi scuso per l'oscena qualità. Inoltre, uno straniero che circola nel nostro territorio e non conosce la lingua italiana, non comprendendo la frase "catene a bordo", pone la sua attenzione nella simbologia; ebbene, la simbologia utilizzata nei nuovi cartelli sperimentali è quella che a livello internazionale non indica di avere catene a bordo, ma quella che raccomanda (quindi un consiglio non un obbligo) di fare uso di catene da neve o pneumatici invernali]</strong><em>.</em></p>
<p><em>Oggi i cartelli ci sono, sono chiari e, da un anno a questa parte, tutti i media parlano del tema e diffondono la notizia. Se qualcuno ha la necessità di approfondire il tema può consultare il nostro sito http://www.pneumaticisottocontrollo.it, dove sono riportate informazioni tecniche di dettaglio.</em></p>
<p><em>Il problema invece è un altro: gli automobilisti devono sapere con largo anticipo se una Provincia o un Comune intende emanare Ordinanze che obbligano all’acquisto di pneumatici invernali o catene. Infatti, è impensabile, così come accaduto lo scorso inverno, che un’Amministrazione decida l’obbligo dall’oggi al domani. Questo comportamento provocherà una corsa all’acquisto o al montaggio che non potrà essere soddisfatta con danni al consumatore e nessun effetto virtuoso né in termini di sicurezza stradale, né in termini di viabilità e circolazione</em>.</p>
<p><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/catene-a-bordo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5775" title="catene a bordo" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/catene-a-bordo-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-la-mia-controreplica-a-pneumatici-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelli di obbligo pneumatici da neve montati o catene a bordo: Pneumatici sotto controllo precisa</title>
		<link>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-pneumatici-sotto-controllo-precisa/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-pneumatici-sotto-controllo-precisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5763" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5763" title="pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x204" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x2041.png" alt="" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">A sinistra, il cartello che non mi convince</p></div>
<p>Ho scritto un post polemico sui nuovi “cartelli invernali”. Fra i commenti, Pneumatici sottto controllo ha voluto precisare. Mi pare doveroso dare al commento lo stesso spazio che aveva il mio post: vedi il corsivo. Poi, con calma, torno sull’argomento, che è molto più scottante di quanto sembri.</p>
<p>Con riferimento all’articolo “Cartelli di obbligo….” Pubblicato il 14 ottobre 2011 riteniamo doveroso precisare quanto segue:
i cartelli presentati durante la nostra conferenza stampa del 13 ottobre sono quelli che, lo sottolineiamo “in via sperimentale”, sono stati definiti ed approvati dal Ministero dei Trasporti.</p>
<p>Infatti, innanzitutto va detto che i cartelli stradali sono definiti da norme approvate in ambito internazionale. Pertanto i Paesi che  ... <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-pneumatici-sotto-controllo-precisa/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5763" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x2041.png"><img class="size-full wp-image-5763" title="pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x204" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x2041.png" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">A sinistra, il cartello che non mi convince</p></div>
<p>Ho scritto un <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-ma-davvero-il-ministero-dei-trasporti-ha-preso-una-cantonata-del-genere/#comments">post</a> polemico sui nuovi “cartelli invernali”. Fra i commenti, <a href="http://www.pneumaticisottocontrollo.it/">Pneumatici</a> sottto controllo ha voluto precisare. Mi pare <strong>doveroso</strong> dare al commento lo <strong>stesso spazio</strong> che aveva il mio post: vedi il corsivo. Poi, con calma, torno sull’argomento, che è molto più <strong>scottante</strong> di quanto sembri.</p>
<p><em>Con riferimento all’articolo “Cartelli di obbligo….” Pubblicato il 14 ottobre 2011 riteniamo doveroso precisare quanto segue:<br />
i cartelli presentati durante la nostra conferenza stampa del 13 ottobre sono quelli che, lo sottolineiamo “in via sperimentale”, sono stati definiti ed approvati dal Ministero dei Trasporti.</em></p>
<p><em>Infatti, innanzitutto va detto che i cartelli stradali sono definiti da norme approvate in ambito internazionale. Pertanto i Paesi che hanno sottoscritto queste norme sono tenuti al loro rispetto.</em></p>
<p><em>Per quel che ci risulta la prescrizione “catene a bordo” non è prevista in nessun Paese mentre sono molti i Paesi in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali.</em></p>
<p><em>Il nostro legislatore ha voluto definire una norma di legge (vedi legge 120/2010) con la chiara volontà di fare prevenzione e quindi sicurezza stradale e, solo in questo senso, si giustifica l’equivalenza di obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Appare evidente infatti che i due prodotti non possano essere considerati equivalenti da un punto di vista tecnico in quanto se nel caso dei pneumatici invernali sono una risposta per l’intera stagione fredda, nel caso delle catene il loro ambito di impiego è relegato a manto stradale abbondantemente innevato e con forti pendenze.</em></p>
<p><em>Quanto ai cartelli stradali, non essendoci uno specifico cartello per applicare la norma voluta dal nostro Legislatore, in via sperimentale, è stato utilizzato il cartello di raccomandazione internazionalmente riconosciuto, cioè fondo bianco e non fondo blu che invece prescrive un obbligo. E’ il colore del fondo del cartello che individua l’obbligo e non la simbologia.<br />
Nel nostro Codice della strada la raccomandazione ha due cartelli distinti, quello riportato a sinistra riguardante le gomme da neve, oggi invernali, e quello riportato a destra, le sole catene. Il cartello di obbligo invece è unico: perché prescrive il montaggio di pneumatici invernali e di catene dal punto in cui è installato il cartello.</em></p>
<p><em>In buona sostanza con i nuovi cartelli, seppure sperimentali , il Legislatore intende informare gli automobilisti con, a nostro giudizio, grande efficacia, sull’esistenza dell’obbligo prescritto, del periodo di vigenza e del tratto stradale espressamente interessato.</em></p>
<p><em>Non c’è quindi alcuna confusione, ma una chiarezza esemplare e non resta altro che, nell’interesse di tutti, attenersi alle norme di legge che sono state ormai emanate da un anno a questa parte.</em></p>
<p><em>Oggi i cartelli ci sono, sono chiari e, da un anno a questa parte, tutti i media parlano del tema e diffondono la notizia. Se qualcuno ha la necessità di approfondire il tema può consultare il nostro <a href="http://www.pneumaticisottocontrollo.it/">sito</a> http://www.pneumaticisottocontrollo.it, dove sono riportate informazioni tecniche di dettaglio.</em></p>
<p><em>Il problema invece è un altro: gli automobilisti devono sapere con largo anticipo se una Provincia o un Comune intende emanare Ordinanze che obbligano all’acquisto di pneumatici invernali o catene. Infatti, è impensabile, così come accaduto lo scorso inverno, che un’Amministrazione decida l’obbligo dall’oggi al domani. Questo comportamento provocherà una corsa all’acquisto o al montaggio che non potrà essere soddisfatta con danni al consumatore e nessun effetto virtuoso né in termini di sicurezza stradale, né in termini di viabilità e circolazione.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-pneumatici-sotto-controllo-precisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

