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	<title>Automobilista.it &#187; Cassazione</title>
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	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
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		<title>E basta coi camion assassini!</title>
		<link>http://www.automobilista.it/e-basta-coi-camion-assassini/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6300" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><img class="size-medium wp-image-6300" title="duel_dvd" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/duel_dvd-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /><p class="wp-caption-text">Incubo</p></div>
<p>Cassazione giustamente durissima contro chi guida i camion in modo scriteriato. Causando un incidente mortale. I conducenti sono tenuti a procedere a passo d’uomo in strade strette e piene di curve. Se serve devono suonare il clacson o arrestare la marcia per non invadere l’altra corsia. Pena la responsabilità esclusiva dell’incidente. Insomma, devono essere prudenti, perché hanno in mano armi pericolosissime e taglienti.</p>
<p>La percezione di una situazione di pericolo, dovuta alle dimensioni del camion e alle caratteristiche della strada per larghezza limitata, presenza di curce e di doppio senso di marcia, deve indurre il conducente a porre in essere una serie di accorgimenti per prevenire il rischio di un incidente: andare piano, guardare in ogni dove,  ... <a href="http://www.automobilista.it/e-basta-coi-camion-assassini/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6300" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/duel_dvd.jpg"><img class="size-medium wp-image-6300" title="duel_dvd" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/duel_dvd-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Incubo</p></div>
<p>Cassazione giustamente durissima contro chi guida i camion in modo scriteriato. Causando un incidente mortale. <strong>I conducenti sono tenuti a procedere a passo d’uomo in strade strette e piene di curve</strong>. Se serve devono suonare il clacson o arrestare la marcia per non invadere l’altra corsia. Pena la responsabilità esclusiva dell’incidente. Insomma, devono essere prudenti, perché hanno in mano armi pericolosissime e taglienti.</p>
<p>La percezione di una situazione di pericolo, dovuta alle dimensioni del camion e alle caratteristiche della strada per larghezza limitata, presenza di curce e di doppio senso di marcia, deve indurre il conducente a porre in essere una serie di accorgimenti per prevenire il rischio di un incidente: andare piano, guardare in ogni dove, fermarsi se necessario.</p>
<p>Ci ha pensato la Cassazione, con sentenza 1423, sezione Quarta, del 17 gennaio 2012, a mettere per benino in chiaro le cose. Ma era così necessario arrivare in <a href="http://www.automobilista.it/passaggio-in-auto-un-gesto-di-fratellanza-occhio-reato-di-favoreggiamento-aggravato-all%E2%80%99immigrazione-clandestina/">Cassazione</a>? Mah&#8230; questi sono princìpi logici e ovvi di sicurezza stradale. È ora di finirla con questi camion pericolosi per gl&#8217;italiani.</p>
<p>E comunque, subentra anche il Codice penale, articolo 589: &#8220;Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e&#8217; commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:<br />
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici&#8221;.</p>
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		<title>Passaggio in auto: un gesto di fratellanza? Occhio: reato di favoreggiamento aggravato all’immigrazione clandestina</title>
		<link>http://www.automobilista.it/passaggio-in-auto-un-gesto-di-fratellanza-occhio-reato-di-favoreggiamento-aggravato-all%e2%80%99immigrazione-clandestina/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/passaggio-in-auto-un-gesto-di-fratellanza-occhio-reato-di-favoreggiamento-aggravato-all%e2%80%99immigrazione-clandestina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6245" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6245" title="29403" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/29403-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /><p class="wp-caption-text">No al &#34;taxi&#34; che sfrutta la disperazione</p></div>
<p>Se  un extracomunitario entra irregolarmente in Italia, e tu gli dai un  passaggio in auto, commetti reato di favoreggiamento aggravato  all’immigrazione clandestina: con il trasporto, garantisci il buon esito  dell’intera operazione illecita. Così ha stabilito la Cassazione (prima  sezione penale), con la sentenza numero 47761 del 7 dicembre 2011,  depositata in cancelleria il 21 dicembre.</p>
<p>In  linea con il Tribunale del riesame di Catania, la Cassazione ha sancito  che ogni attività diretta a favorire l’ingresso di immigrati irregolari  in Italia costituisca reato: al di là dell’arrivo e dello sbarco dai  natanti, c’è pure la fase immediatamente successiva, intesa a sottrarre   ... <a href="http://www.automobilista.it/passaggio-in-auto-un-gesto-di-fratellanza-occhio-reato-di-favoreggiamento-aggravato-all%e2%80%99immigrazione-clandestina/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6245" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/29403.jpg"><img class="size-medium wp-image-6245" title="29403" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/29403-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">No al &quot;taxi&quot; che sfrutta la disperazione</p></div>
<p>Se  un extracomunitario entra irregolarmente in Italia, e tu gli dai un  passaggio in auto, commetti reato di favoreggiamento aggravato  all’immigrazione clandestina: con il trasporto, garantisci il buon esito  dell’intera <strong>operazione illecita</strong>. Così ha stabilito la <a href="http://www.automobilista.it/personaggio-pericoloso-patente-sospesa-anche-a-distanza-di-tempo-dall%E2%80%99incidente/">Cassazione</a> (prima  sezione penale), con la sentenza numero 47761 del 7 dicembre 2011,  depositata in cancelleria il 21 dicembre.</p>
<p>In  linea con il Tribunale del riesame di Catania, la Cassazione ha sancito  che ogni attività diretta a favorire l’ingresso di immigrati irregolari  in Italia costituisca reato: al di là dell’arrivo e dello sbarco dai  natanti, c’è pure la fase immediatamente successiva, intesa a sottrarre  ai controlli di Polizia gl’immigrati.</p>
<p>A  maggior ragione se si chiede denaro per il passaggio: una specie di  taxi per gl’immigrati. Il caso in questione è clamoroso: il tizio aveva  aiutato 84 extracomunitari, trasportando nel macchinone 12 passeggeri  alla volta. Un <strong>business</strong>. Ma ora la galera. In generale, chi ritiene di fare del bene, un gesto di fratellanza verso il prossimo, ci pensi due volte.</p>
<p>Ricordo, via Wikipedia: “L&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione">immigrazione</a> illegale (anche detta immigrazione clandestina o irregolare) è l&#8217;ingresso &#8211; o, alternativamente il soggiorno &#8211; di<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_%28diritto%29"> cittadini</a> stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del paese di  destinazione. Gli immigrati sono mossi dalla ricerca di condizioni di  vita migliori perché spesso i Paesi di provenienza sono<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0"> poveri</a> oppure in quei Paesi non vengono rispettati i<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili"> diritti civili</a>.  L&#8217;immigrazione illegale, così come quella regolare, è un fenomeno di  cui sono oggetto generalmente i Paesi più ricchi. Si tratta spesso di  flussi misti nell’ambito dei quali si spostano sia migranti che  rifugiati, seguendo rotte e modalità di<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto"> trasporto</a> simili. Tali spostamenti vengono definiti irregolari poiché spesso  avvengono senza la necessaria documentazione e di frequente coinvolgono  trafficanti di esseri umani. Le persone che si muovono in questa maniera  spesso mettono a rischio la propria vita, sono obbligate a viaggiare in  condizioni disumane e possono essere oggetto di<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sfruttamento"> sfruttamento</a> ed<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Abuso"> abuso</a>”.</p>
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		<title>Personaggio pericoloso? Patente sospesa anche a distanza di tempo dall’incidente</title>
		<link>http://www.automobilista.it/personaggio-pericoloso-patente-sospesa-anche-a-distanza-di-tempo-dall%e2%80%99incidente/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patenti]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6154" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6154" title="1no-alcohol" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/1no-alcohol-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Stop patente ritardato: sì</p></div>
<p>Sentenza 28032, seconda sezione civile, del 21-12-2011, della Cassazione: in teoria, la patente dovrebbe essere sospesa nell’immediatezza dell’incidente. Ma che succede se il provvedimento è adottato a distanza di mesi dal sinistro? È legittimo, se la personalità e i precedenti dell’automobilista sono tali da far ritenere che questo sia pericoloso per gli altri.</p>
<p>La Cassazione ha accolto il ricorso della Prefettura che si era vista annullare dal Giudice di pace la sospensione della patente nei confronti di un automobilista che aveva provocato un sinistro mortale.</p>
<p>Sei mesi fra l’incidente e la sospensione. Troppi? Per il Giudice di pace s’. Per il Prefetto no. Per la Cassazione, no.</p>
<p>Giusto. La Cassazione ha ribadito la natura di provvedimento  ... <a href="http://www.automobilista.it/personaggio-pericoloso-patente-sospesa-anche-a-distanza-di-tempo-dall%e2%80%99incidente/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6154" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/1no-alcohol.jpg"><img class="size-medium wp-image-6154" title="1no-alcohol" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/1no-alcohol-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Stop patente ritardato: sì</p></div>
<p>Sentenza 28032, seconda sezione civile, del 21-12-2011, della Cassazione: in teoria, la patente dovrebbe essere sospesa nell’immediatezza dell’incidente. Ma che succede se il provvedimento è adottato a distanza di mesi dal sinistro? È <strong>legittimo</strong>, se la personalità e i precedenti dell’automobilista sono tali da far ritenere che questo sia pericoloso per gli altri.</p>
<p>La Cassazione ha accolto il ricorso della Prefettura che si era vista annullare dal Giudice di pace la sospensione della patente nei confronti di un automobilista che aveva provocato un sinistro mortale.</p>
<p>Sei mesi fra l’incidente e la sospensione. Troppi? Per il Giudice di pace s’. Per il Prefetto no. Per la Cassazione, no.</p>
<p>Giusto. La Cassazione ha ribadito la natura di provvedimento cautelare della sospensione: “Il Giudice di pace ha valutato che il provvedimento di sospensione, in quanto adottato a distanza di sei mesi dai sinistro, avesse perso la sua funzione cautelare e preventiva”. Tuttavia,  “la motivazione è del tutto carente in quanto manca una valutazione del fatto, del comportamento del contravventore, dei suoi <strong>precedenti</strong>, della sua personalità e di quant&#8217;altro possa giustificare la conclusione di inutilità della misura cautelare alla quale approda il giudice del merito sulla base dell&#8217;unico, di per sé solo insignificante, dato temporale”.</p>
<p>Se è un tossico o un <a href="http://www.automobilista.it/rapporto-fra-positivita-al-test-e-stato-di-ebbrezza-parola-all%E2%80%99avvocato-walter-gravante/">ubriacone</a> che in passato ha provocato incidenti in stato alterato, è legittimo che la sospensione della patente avvenga anche a distanza di sei mesi. Concordo in pieno.</p>
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		<title>Tossico da analizzare</title>
		<link>http://www.automobilista.it/tossico-da-analizzare/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/tossico-da-analizzare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6145" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6145" title="droghe" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/droghe-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">Droga, pericolo mortale</p></div>
<p>Santa sentenza della Cassazione: la numero 46988 del 20 dicembre 2011. Via libera agli accertamenti tossicologici e alcolemici senza consenso del guidatore trasportato in pronto soccorso a seguito di un incidente stradale causato dal conducente stesso.</p>
<p>Il drogato e l’ubriacone non devono avere scampo. Infatti, la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista che contestava la mancanza di consenso informato al prelievo durante il suo ricovero.</p>
<p>La quarta sezione penale ha confermato quanto disposto dalla corte d’Appello di Pavia: se il guidatore, in ospedale dopo un incidente stradale, necessita cure, i sanitari devono seguire l’iter del normale protocollo del pronto soccorso. Non serve il consenso del diretto interessato.</p>
<p>Anche perché questo prelievo del sangue e delle  ... <a href="http://www.automobilista.it/tossico-da-analizzare/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6145" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/droghe.jpg"><img class="size-medium wp-image-6145" title="droghe" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/droghe-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Droga, pericolo mortale</p></div>
<p>Santa sentenza della Cassazione: la numero 46988 del 20 dicembre 2011. Via libera agli accertamenti <a href="http://www.automobilista.it/omicidio-stradale-o-altre-morti/">tossicologici</a> e alcolemici senza consenso del guidatore trasportato in pronto soccorso a seguito di un incidente stradale causato dal conducente stesso.</p>
<p>Il <strong>drogato</strong> e l’<strong>ubriacone</strong> non devono avere scampo. Infatti, la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista che contestava la mancanza di consenso informato al prelievo durante il suo ricovero.</p>
<p>La quarta sezione penale ha confermato quanto disposto dalla corte d’Appello di Pavia: se il guidatore, in ospedale dopo un incidente stradale, necessita cure, i sanitari devono seguire l’iter del normale protocollo del pronto soccorso. Non serve il consenso del diretto interessato.</p>
<p>Anche perché questo prelievo del sangue e delle urine va fatto in fretta, prima che la droga o l’alcol scompaiano.</p>
<p>Gli ermellini:  “I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell&#8217;imputato per l&#8217;accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell&#8217;utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”.</p>
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		<title>Così il Fisco può terrorizzare chi ha il macchinone. Lo farà mai?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/cosi-il-fisco-puo-terrorizzare-chi-ha-il-macchinone-lo-fara-mai/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6141" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6141" title="TranStarRacingDaggerGT_01" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/TranStarRacingDaggerGT_01-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Ricco, evasore o spacciatore?</p></div>
<p>Se hai un’auto grande, devi pagare tante tasse; in caso di una dichiarazione fiscale debolina, ti mangiamo via tutto. Così il ragionamento non fa una grinza. In Italia, non viene applicato. Più facile prendere a ceffoni chi ha uno stipendio da fame, alzando le accise. Ma forse qualcosa sta cambiando, visto che dietro l’angolo, l’Italia vede la morte economica.</p>
<p>E allora, anche la Cassazione aiuta: l’auto di grossa cilindrata e la proprietà di quote legittimano l’accertamento sintetico, sempreché il contribuente non fornisce la prova contraria: lo ribadiscono gli ermellini  con sentenza 27545 del 19 dicembre 2011. Che a respinto il ricorso di un contribuente: si opponeva all’accertamento ricevuto per via del possesso di auto  ... <a href="http://www.automobilista.it/cosi-il-fisco-puo-terrorizzare-chi-ha-il-macchinone-lo-fara-mai/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6141" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/TranStarRacingDaggerGT_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-6141" title="TranStarRacingDaggerGT_01" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/TranStarRacingDaggerGT_01-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Ricco, evasore o spacciatore?</p></div>
<p>Se hai un’auto grande, devi pagare tante tasse; in caso di una dichiarazione fiscale debolina, ti mangiamo via tutto. Così il ragionamento non fa una grinza. In Italia, non viene applicato. Più facile prendere a <a href="http://www.automobilista.it/iva-al-21-allo-stato-conviene-che-il-prezzo-della-benzina-scenda/">ceffoni</a> chi ha uno <strong>stipendio da fame</strong>, alzando le accise. Ma forse qualcosa sta cambiando, visto che dietro l’angolo, l’Italia vede la morte economica.</p>
<p>E allora, anche la Cassazione aiuta: l’auto di grossa cilindrata e la proprietà di quote legittimano l’accertamento sintetico, sempreché il contribuente non fornisce la prova contraria: lo ribadiscono gli ermellini  con sentenza 27545 del 19 dicembre 2011. Che a respinto il ricorso di un contribuente: si opponeva all’accertamento ricevuto per via del possesso di auto di <strong>grossa cilindrata</strong> e di partecipazioni societarie.</p>
<p>Sentite i giudici: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l&#8217;applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell&#8217;accertamento e delle prove, l&#8217;applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d&#8217;imposta da verificare deve ritenersi insita nell&#8217;art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava sul contribuente che contesti l&#8217;applicazione di tali coefficienti l&#8217;onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall&#8217;ufficio”.</p>
<p>A questo punto, si deve solo capire che <strong>intenzione</strong> hanno il Fisco e il Governo <strong>Monti</strong>. Se davvero vuoi dare ossigeno all’Italia che crepa, martello gli evasori. Se invece intendi dare un’aspirina a un malato gravissimo, picchi i poveretti e basta.</p>
<p>Ecco un altro assist della Cassazione: “In tema di accertamento dei redditi, sono &#8211; ai sensi dell&#8217;art.2 del dpr 29 settembre 1973 n.600, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all&#8217;estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell&#8217;art.2728 cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Su gestorino, fa’ il bravo bambino</title>
		<link>http://www.automobilista.it/su-gestorino-fa%e2%80%99-il-bravo-bambino/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6127" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6127" title="banda-bassotti_c" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/banda-bassotti_c-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /><p class="wp-caption-text">Pagare, grazie</p></div>
<p>Parcheggio l’auto in un parcheggio con la sbarra e videosorvegliato. Mi rubano l’auto. Chi paga? Il gestore del parcheggio.</p>
<p>E chi paga i cartelli declinano ogni responsabilità? Sempre il gestore dell’auto.</p>
<p>E chi paga per il furto, se l’automobilista aveva dimenticato in auto il biglietto pagato all’entrata? Sempre il gestore dell’auto.</p>
<p>Così la corte d’Appello di Torino con sentenza 1712 del 23 novembre 2011: ha respinto il ricorso di una ditta che gestisce un parcheggio meccanizzato e videosorvegliato, dov’era stata rubata un’auto.</p>
<p>D’altronde è la Cassazione a dirlo. Se il parcheggio è custodito, il gestore è responsabile del furto dell’auto. L’unico modo di non avere responsabilità è che il parcheggio non sia custodito; in più dev’esserci l&#8217;avviso dell&#8217;esclusione della  ... <a href="http://www.automobilista.it/su-gestorino-fa%e2%80%99-il-bravo-bambino/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6127" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/banda-bassotti_c.jpg"><img class="size-medium wp-image-6127" title="banda-bassotti_c" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/banda-bassotti_c-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Pagare, grazie</p></div>
<p>Parcheggio l’auto in un parcheggio con la sbarra e <strong>videosorvegliato</strong>. Mi rubano l’auto. Chi paga? Il gestore del parcheggio.</p>
<p>E chi paga i <strong>cartelli</strong> declinano ogni responsabilità? Sempre il gestore dell’auto.</p>
<p>E chi paga per il furto, se l’automobilista aveva dimenticato in auto il biglietto pagato all’entrata? Sempre il gestore dell’auto.</p>
<p>Così la <strong>corte d’Appello</strong> di Torino con sentenza 1712 del 23 novembre 2011: ha respinto il ricorso di una ditta che gestisce un parcheggio meccanizzato e videosorvegliato, dov’era stata rubata un’auto.</p>
<p>D’altronde è la <strong>Cassazione</strong> a dirlo. Se il parcheggio è custodito, il gestore è responsabile del furto dell’auto. L’unico modo di non avere responsabilità è che il parcheggio non sia custodito; in più dev’esserci l&#8217;avviso dell&#8217;esclusione della custodia sul veicolo; e quest’avviso dev’essere chiaramente visibile prima della conclusione del contratto. E in modo analogo, la Cassazione è intervenuta a proposito del <a href="http://www.automobilista.it/macchina-nell%E2%80%99autolavaggio-con-le-chiavi-nel-quadro-in-caso-di-furto-paga-il-gestore/">furto</a> in un autolavaggio.</p>
<p>Viceversa, se lasci l’auto in un parcheggio non custodito, e il veicolo viene rubato, il gestore privato non deve rimborsarti, se all’ingresso era leggibile il cartello “parcheggio non custodito”: Cassazione,  sentenza del 28 giugno 2011, numero 14319.</p>
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		<item>
		<title>Incidente stradale: inabile al lavoro? C’è il lucro cessante anche se in contemporanea a pensione d’invalidità. Applausi a una trentenne</title>
		<link>http://www.automobilista.it/incidente-stradale-inabile-al-lavoro-c%e2%80%99e-il-lucro-cessante-anche-se-in-contemporanea-a-pensione-d%e2%80%99invalidita-applausi-a-una-trentenne/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6055" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-6055 " title="euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/euro1-298x300.png" alt="" width="209" height="210" /><p class="wp-caption-text">Paga Assicurazione, paga</p></div>
<p>Le signore Assicurazioni sono gentilmente pregate di pagare tutto e subito al lavoratore che, dopo un incidente stradale, diviene inabile al lavoro. Incluso il lucro cessante. Anche se percepisce una pensione di invalidità. Così la Cassazione (terza sezione civile): sentenza 25222 del 21 ottobre 2011, depositata il 29 novembre 2011.</p>
<p>Il mio inchino di fronte a una trentenne che ha combattuto contro una Compagnia, la quale non voleva tirare fuori i piccioli. Birichina la società. Splendida la ragazza. Nel sinistro terrificante (un’auto aveva invaso la sua corsia schiantandosi conto la macchina della nostra eroina) aveva pure perso il bimbo che attendeva nel pancione. Con interventi chirurgici, lesioni permanenti con invalidità al 60%.</p>
<p>Lei è una  ... <a href="http://www.automobilista.it/incidente-stradale-inabile-al-lavoro-c%e2%80%99e-il-lucro-cessante-anche-se-in-contemporanea-a-pensione-d%e2%80%99invalidita-applausi-a-una-trentenne/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6055" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/euro1.png"><img class="size-medium wp-image-6055 " title="euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/euro1-298x300.png" alt="" width="209" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Paga Assicurazione, paga</p></div>
<p>Le signore Assicurazioni sono gentilmente pregate di <strong>pagare tutto e subito</strong> al lavoratore che, dopo un incidente stradale, diviene inabile al lavoro. Incluso il lucro cessante. Anche se percepisce una pensione di invalidità. Così la <a href="http://www.automobilista.it/come-fregarsi-con-le-proprie-mani-ubriaca-e-bizzarra-va-dai-carabinieri-multa-per-guida-in-stato-d%E2%80%99ebbrezza/">Cassazione</a> (terza sezione civile): sentenza 25222 del 21 ottobre 2011, depositata il 29 novembre 2011.</p>
<p>Il mio <strong>inchino</strong> di fronte a una trentenne che ha combattuto contro una Compagnia, la quale non voleva tirare fuori i piccioli. Birichina la società. Splendida la ragazza. Nel sinistro terrificante (un’auto aveva invaso la sua corsia schiantandosi conto la macchina della nostra eroina) aveva pure perso il bimbo che attendeva nel pancione. Con interventi chirurgici, lesioni permanenti con invalidità al 60%.</p>
<p>Lei è una giovane, ex dipendente statale: dopo un grave incidente stradale, era stata dispensata dal servizio. Quanti quattrini ballano? La misura del ristoro va calcolata in base alle aspettative di carriera dell’infortunato.</p>
<p>Invece, la corte d’Appello aveva escluso il risarcimento. Motivo: la donna era divenuta titolare di una pensione di invalidità che copriva il mancato guadagno. Un’interpretazione sciocca che è stata <strong>segata</strong> e <strong>maciullata</strong> dalla Cassazione: questa ha invitato a tenere presente la progressione di carriere della donna.</p>
<p>Adoro quando le Compagnie, arroganti e prepotenti, prendono gli <strong>schiaffoni</strong>.</p>
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		<title>Guida con patente sospesa a tempo indeterminato: non c’è reato</title>
		<link>http://www.automobilista.it/guida-con-patente-sospesa-a-tempo-indeterminato-non-c%e2%80%99e-reato/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patenti]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_6068" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-full wp-image-6068" title="gasto" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/gasto.jpg" alt="" width="170" height="253" /><p class="wp-caption-text">E la patente?</p></div>
<p>Chiariamo un equivoco. Molti siti danno questa notizia: chi circola senza patente non commette reato. Attenzione, è una bufala. In realtà, chi circola con la patente sospesa a tempo indeterminato non commette reato. C’è una bella differenza fra i due concetti.</p>
<p>Lo ha sancito la Cassazione con sentenza numero 44647 del 20 ottobre 2011, depositata il 1° dicembre: c’è solo la sanzione prevista dal Codice della strada. Ribaltata la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (Varese).</p>
<p>Sta tutto nell’articolo 218 del Codice della strada: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di  guida  di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall&#8217;ordinanza  del prefetto con  ... <a href="http://www.automobilista.it/guida-con-patente-sospesa-a-tempo-indeterminato-non-c%e2%80%99e-reato/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6068" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/gasto.jpg"><img class="size-full wp-image-6068" title="gasto" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/gasto.jpg" alt="" width="170" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">E la patente?</p></div>
<p>Chiariamo un equivoco. Molti siti danno questa notizia: chi circola senza patente non commette reato. Attenzione, è una <a href="http://www.automobilista.it/esenzione-bollo-auto-storiche-occhio-alle-bufale/">bufala</a>. In realtà, chi circola con la patente sospesa a tempo indeterminato non commette reato. C’è una bella <strong>differenza</strong> fra i due concetti.</p>
<p>Lo ha sancito la Cassazione con sentenza numero 44647 del 20 ottobre 2011, depositata il 1° dicembre: c’è solo la sanzione prevista dal Codice della strada. Ribaltata la sentenza del <strong>Tribunale di Busto Arsizio</strong> (Varese).</p>
<p>Sta tutto nell’articolo 218 del Codice della strada: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di  guida  di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall&#8217;ordinanza  del prefetto con cui il permesso e&#8217; stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro <strong>1.886</strong> a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni”.</p>
<p>In realtà, c’è stata una <strong>depenalizzazione</strong> con il Decreto 507 del 30 dicembre 1999. Prima, era reato. Ora no.</p>
<p>In questo modo, un tizio che guidava nonostante la sospensione della patente a tempo indeterminato, pizzicato nel 2009 e fermato dalla Polizia, se l’è cavata: Gastone il fortunato. La notizia <strong>non mi rende felice</strong>. Dura lex, sed lex.</p>
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		<title>Non dici che l’auto è un rottame? Niente risarcimento per il furto</title>
		<link>http://www.automobilista.it/non-dici-che-l%e2%80%99auto-e-un-rottame-niente-risarcimento-per-il-furto/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Furto e incendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6051" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><img class="size-full wp-image-6051 " title="stop" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/stop.jpg" alt="" width="210" height="210" /><p class="wp-caption-text">Lo stop della Cassazione</p></div>
<p>La Compagnia non paga il furto dell’automobile (coperto da polizza accessoria alla Rca, il “Furto e incendio”) se il proprietario non ha detto all’Assicurazione due cose: uno, la vettura era stata rubata; due, era diventata un “rottame” dopo che i ladri se l’erano portata via. In caso di reticenza dell’assicurato, scatta la nullità del contratto della garanzia “Furto e incendio”. Così la Cassazione (terza sezione civile) con la sentenza 25582 del 25 ottobre 2011, depositata il 30 novembre 2011.</p>
<p>Gli ermellini hanno respinto il ricorso di un automobilista: voleva la liquidazione dell’indennizzo per il furto del veicolo. Un&#8217;altra sconfitta per il guidatore, che già aveva subìto un ko di fronte alla corte d&#8217;Appello  ... <a href="http://www.automobilista.it/non-dici-che-l%e2%80%99auto-e-un-rottame-niente-risarcimento-per-il-furto/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6051" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/stop.jpg"><img class="size-full wp-image-6051 " title="stop" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/stop.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Lo stop della Cassazione</p></div>
<p>La Compagnia non paga il <a href="http://www.automobilista.it/furti-d%E2%80%99auto-in-italia-un-paese-dell%E2%80%99orrore/">furto</a> dell’automobile (coperto da polizza accessoria alla Rca, il “Furto e incendio”) se il proprietario non ha detto all’Assicurazione due cose: uno, la vettura era stata rubata; due, era diventata un “rottame” dopo che i ladri se l’erano portata via. In caso di reticenza dell’assicurato, scatta la <strong>nullità</strong> del contratto della garanzia “Furto e incendio”. Così la Cassazione (terza sezione civile) con la sentenza 25582 del 25 ottobre 2011, depositata il 30 novembre 2011.</p>
<p>Gli ermellini hanno respinto il ricorso di un automobilista: voleva la liquidazione dell’indennizzo per il furto del veicolo. Un&#8217;altra sconfitta per il guidatore, che già aveva subìto un ko di fronte alla corte d&#8217;Appello di Brescia. Il no è arrivato per le due omissioni.</p>
<p>In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell&#8217;assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 del Codice civile: “Le dichiarazioni inesatte e le <strong>reticenze del contraente</strong>, relative a circostanze tali che l&#8217;assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L&#8217;assicuratore decade dal diritto d&#8217;impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l&#8217;inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l&#8217;impugnazione. L&#8217;assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l&#8217;annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l&#8217;assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”.</p>
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		<title>Danno biologico: godo quando un’Assicurazione le prende</title>
		<link>http://www.automobilista.it/danno-biologico-godo-quando-un%e2%80%99assicurazione-le-prende/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6058" class="wp-caption alignleft" style="width: 302px"><img class="size-medium wp-image-6058" title="500-euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/500-euro-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /><p class="wp-caption-text">La forza della giusitizia</p></div>
<p>Un tizio ha un incidente. Va in coma farmacologico per una dozzina di giorni, poi muore. Questo può essere assimilato alla morte sul colpo? Per un’Assicurazione che non voleva sborsare i quattrini ai parenti del defunto, sì. Per la Cassazione, no. È legittimo il risarcimento del danno biologico liquidato agli eredi. Pagare, immediatamente. Come godo. Abbasso l’arroganza delle Compagnie, viva l’onestà della brava gente.</p>
<p>Le lesioni sono derivate dal sinistro sono gravi: non c’è concorso di colpa del terzo trasportato morto nell’incidente, che non indossava la cintura di sicurezza.</p>
<p>Doppia mazzata per l’Assicurazione. Sta tutto scritto nella sentenza 25558/11, del 27 settembre 2011, depositata il 30 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione. Prendere nota e  ... <a href="http://www.automobilista.it/danno-biologico-godo-quando-un%e2%80%99assicurazione-le-prende/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6058" class="wp-caption alignleft" style="width: 302px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/500-euro.jpg"><img class="size-medium wp-image-6058" title="500-euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/500-euro-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La forza della giusitizia</p></div>
<p>Un tizio ha un incidente. Va in <strong>coma farmacologico</strong> per una dozzina di giorni, poi muore. Questo può essere assimilato alla morte sul colpo? Per un’Assicurazione che non voleva sborsare i quattrini ai parenti del defunto, sì. Per la Cassazione, no. È legittimo il risarcimento del <a href="http://www.automobilista.it/prendo-due-pago-uno-cipriano-aneis-lucrare-sul-dolore-e-sulla-sofferenza-altrui-e-moralmente-abietto/">danno</a> biologico liquidato agli eredi. Pagare, immediatamente. Come godo. Abbasso l’arroganza delle <a href="http://www.automobilista.it/per-carita-ridateci-le-rc-auto-fisse-la-liberalizzazione-e-una-presa-per-i-fondelli/">Compagnie</a>, viva l’onestà della brava gente.</p>
<p>Le lesioni sono derivate dal sinistro sono gravi: non c’è concorso di colpa del terzo trasportato morto nell’incidente, che non indossava la cintura di sicurezza.</p>
<p>Doppia mazzata per l’Assicurazione. Sta tutto scritto nella sentenza 25558/11, del 27 settembre 2011, depositata il 30 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione. Prendere nota e preparare un cospicuo <strong>assegnino</strong> circolare per i parenti del defunto.</p>
<p>Il fatto è che, dal coma. si può anche uscirne. La vita in stato farmacologico non è equiparabile alla morte sul colpo del danneggiato. Conta la dimensione della persona ai fini della valutazione del danno  biologico, non solo la sua capacità di produrre ricchezza: vanno viste  le funzioni naturali.</p>
<p>La Compagnia <strong>accenda un cero</strong> e ringrazi: non paga le spese processuali. Le è andata pure bene. Coraggio, pagare. Peccato, non c’è altro grado per fare ricorso. Se no, magari, la Compagnia trascinava la cosa ancora più per le lunghe: come un pugile che vince per sfinimento dell’avversario, senza sferrare colpi da ko.</p>
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