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	<title>Automobilista.it &#187; Ricorsi</title>
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	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
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		<title>Cellulare: niente auricolare nel verbale? Multa nulla. La guerra della contestazione immediata</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6259" title="Telefonino" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /><p class="wp-caption-text">Telefonino: pericolosissimo</p></div>
<p>Multa  data per guida col cellulare: la sentenza 1450 del 19 settembre 2011  del Giudice di pace di Pisa s’inserisce in una vastissima giurisprudenza  in materia. Stando a ques’ultima sentenza, se un Vigile dà una multa  senza contestazione immediata (ossia senza fermare il guidatore),  dev’essere preciso e puntuale nel verbale. Altrimenti, la sanzione è  nulla.</p>
<p>Infatti,  secondo quel Giudice, la percezione di una realtà dinamica e in  movimento (in un arco temporale e istantaneo) non può essere assimilata a  una conoscenza di una realtà statica. Con l’auto in movimento è tutto  più difficlle, con l’auto ferma la descrizione analitica si converte in  accertamento giuridicamente rilevante.  ... <a href="http://www.automobilista.it/cellulare-niente-auricolare-nel-verbale-multa-nulla-la-guerra-della-contestazione-immediata/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino.jpg"><img class="size-medium wp-image-6259" title="Telefonino" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Telefonino: pericolosissimo</p></div>
<p>Multa  data per guida col cellulare: la sentenza 1450 del 19 settembre 2011  del <a href="http://www.automobilista.it/salve-sono-il-diritto-alla-difesa/">Giudice</a> di pace di Pisa s’inserisce in una vastissima giurisprudenza  in materia. Stando a ques’ultima sentenza, se un Vigile dà una multa  senza contestazione immediata (ossia <strong>senza fermare il guidatore</strong>),  dev’essere preciso e puntuale nel verbale. Altrimenti, la sanzione è  nulla.</p>
<p>Infatti,  secondo quel <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/">Giudice</a>, la percezione di una realtà dinamica e in  movimento (in un arco temporale e istantaneo) non può essere assimilata a  una conoscenza di una realtà statica. Con l’auto in movimento è tutto  più difficlle, con l’auto ferma la descrizione analitica si converte in  accertamento giuridicamente rilevante. Risultato: in caso di multa per  l’uso di cellulare senza immediata contestazione, deve essere annullato  il verbale che nulla precisa sulla mancanza dell’apparecchio auricolare o  sulla predisposizione del veicolo al sistema <strong>vivavoce</strong>. Se invece, il  verbale fosse stato più preciso, la multa sarebbe stata valida.</p>
<p>Piano  ora col dire che tutte le multe di quel tipo sono da bruciare. Dipende  dall’apprezzamento del Giudice. Anche perché la legge è molto <strong>elastica</strong>.  In sintesi, l’articolo 201 del Codice della strada dice che, qualora la  violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con  gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione  dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve,  entro novanta giorni dall&#8217;accertamento, essere notificato all&#8217;effettivo  trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di  violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di  targa, ad uno dei soggetti indicati nell&#8217;art. 196, quale risulta dai  pubblici registri alla data dell&#8217;accertamento. Se si tratta di  ciclomotore la notificazione deve essere fatta all&#8217;intestatario del  contrassegno di identificazione.</p>
<p>Nel  caso di accertamento della violazione nei confronti dell&#8217;intestatario  del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi  dell&#8217;articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è  validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo  domicilio legale dichiarato dall&#8217;interessato. Qualora  l&#8217;effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia  identificato successivamente alla commissione della violazione la  notificazione puo&#8217; essere effettuata agli stessi entro novanta giorni  dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell&#8217;archivio  nazionale dei veicoli l&#8217;intestazione del veicolo e le altre indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la  pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro  identificazione.</p>
<p>Per  i residenti all&#8217;estero la notifica deve essere effettuata entro  trecentosessanta giorni dall&#8217;accertamento. Quando la violazione sia  stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere  notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell&#8217;articolo 196  entro cento giorni dall&#8217;accertamento della violazione.</p>
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		<title>Salve, sono il diritto alla difesa</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6222" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6222" title="bye" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Salutatemi il diritto alla difesa</p></div>
<p>Via Wikipedia.</p>
<p>“Il Diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all&#8217;imputato (e all&#8217;indagato) nel diritto processuale penale.  Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si  verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la  parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda col la  titolarità dell&#8217;imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale  dibattere la propria posizione (di ammissione o di sostegno  dell&#8217;innocenza)”. Fra l’altro, c’è “il diritto di nominare uno o due  difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore d&#8217;ufficio, e  di conferire in ogni stato e grado del procedimento”.</p>
<p>Ora, due  ... <a href="http://www.automobilista.it/salve-sono-il-diritto-alla-difesa/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6222" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye.jpg"><img class="size-medium wp-image-6222" title="bye" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Salutatemi il diritto alla difesa</p></div>
<p>Via <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_difesa">Wikipedia</a>.</p>
<p>“Il Diritto di difesa è <strong>uno dei principali diritti</strong> riconosciuti all&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imputato">imputato</a> (e all&#8217;indagato) nel<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_processuale_penale"> diritto processuale penale</a>.  Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si  verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la  parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda col la  titolarità dell&#8217;imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale  dibattere la propria posizione (di ammissione o di sostegno  dell&#8217;innocenza)”. Fra l’altro, c’è “il diritto di nominare uno o due  difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore d&#8217;ufficio, e  di conferire in ogni stato e grado del procedimento”.</p>
<p>Ora, due schiaffoni.</p>
<p>1) Dal 2009. Contributo unificato di circa 40 euro per fare ricorso al Giudice di pace.</p>
<p>2) <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/">Decreto</a> Salva Italia.</p>
<p><em>“Art. 13. Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 82, primo comma, le parole: ‘euro 516,46’ sono sostituite dalle seguenti: ‘euro mille’;</p>
<p>b)  all&#8217;articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘Nelle cause  previste dall&#8217;articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari  liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda’”.</em></p>
<p>Ossia, 40 euro di multa, 40 euro di tassa, 40 euro massimo di parcella all’avvocato.</p>
<p>Con tanti saluti al diritto alla difesa.</p>
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		<title>Anno 2012. Giudice di pace, ricorso contro una multa: automobilista strangolato. Regalone del Governo ai Comuni</title>
		<link>http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6219" title="Ingots" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/spendere-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /><p class="wp-caption-text">Paga maledetto, paga</p></div>
<p>Altro  giro, altro strangolamento: venghino signori automobilisti, venghino.  Nel 2012, sarà più difficile dare ricorso al Giudice di pace. Chi prende  una multa deve morire: non solo la tassa da pagare allo Stato per  ricorrere (una prima mano al collo del cittadino, che già c&#8217;è da tempo), ma pure un Decreto  “Salva Italia” che soffoca ancor più il guidatore. In che modo?  Semplice: l&#8217;articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212  fa una bella modifica all&#8217;articolo 91 del Codice di procedura civile:  l’automobilista, se si avvale di un avvocato, se lo paga da sé.</p>
<p>Perdi,  e paghi l’avvocato. Vinci, e paghi l’avvocato. Ma come?  ... <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/spendere.jpg"><img class="size-medium wp-image-6219" title="Ingots" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/spendere-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Paga maledetto, paga</p></div>
<p>Altro  giro, altro <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-fuga-dei-multimarca-dall%E2%80%99italia/">strangolamento</a>: venghino signori automobilisti, venghino.  Nel 2012, sarà più difficile dare ricorso al Giudice di pace. Chi prende  una multa deve morire: non solo la tassa da pagare allo Stato per  ricorrere (una prima mano al collo del cittadino, che già c&#8217;è da tempo), ma pure un Decreto  “Salva Italia” che soffoca ancor più il guidatore. In che modo?  Semplice: l&#8217;articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212  fa una bella modifica all&#8217;articolo 91 del Codice di procedura civile:  l’automobilista, se si avvale di un <strong>avvocato</strong>, se lo paga da sé.</p>
<p>Perdi,  e paghi l’avvocato. Vinci, e paghi l’avvocato. Ma come? Vinco e pago?  Sì. Al massimo all’avvocato la controparte gli dà i soldi equivalenti  alla multa.</p>
<p>Ecco lo strangolamento.</p>
<p>1) Prendi una multa di 100 euro.</p>
<p>2) Paghi 40 euro di tassa sul ricorso.</p>
<p>3) Ti avvali di un avvocato e al massimo, se vinci, la controparte gli dà 100 euro (il valore della multa).</p>
<p>Un  regalo grosso come una casa ai Comuni: <strong>piangono sempre</strong> di fronte ai  vari Esecutivi, ma in fatto di multe agli automobilisti se la ridono.  Prima la tassa di 40 euro; ora l’avvocato non pagato.</p>
<p>Per  fare ricorso, questo è il paradosso, devi essere ricco. Lo fai per una  questione di principio. Ci smeni la tassa, i soldi dell’avvocato, il  tempo perso, lo <strong>stress</strong>, il permesso lavorativo, le fotocopie, la  burocrazia. Così i Comuni, nel 2012, insisteranno con ausiliari del  traffico, autovelox, T-red, telecamere che impazziscono, multe pazze. Tutte sul filo del rasoio della legalità, della violazione della privacy. E  tu muori strangolato. Se no, chi paga gli <strong>stipendi</strong> ai politicanti?</p>
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		</item>
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		<title>Ricorso contro una multa: anche il viceprefetto ti stanga</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-anche-il-viceprefetto-ti-stanga/</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6096" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6096" title="pagare" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/pagare-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /><p class="wp-caption-text">Pagare. Sempre e comunque</p></div>
<p>Se ricorri in Prefettura contro una multa, non serve il Prefetto a stangarti: anche il viceprefetto può confermarti la sanzione. Che, in questi casi, raddoppia. Neppure serve l’apposita delega del Prefetto al viceprefetto. Lo ha sancito il Tribunale di Roma il 21 ottobre 2011. con sentenza depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2011.</p>
<p>Tutto nasce da un automobilista che, tempo fa, fa ricorso al Giudice di pace. Perde, e si oppone in Prefettura. Multa raddoppiata. Ma dal viceprefetto senza delega del Prefetto. Il sanzionato non ci sta a e va in Tribunale a Roma. Che respinge l’appello: il viceprefetto vicario ha poteri per confermare una multa da circolazione stradale. Non conta la mancanza dell’espressa  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-anche-il-viceprefetto-ti-stanga/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6096" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/pagare.jpg"><img class="size-medium wp-image-6096" title="pagare" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/12/pagare-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Pagare. Sempre e comunque</p></div>
<p>Se ricorri in Prefettura contro una multa, non serve il Prefetto a stangarti: anche il viceprefetto può confermarti la sanzione. Che, in questi casi, raddoppia. <strong>Neppure serve l’apposita delega del Prefetto al viceprefetto</strong>. Lo ha sancito il Tribunale di Roma il 21 ottobre 2011. con sentenza depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2011.</p>
<p>Tutto nasce da un automobilista che, tempo fa, fa ricorso al Giudice di pace. Perde, e si oppone in Prefettura. Multa raddoppiata. Ma dal viceprefetto senza delega del Prefetto. Il sanzionato non ci sta a e va in Tribunale a Roma. Che respinge l’appello: il <strong>viceprefetto vicario</strong> ha poteri per confermare una multa da circolazione stradale. Non conta la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del Prefetto. Infatti, il Prefetto può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni. Però, per la firma di altri funzionari o vice refetti è necessaria l’espressa delega per iscritto.</p>
<p>Morale: è sempre più difficile <a href="http://www.automobilista.it/ricorsi-al-giudice-di-pace-lo-scandalo-dei-30-giorni-si-stringe-il-cappio-al-collo-dellautomobilista/">spuntarla</a>.</p>
<p>Ecco il Tribunale: “L&#8217;ordinanza di ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, deve ritenersi legittima laddove sia stata emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del Prefetto atteso che questi può essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza la necessità di espressa delega per il procedimento (l&#8217;ordinanza prefettizia di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione al C.d.S., ben può essere emessa dal Viceprefetto vicario, anche senza l&#8217;espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l&#8217;impedimento dei Prefetto e senza espressa delega in quanto, in questo caso, l&#8217;investitura vicaria deriva direttamente dalla legge (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, (T.U.L.C.P.) art. 21) (cfr. n. 3031/87).). <strong>Il provvedimento deve ritenersi astrattamente emanabile anche da altri funzionari o di altri vice prefetti</strong> ma in questa ipotesi, vi è l&#8217;esigenza di <strong>espressa delega</strong> per scritto, della quale, tuttavia, deve presumersi la esistenza salvo prova contraria dell&#8217;opponente. L&#8217;omessa indicazione della qualifica del funzionario che ha sottoscritto l&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione, dunque, e la mancata indicazione del provvedimento di delega, non è causa di nullità”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La Cassazione sul Tutor: un Giudice di pace sulle multe seriali. Ora non si ammattisce più</title>
		<link>http://www.automobilista.it/la-cassazione-sul-tutor-un-giudice-di-pace-sulle-multe-seriali-ora-non-si-ammattisce-piu/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5921" class="wp-caption alignleft" style="width: 257px"><img class="size-medium wp-image-5921" title="4968955535_7901351ff2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/4968955535_7901351ff2-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /><p class="wp-caption-text">Tutor? Ora fai centro subito</p></div>
<p>Parto da Bologna, arrivo al profondo Sud, vado a 300 km/h, il Tutor mi fotografa 30 volte: 30 multe seriali, una dietro l’altra. Ma c’è un vizio di forma e voglio vincere il ricorso. A quale Giudice di pace mi rivolgo? A uno solo. Parola della Cassazione, con la sentenza 23881 depositata il 15 novembre 2011.</p>
<p>Tutto è partito da una sentenza del Giudice di pace di Pistoia, che aveva dichiarato inammissibile il verbale. Motivo: ogni multa vuole il suo ricorso.</p>
<p>Ora la Cassazione la dà vinta all’automobilista: basta un ricorso a un Giudice di pace. Non si può diventare matti presentando un ricorso a ogni singolo Giudice di competenza in quella specifica zona  ... <a href="http://www.automobilista.it/la-cassazione-sul-tutor-un-giudice-di-pace-sulle-multe-seriali-ora-non-si-ammattisce-piu/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5921" class="wp-caption alignleft" style="width: 257px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/4968955535_7901351ff2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5921" title="4968955535_7901351ff2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/4968955535_7901351ff2-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Tutor? Ora fai centro subito</p></div>
<p>Parto da Bologna, arrivo al profondo Sud, vado a 300 km/h, il <a href="http://www.automobilista.it/no-dai-non-ditemi-che-il-tutor-non-dimezza-piu-i-morti/">Tutor</a> mi fotografa 30 volte: 30 multe seriali, una dietro l’altra. Ma c’è un vizio di forma e voglio vincere il ricorso. <strong>A quale Giudice di pace mi rivolgo</strong>? A uno solo. Parola della Cassazione, con la sentenza 23881 depositata il 15 novembre 2011.</p>
<p>Tutto è partito da una sentenza del Giudice di pace di Pistoia, che aveva dichiarato inammissibile il verbale. Motivo: ogni multa vuole il suo ricorso.</p>
<p>Ora la Cassazione la dà vinta all’automobilista: basta un ricorso a un Giudice di pace. Non si può diventare matti presentando un ricorso a ogni singolo Giudice di competenza in quella specifica zona dov’è avvenuta l’infrazione.</p>
<p>Per fortuna, la Cassazione ha <strong>ristabilito i nostri diritti</strong>. La causa del cittadino verrà dibattuta di nuovo.</p>
<p>C’è da dire che questo Tutor, sin dalla nascita, ha creato un mare di problemi. La verità è che certi punti fermi (utilizzo dello strumento, verbali, ricorsi) dovevano essere fissati sin da subito. Invece, s’è perso molto tempo. E tuttora è caos, tanto da far intervenire la Cassazione.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/miggslives/4968955535/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/miggslives</a></p>
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		<title>Incendio per non perfetta manutenzione del margine stradale: su Cercasentenze.it ho trovato…</title>
		<link>http://www.automobilista.it/incendio-per-non-perfetta-manutenzione-del-margine-stradale-su-cercasentenze-it-ho-trovato%e2%80%a6/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cercasentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5886" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5886" title="Immagine 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-2-300x119.png" alt="" width="300" height="119" /><p class="wp-caption-text">Sentenza interessante</p></div>
<p>Ottimo il sito Cercasentenze.it: raccoglie anche sentenze che hanno a che vedere con la circolazione stradale. Di recente, qui (per abbonati) ho beccato quella del Tribunale di Brindisi (Sezione civile), numero 1207 del 3 ottobre 2011: la responsabilità (in base all’articolo 2051 del Codice civile) per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo. Perché questa possa configurarsi è sufficiente che l&#8217;attore dimostri il verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene. A meno che il custode provi il caso fortuito.</p>
<p>Stando ai giudici, “va chiarito che nessun rilievo assume il fatto che l&#8217;attore non abbia effettuato alcuna segnalazione dopo il primo incendio del 30.5.2006, atteso che la materiale  ... <a href="http://www.automobilista.it/incendio-per-non-perfetta-manutenzione-del-margine-stradale-su-cercasentenze-it-ho-trovato%e2%80%a6/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5886" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-2.png"><img class="size-medium wp-image-5886" title="Immagine 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-2-300x119.png" alt="" width="300" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Sentenza interessante</p></div>
<p>Ottimo il sito <a href="http://www.cercasentenze.it/">Cercasentenze.it</a>: raccoglie anche sentenze che hanno a che vedere con la <a href="http://www.automobilista.it/area-con-cartello-parcheggio-incustodito-se-ti-rubano-l%E2%80%99auto-sono-cavoli-tuoi/">circolazione</a> stradale. Di recente, <a href="http://www.cercasentenze.it/details/incendio-per-non-perfetta-manutenzione-del-margine-stradale.html">qui</a> (per abbonati) ho beccato quella del Tribunale di Brindisi (Sezione civile), numero 1207 del 3 ottobre 2011: la responsabilità (in base all’articolo 2051 del Codice civile) per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo. Perché questa possa configurarsi <strong>è sufficiente che l&#8217;attore dimostri il verificarsi dell&#8217;evento dannoso </strong>e del suo rapporto di causalità con il bene. A meno che il custode provi il caso fortuito.</p>
<p>Stando ai giudici, “va chiarito che nessun rilievo assume il fatto che l&#8217;attore non abbia effettuato alcuna segnalazione dopo il primo incendio del 30.5.2006, atteso che la materiale esistenza di detto episodio incendiario è attestata in maniera certa dal verbale redatto dai VV.FF. accorsi per domare le fiamme”.</p>
<p>“In definitiva, reputa il decidente che le deposizioni dei testi E. e C., in uno alle conferme documentali provenienti sia dalle foto in atti, sia dai verbali dei vigili del fuoco accorsi sul posto, consentono di affermare che l&#8217;incendio ha avuto origine dal ciglio stradale, e da questo è poi divampato sino a lambire il fondo di proprietà dell&#8217;attore”.</p>
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		<title>Ecopass, multe pazze: vogliamo parlare di danni da stress?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ecopass-multe-pazze-vogliamo-parlare-di-danni-da-stress/</link>
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		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5874" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5874" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /><p class="wp-caption-text">Robe da EcoPazz</p></div>
<p>Ecopass. Sin dalla sua nascita, quest’aborto della natura ha causato problemi a non finire alla brava gente: cartelli illegali, multe pazze, persone che pagavano e che ricevevano sanzioni a casa. Anche adesso il cervellone è andato in tilt, fottendo migliaia di automobilisti: hanno regolarmente pagato il ticket, ma si ritrovano sul groppone una multa di 80 euro. Quando va bene, una multa. Ma i verbali salgono a 10 oppure 100 se gli ingressi sono stati numerosi.</p>
<p>Il Comune ha ammesso l’errore. Ora serve fare ricorso al Giudice di pace per vedersi cancellare la multa.</p>
<p>Due guai.</p>
<p>1) Dal Giudice di pace io pago un contributo di 37 euro. Chi mi ridarà quel denaro? E quando?</p>
<p>2) Io  ... <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-multe-pazze-vogliamo-parlare-di-danni-da-stress/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5874" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13.png"><img class="size-medium wp-image-5874" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /></a><p class="wp-caption-text">Robe da EcoPazz</p></div>
<p>Ecopass. Sin dalla sua nascita, quest’<a href="http://www.automobilista.it/referendum-ecopass-di-milano-orrore-5-euro-ad-auto/">aborto</a> della natura ha causato <a href="http://www.automobilista.it/disse-il-maestro-a-karate-kid-%E2%80%9Cmetti-ecopass-durante-il-mandato-togli-ecopass-sotto-ballottaggio%E2%80%9D-per-vincere-domani-le-elezioni/">problemi</a> a non finire alla brava gente: cartelli illegali, multe pazze, persone che pagavano e che ricevevano sanzioni a casa. Anche adesso il cervellone è andato in tilt, fottendo migliaia di automobilisti: hanno regolarmente pagato il <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-doppia-beffa/">ticket</a>, ma si ritrovano sul groppone una multa di <strong>80 euro</strong>. Quando va bene, una multa. Ma i verbali salgono a 10 oppure 100 se gli ingressi sono stati numerosi.</p>
<p>Il Comune ha ammesso l’errore. Ora serve fare ricorso al Giudice di pace per vedersi cancellare la multa.</p>
<p>Due guai.</p>
<p>1) Dal Giudice di pace io pago un <a href="http://www.automobilista.it/automobilisti-il-massacro-degli-innocenti-e-la-tagliola-del-contributo-unificato-per-fare-ricorso-al-giudice-di-pace-schizzato-a-37-euro/">contributo</a> di <strong>37 euro</strong>. Chi mi ridarà quel denaro? E quando?</p>
<p>2) Io vengo stressato dalla multa. La paura di vedere la <strong>lettera verde nella cassetta della posta</strong>: il terrore di riceverne altre; il tempo perso per capirci qualcosa, trovare le prove dell’avvenuto pagamento, fare le fotocopie, ricorrere. E poi giornate di lavoro perse, code estenuanti. Burocrazia. Ebbene chi mi paga lo stress? Fossi in un Giudice di pace, condannerei il Comune di Milano a un rimborso di 300 euro per lo stress. E 300 euro sono pochi, visto che ormai &#8211; grazie all’euro &#8211; con quei soldi ci compri qualche mozzarella al supermercato.</p>
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		<title>Autovie Venete e Tutor: domandina sui ricorsi vincenti contro le multe per questioni di omologazione</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[autovie venete]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5759" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5759" title="Logo_Autovie_Venete" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/Logo_Autovie_Venete-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /><p class="wp-caption-text">Tutor, che bei misteri</p></div>
<p>Guai a parlare male del Tutor. Arriva un giornalista di una famosa testata a difenderlo a spada tratta. E tutti ad appecoronarsi. Se l’ha scritto lui lì… ah be’ allora… sarà vero. Ma io sto fuori da queste logiche e ragiono con la mia testa (per email: ezio.notte at omniauto.it). Dunque, necessito aiuto di esperti. Ecco la faccenda.</p>
<p>Mi risulta che Autovie Venete abbia attivato il Tutor sulla propria rete il 1° febbraio 2011. Vedi qui, qui e qui.</p>
<p>Mi risulta che usano sensori radar, approvati dal ministero il 5 settembre 2011.</p>
<p>Come la mettiamo con le multe date fra febbraio e settembre?</p>
<p>In teoria, se le mie ipotesi sono corrette, le multe che hanno fatto in  ... <a href="http://www.automobilista.it/autovie-venete-e-tutor-domandina-sui-ricorsi-vincenti-contro-le-multe-per-questioni-di-omologazione/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5759" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/Logo_Autovie_Venete.jpg"><img class="size-medium wp-image-5759" title="Logo_Autovie_Venete" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/Logo_Autovie_Venete-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Tutor, che bei misteri</p></div>
<p>Guai a parlare male del <a href="http://www.automobilista.it/tutor-autovie-venete-avete-verbali-da-inviarmi-via-mail/">Tutor</a>. Arriva un giornalista di una famosa testata a difenderlo a spada tratta. E tutti ad <strong>appecoronarsi</strong>. Se l’ha scritto lui lì… ah be’ allora… sarà vero. Ma io sto fuori da queste logiche e ragiono con la mia testa (per email: ezio.notte at omniauto.it). Dunque, necessito aiuto di esperti. Ecco la faccenda.</p>
<p>Mi risulta che Autovie Venete abbia attivato il Tutor sulla propria rete il 1° febbraio 2011. Vedi <a href="http://www.ttsitalia.it/i-tutor-anche-sulla-rete-di-autovie-venete/">qui</a>, <a href="http://www.fvgnotizie.it/attualita/autovie-venete-con-tutor-meno-incidenti-stradali">qui</a> e <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/notiziari/autovievenete/2011/07/25/visualizza_new.html_781517602.html">qui</a>.</p>
<p>Mi risulta che usano sensori radar, approvati dal ministero il 5 settembre 2011.</p>
<p>Come la mettiamo con le multe date <strong>fra febbraio e settembre</strong>?</p>
<p>In teoria, se le mie ipotesi sono corrette, le multe che hanno fatto in questo periodo per mezzo di un sensore del quale non avevano l’estensione di omologazione, sono a rischio ricorso.</p>
<p>Per capirci, in passato, per aver sostituito un componente nel <a href="http://www.automobilista.it/t-red-se-i-quotidiani-rimbambiscono/">T-Red</a> (quel robo che fa le foto a chi passa col semaforo rosso), s’è scatenato il putiferio. Arresti, richieste di chiarimenti al ministero, charimenti che hanno oscurato anziché chiarire.</p>
<p>Qualcuno mi aiuta? Grazie.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cartelli di obbligo pneumatici da neve montati o catene a bordo: ma davvero il ministero dei Trasporti ha preso una cantonata del genere?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-ma-davvero-il-ministero-dei-trasporti-ha-preso-una-cantonata-del-genere/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bufale: gli errori degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5710" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5710" title="pneumatici da neve cartelli bufala" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">A sinistra il potenziale cartello bufala</p></div>
<p>Conferenza stampa Assogomma (Produttori di pneumatici): sicurezza, servono le gomme giuste, prudenza. Poi si arriva al dunque, i cartelli. Quelli che l’anno scorso non c’erano, e che avevano fatto fare una figura barbina alla Provincia di Milano. Io, lurido blogger bastardo, me ne sono accorto per primo, nel mentre che i mass media copiavano e incollavano i comunicati stampa: vedi qui. Dunque, il cartello. È quello che vedete su a sinistra. Dove sta il guaio?</p>
<p>Assogomma dice il ministero dei Trasporti ha dato l’ok a quei segnali, e che un cartello c’è già sull’Autostrada A4.</p>
<p>Il cartello dice: obbligo di gomme da neve montate o di catene da neve  ... <a href="http://www.automobilista.it/cartelli-di-obbligo-pneumatici-da-neve-montati-o-catene-a-bordo-ma-davvero-il-ministero-dei-trasporti-ha-preso-una-cantonata-del-genere/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5710" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala.png"><img class="size-medium wp-image-5710" title="pneumatici da neve cartelli bufala" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/pneumatici-da-neve-cartelli-bufala-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">A sinistra il potenziale cartello bufala</p></div>
<p>Conferenza stampa Assogomma (Produttori di pneumatici): sicurezza, servono le gomme giuste, prudenza. Poi si arriva al dunque, i cartelli. Quelli che l’anno scorso non c’erano, e che avevano fatto fare una <strong>figura barbina</strong> alla Provincia di Milano. Io, lurido blogger bastardo, me ne sono accorto per primo, nel mentre che i mass media copiavano e incollavano i comunicati stampa: vedi <a href="http://www.automobilista.it/gomme-invernali-niente-obbligo-benvenuti-a-puffilandia/">qui</a>. Dunque, il cartello. È quello che vedete su a sinistra. Dove sta il guaio?</p>
<p>Assogomma dice il ministero dei Trasporti ha dato l’ok a quei segnali, e che un cartello c’è già sull’Autostrada <strong>A4</strong>.</p>
<p>Il cartello dice: <strong>obbligo</strong> di gomme da neve montate o di catene da neve a bordo. Un obbligo che c’è anche in <strong>assenza</strong> di neve.</p>
<p>Ora guardate il cartello su a destra: esiste da una vita. Via libera con gomme da neve o con catene da neve <strong>raccomandate</strong>. Obbligatorie? No: raccomandate. Vivamente consigliate. Lo dice il Regolamento del Codice della strada. Adesso osservate la figura. Le gomme. Vedete le gomme? Sono i disegni che indicano la raccomandazione, il consiglio. Non l’obbligo.</p>
<p>Quindi o Assogomma dice cose inesatte, o il ministero dei Trasporti ha preso una cantonata: il nuovo cartello a sinistra <strong>non rispetta</strong> quanto già dice da una vita il Regolamento del Codice della strada. Occhio ai ricorsi contro le multe&#8230;</p>
<p>Al massimo, proprio tirato per i capelli, si doveva usare il cartello con la gomma catenata su fondo blu (vedi giù). Che però non parla di catene a bordo, ma di catene montate. Che <strong>casino</strong>.</p>
<p>Sono un bastardo, eh? D’altronde, se volete i <strong>copiaincolla</strong> dei comunicati, accomodatevi altrove. Qui si ragiona. Si fa giornalismo. Grazie. Mail ezio.notte@omniauto.it</p>
<p><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/catene.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-5713" title="catene" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/10/catene-266x300.gif" alt="" width="266" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Tutor ko, colpaccio dell’avvocato Angela Frascaro: competente è il Giudice di pace dove l’automobilista abita. No alla tolleranza del 5%</title>
		<link>http://www.automobilista.it/tutor-ko-colpaccio-dell%e2%80%99avvocato-angela-frascaro-competente-e-il-giudice-di-pace-dove-l%e2%80%99automobilista-abita-no-alla-tolleranza-del-5/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/tutor-ko-colpaccio-dell%e2%80%99avvocato-angela-frascaro-competente-e-il-giudice-di-pace-dove-l%e2%80%99automobilista-abita-no-alla-tolleranza-del-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[d'agata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5634" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5634" title="sportello 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/sportello-1-300x131.png" alt="" width="300" height="131" /><p class="wp-caption-text">Grande</p></div>
<p>Il Tutor è imbattibile, il Tutor è perfetto, i Tutor dimezza i morti (lo fa ogni giorno, e questo è un miracolo matematico): i mass media ci rimbecillisono di comunicati stampa sul Tutor. Ma qui non ci facciamo spaventare da niente e nessuno. E allora esultiamo per la vittoria dell’avvocato Angela Frascaro che, in rappresentanza di un automobilista multato, ha stravinto la causa di fronte a un Giudice di pace (Casarano, Lecce, sentenza 3914/2011): multe del Tutor cancellate. Me lo segnala Gianni D’Agata, dello Sportello dei diritti. Per la cronaca, questo signore è stato il primo a dare la notizia della riduzione dei tempi per fare ricorso al Giudice di pace (30 giorni anziché 60).</p>
<p>In  ... <a href="http://www.automobilista.it/tutor-ko-colpaccio-dell%e2%80%99avvocato-angela-frascaro-competente-e-il-giudice-di-pace-dove-l%e2%80%99automobilista-abita-no-alla-tolleranza-del-5/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5634" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/sportello-1.png"><img class="size-medium wp-image-5634" title="sportello 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/sportello-1-300x131.png" alt="" width="300" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Grande</p></div>
<p>Il <a href="http://www.automobilista.it/la-bufala-del-tutor-che-puo-dare-le-multe-a-ogni-tratto-controllato/">Tutor</a> è imbattibile, il Tutor è perfetto, i Tutor dimezza i morti (lo fa ogni giorno, e questo è un miracolo matematico): i mass media ci <strong>rimbecillisono</strong> di comunicati stampa sul Tutor. Ma qui non ci facciamo spaventare da niente e nessuno. E allora esultiamo per la vittoria dell’avvocato Angela Frascaro che, in rappresentanza di un automobilista multato, ha stravinto la causa di fronte a un Giudice di pace (Casarano, Lecce, sentenza 3914/2011): multe del Tutor cancellate. Me lo segnala Gianni <a href="http://www.automobilista.it/allucinante-il-tempo-per-fare-ricorso-contro-una-multa-scende-da-60-a-30-giorni/">D’Agata</a>, dello Sportello dei diritti. Per la cronaca, questo signore è stato il primo a dare la notizia della riduzione dei tempi per fare ricorso al Giudice di pace (30 giorni anziché 60).</p>
<p>In due parole, la questione è semplice: il Tutor mi controlla in quattro zone, con quattro Giudici di pace diversi cui rivolgersi per ricorrere. A chi mi rivolgo? Mistero. Un bel vizio di forma grosso come un palazzo. Infatti, ci si deve rivolgere al Giudice <strong>dov’è avvenuta l’infrazione</strong>. Se qualcuno mi dice dov’è avvenuta l’infrazione suddetta, gli do un premio, visto che il Tutor monitora un tratto lunghissimo, di chilometri e chilometri.</p>
<p>E qui il Giudice di pace ha detto sì. È sufficiente applicare il buon senso, la logica. Competente è il Giudice dove l’automobilista <strong>abita</strong>.</p>
<p>Secondo: la <strong>tolleranza</strong>. Quale per il Tutor? Il 5% dell’autovelox. Guardate il mio ditino: no. Articolo 345 del Regolamento del Codice della strada: “Il controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso, alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.</p>
<p>Sicché la riduzione del 5%, <strong>non può essere applicata</strong> nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente.</p>
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