it.motor1.com

28 July 2012

Dal prossimo autunno il tossico tremerà

Stretta sui tossici

Codice della strada, finalmente si picchia duro contro i drogati al volante. In un Disegno di legge (che potrebbe divenire Legge a ottobre 2012), l’articolo 3 intende potenziare le modalità di controllo dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidano in stato di alterazione psico-fisica di cui all’articolo 187 del codice della strada. In particolare, vengono sostituiti i commi 2-bis e 3 di tale articolo. Rispetto al testo vigente, si prevede, in via generale, che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente “abbia fatto uso” di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi “sotto l’effetto conseguente all’uso” di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta.

Quindi, se il tossico è tale perché s’è fatto di acidi e coca mezz’ora prima del controllo o una settimana prima del controllo, nulla cambia. Ora invece il tossico aveva la scusa che s’era fatto una settimana prima e allora non veniva multato.

Inoltre, in caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all’esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all’esame dei campioni del fluido, in alternativa alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede, inoltre, che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Conseguentemente, al comma 3, il riferimento al prelievo di campioni di liquidi biologici presso strutture sanitarie è sostituito con il riferimento al prelievo di campioni di fluido del cavo orale o di sangue. È altresì inserito un nuovo comma 3-bis il quale prevede che l’esito positivo degli accertamenti dei commi 2-bis e 3 determina che il soggetto sia considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. Si stabilisce infine, con una modifica al comma 6, la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano fornito esito positivo ma non sia stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla recente assunzione di stupefacenti.

di Ezio Notte @ 22:09


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.