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4 March 2012

Etilometro obbligatorio, che ne pensi?

Alcol assassino

In Francia, dal 1° luglio, etilometro obbligatorio in auto. Prima di guidare, se hai bevuto, devi soffiare nell’apparecchio: se ti dice che sei out (oltre la soglia di legge), allora non devi guidare. Ma serve davvero questo dispositivo? Io ho i miei dubbi.

Ipotesi. Tizio beve alcol a tavola, va in auto, soffia nell’etilometro, compare 0,49 grammi di alcol per litro di sangue. È in regola, visto che il limite è di mezzo grammo. Poi arriva la Polizia mentre Tizio viaggia, gli fa l’alcoltest: 0,51 grammi. È fuori, multa. Immaginate un po’ che casino vien fuori, con Tizio a dire che il suo alcoltest gli consentiva di guidare, e a mostrare la foto del dispositivo, scattata apposta in caso di controllo da parte della Polizia. Oppure, peggio, immaginate che Tizio causi un incidente, e che dagli esami emerga la sua positività all’alcoltest della Polizia: casino ancora più grosso.

La verità è che ci si deve regolare a tavola. Se si guida, non si beve. Giochicchiare con l’alcol, il dispositivo magico, le misurazioni, la soglia sfiorata, è solo pericolosissimo.

Ricordo la regola per i neopatentati: i conducenti che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

E quella per tutti gli altri guidatori: 2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (10)
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto (14) fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (6)
c) con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l’arresto (14) da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (3) (10)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (2) (11)

di Ezio Notte @ 18:52


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