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23 April 2012

Guida Accompagnata: occhio, per il duplicato ripaghi tutto

Guida Accompagnata: attento ai soldi

Valerio Platia, insegnante di circolazione stradale e istruttore di guida, mi segnala una chicca per i 17enni che ottiengono la Guida Accompagnata per stare al volante a 17 anni.

Con la circolare 19 aprile 2012, prot. n. 10959, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che è possibile procedere – pagando – all’emissione di un duplicato, sia della ricevuta di presentazione dell’istanza che dell’autorizzazione alla Guida Accompagnata, nei seguenti casi.

1) Rinnovo di validità o duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.) della patente A1 posseduta dal minore.

2) Integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati: per esempio perché uno degli accompagnatori ha raggiunto il limite d’età, si trova impossibilitato a svolgere il ruolo di tutor (per impedimento dovuto a malattia, invalidità temporanea, o perché gli è stata sospesa la patente di guida o vuoi perché il minore non si trova più a suo agio con uno dei tre soggetti designati).

3) Deterioramento.

In tali casi devono essere esibite due attestazioni di pagamento: una, sul c/c 4028, di 29,24 euro e una, sul c/c 9001, di 9 euro, cioè le stesse tariffe che occorre versare in sede di presentazione dell’istanza per la Guida Accompagnata.

4) Distruzione, sottrazione o smarrimento. In tal caso deve essere esibita una sola attestazione di pagamento, sul c/c 9001, di 9 euro, nonché la denuncia di perdita del possesso della ricevuta dell’istanza o dell’autorizzazione alla guida accompagnata, resa a un organo di Polizia.

di Ezio Notte @ 00:30


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