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29 May 2013

Guida in stato di ebbrezza: sì ai lavori socialmente utili

Alcol mortale: occhio

Se ti beccano ubriaco al volante, sappi che ci sono i lavori socialmente utili. Una norma che non mi piace molto, ma che ho il dovere di spiegare. Infatti, la Cassazion penale, con sentenza 20726/2013 s’è così espressa: il lavoro di pubblica utilità quale misura sostituiva costituisce una alternativa (non un’aggiunta) al beneficio della sospensione condizionale della pena. O una cosa; o l’altra. Non entrambe.

1) Appare preliminare ai fini di una corretta valutazione della consistenza del primo motivo di ricorso, riepilogare in sintesi la vicenda processuale sottoposta all’attenzione di questa Corte. 1.2 C.G., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, – fatto commesso in (omissis)) era stato condannato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto – alla pena di venti giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per giorni venti. A seguito di proposizione dell’appello la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Ancona. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza del 2 dicembre 2010 annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità in applicazione della L. n. 120 del 2010, entrata in vigore successivamente alla proposizione dell’appello e nelle more della definizione del giudizio dinnanzi alla Suprema Corte. La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, confermava, sul punto, la sentenza di primo grado, ribadendo il principio che, una volta concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non era possibile la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità essendo i due istituti tra loro incompatibili e rilevando ulteriormente che la richiesta del condannato non conteneva una rinuncia espressa al beneficio di cui all’art. 163 c.p., già concesso con la sentenza di primo grado, nè una rinuncia implicita.

2) A riprova, poi, della tesi della incompatibilità tra i due istituti, la Corte di Appello richiamava il disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, che – per i reati in materia di stupefacenti – consente al giudice di irrogare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, laddove non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ciò detto, con il presente ricorso la difesa ritiene che l’intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non sia di ostacolo alla irrogazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, trattandosi di una norma più favorevole da applicare ai sensi dell’art. 2 c.p., in relazione alla natura sostanziale dell’istituto. Peraltro – secondo la difesa del ricorrente – la richiesta di lavoro di pubblica utilità doveva considerarsi implicitamente alternativa

3) La questione posta all’attenzione di questa Corte è allora quella di vedere se, una volta ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l’eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporti per il condannato una rinuncia implicita al beneficio medesimo o se sia possibile comunque il mantenimento del beneficio concesso nel caso di applicazione della pena sostitutiva.

4) L’istituto del lavoro di pubblica utilità nella ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza introdotto dall’art. 33 della Legge 120/10 non rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento, in quanto istituti similari si rinvengono nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella forma attenuata (richiamato nella sentenza impugnata quale esempio paradigmatico per affermare la inconciliabilità tra il beneficio di cui all’art. 163 c.p., e il lavoro di pubblica utilità). Per quanto rileva in questa sede, in linea generale va osservato che nella materia dei reati rientranti nella competenza del giudice di pace non è consentita la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per espresso divieto imposto dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60: tale specifica previsione costituisce una implicita conferma della tesi secondo la quale non è possibile concedere contemporaneamente il beneficio della sospensione condizionale e il lavoro di pubblica utilità: in caso contrario infatti l’istituto verrebbe snaturato e svuotato del suo contenuto intrinseco rappresentato proprio dall’espletamento di una attività che comporta la collaborazione da parte del condannato e che esige, soprattutto, una esecuzione concreta della sanzione sostitutiva.

di Ezio Notte @ 00:00


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