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30 March 2013

I carrozzieri, l’Antitrust e certi provvedimenti che io non capisco

In difesa dei carrozzieri indipendenti

Bollettino 11 del 25 marzo 2013 dell’Antitrust. Provvedimento 24268. Oggetto: pronuncia sull’istanza di interpello ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo presentata il 12 ottobre 2012, integrata in data 15 novembre 2012 a seguito di interruzione del termine decadenziale, nonché in data 15 febbraio 2013, concernente la clausola disciplinante la cessione del credito inserita nel contratto e le relative previsioni contenute nella Nota Informativa predisposti da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Esito di non vessatorietà.

Con riferimento all’istanza di interpello di cui all’oggetto, l’Autorità, nella sua adunanza del 6 marzo 2013, esaminato il formulario presentato da Vittoria Assicurazioni S.p.A., i documenti allegati e le successive integrazioni e modifiche della clausola contrattuale alla luce degli artt. 33, 34 e 35 del Codice del Consumo, considerati gli approfondimenti svolti […].

La clausola sottoposta all’esame dell’Autorità verrà inserita nel contratto per adesione (polizza) predisposto da Vittoria per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei veicoli e sottoposto alla specifica approvazione per iscritto del cliente/assicurato. Dall’esame della documentazione in atti risulta che la clausola è riprodotta ed esplicata con alcuni esempi anche nella Nota Informativa, allegata al contratto di assicurazione, di cui costituisce parte integrante.

La clausola sottoposta ad interpello prevede essenzialmente una limitazione alla facoltà dell’assicurato danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento del danno a carrozzerie non convenzionate con Vittoria senza il preventivo consenso della stessa. Detta limitazione non opera se la carrozzeria è convenzionata con Vittoria ovvero se la cessione del credito è stata da essa autorizzata anche mediante un meccanismo di silenzio-assenso. In caso di cessione non autorizzata, gli eventuali maggiori oneri, non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge utilizzati per valutare l’entità del risarcimento del danno riportato, rimangono a carico dell’assicurato.

La ratio della disposizione contrattuale, secondo Vittoria, risiede nella necessità di arginare comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine o dei riparatori non convenzionati con la compagnia che, divenuti titolari (cessionari) del diritto al risarcimento loro ceduto dall’assicurato, possono incrementare l’ammontare del quantum spettante per il danno subito dal veicolo, tra l’altro, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali, danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l’assicuratore è tenuto a risarcire, con conseguente pregiudizio economico per l’impresa di assicurazioni e recupero – in termini di aumento – dei maggiori costi con l’aumento del premio delle polizze per gli assicurati. La limitazione contemplata dalla clausola oggetto di interpello opera solo laddove l’assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore (c.d. procedura di risarcimento diretto ex art.149 D. Lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni), ferma restando la possibilità di chiedere – alternativamente – il risarcimento al soggetto civilmente responsabile ex art.2054 c.c. e all’assicuratore del responsabile civile ex art.144 del Codice delle Assicurazioni”.

Ecco, io questo non lo capisco: “comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine o dei riparatori non convenzionati con la compagnia”. Perché si dà per scontato e ovvio che i non convenzionati siano mezzi ladri? Perché non si tiene conto di quanto ha appena detto la Corte di giustizia europea, secondo cui gli accordi Compagnie-carrozzieri non vale? Perché?

di Ezio Notte @ 17:38


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