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3 February 2010

Il Giudice di pace Schioppa: “Col ricorso a pagamento, meno opposizioni per multe di basso importo”

Ricorsi, la rivoluzione del 2010

Ricorsi, la rivoluzione del 2010

Il ricorso a pagamento al Giudice di pace ha compiuto un mese: era il 1° gennaio 2010 quando la Finanziaria 2010 introduceva quella norma (38 euro per opporsi contro una sanzione). Una rivoluzione: ne parliamo con Fabrizio Schioppa, Giudice di pace di Belluno, nonché avvocato cassazionista di Mestre (Venezia).

Avvocato Schioppa, ora il ricorso al Giudice di pace si paga: 38 euro per multe inferiori a 1.100 euro. Perché il Governo ha fatto questa scelta?
“La ragione di questo provvedimento sta, verosimilmente, nell’intento del legislatore di ridurre fortemente il contenzioso conseguente alle sanzioni amministrative elevate a seguito di violazioni del Codice della strada”.

Ma cosa ci guadagna la Pubblica amministrazione?
“I vantaggi per la Pubblica amministrazione sono, fondamentalmente: la certezza dell’incasso degli importi relativi, se non soggetti al vaglio di fondatezza della sanzione da parte di un Giudice di pace; la riduzione, per Prefetture e Comuni, del lavoro e dei costi conseguenti alla costituzione nei relativi giudizi; e, da ultimo, la notevole diminuzione dei compensi dovuti alla magistratura di pace per tale tipo di attività (piuttosto cospicua). Si tratta di vantaggi di non poco conto”.

Su cosa incide la regola del ricorso a pagamento?
“La norma viene a incidere, in concreto, soprattutto su sanzioni di importo non elevato. Infatti, chi dovesse ricevere una sanzione di importo elevato o comportante la detrazione di punti dalla patente di guida, difficilmente rinuncerà a ricorrere di fronte alla necessità del pagamento anticipato di 38 euro. Prevedendo il pagamento di tale importo per presentare un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa, si vengono a equiparare, in sostanza, tali opposizioni alle normali cause civili, anche se va evidenziato come, perlomeno di norma, nel contenzioso civile si verta in materia di rapporti privatistici aventi valori ben superiori a quelli qui in considerazione. Nel contenzioso civile, peraltro, il contributo unificato varia in modo progressivo con l’aumento del valore della causa”.

Ma chi prenderà una multa “piccola” farà ricorso?
“Chi prenderà una contravvenzione di basso importo, probabilmente non farà più ricorso, posto che, oltre all’alea normale del giudizio (con il rischio di raddoppio della sanzione in caso di reiezione della domanda), rischierà di perdere anche la somma versata per iniziare il procedimento”.

E i diritti dell’automobilista?
“La norma introdotta, se da un lato risponde, per le ragioni sopra esposte, a sentite esigenze della Pubblica amministrazione, dall’altro, tuttavia, viene comunque a comprimere, seppur in modo limitato, il diritto del cittadino ad agire innanzi all’Autorità giudiziaria, frapponendo un ostacolo soprattutto per chi viene a subire sanzioni di importo modesto. La valutazione della norma, dunque, varia a seconda del punto di vista che si vuole prendere in considerazione”.

foto flickr.com/photos/pingu1963

di Ezio Notte @ 19:10


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