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22 June 2009

Il Tutor e la nostra difesa per quel Giudice di pace di Viterbo che lo mandò al tappeto

C’era una volta un Giudice di pace di Viterbo, avvocato Andrea Stefano Marini Balestra, che verso fine dicembre 2008 annullò una multa data col Tutor (sistema sviluppato da autostrade per l’italia, e messo a disposizione della Polstrada): misura soprattutto la velocità media in autostrada. Secondo il Giudice, era illegittimo il verbale dato col Tutor perché l’apparecchio non consente l’applicazione della tolleranza del 5%, in base all’articolo 345 del Regolamento del Codice della strada.

Quella norma dice: “Il controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso, alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.

Quindi, la riduzione del 5%, non può essere applicata – secondo il Giudice – nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente. Non può ritenersi apparecchiatura autovelox il Tutor, che accerta le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al Tutor deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345. In difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%.

Come si comportarono i mass media all’epoca? Poco spazio alla notizia. E più spazio alla risposta di autostrade per l’italia:

“In relazione alla recente sentenza del Giudice di pace di Viterbo che ha dichiarato illegittime le multe per eccesso di velocità elevate dal Tutor, autostrade per l’italia precisa che il Giudice di pace ha applicato in maniera non corretta le norme in vigore. Si è infatti pronunciato sulla legittimità di un illecito commesso in provincia di Caserta in violazione delle disposizioni della Legge 689/81 che attribuiscono tale competenza solo al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, basando tale erronea affermazione di competenza sulla presunta impossibilità di accertare dove l’eccesso di velocità fosse stato effettivamente consumato. In realtà, il Tutor misura la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada ben definito e individuabile,

rendendo assolutamente certo il luogo in cui l’infrazione viene commessa.

“Le norme – continua il gestore – stabiliscono che la percentuale di riduzione a favore dell’utente per tutti gli accertamenti effettuati con apparecchi omologati sia pari al 5% con un minimo di 5 km/h. Queste disposizioni si riferiscono a tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento della velocità dei veicoli, senza fare assolutamente distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea e strumenti per il calcolo della velocità media. La riduzione progressiva (5, l0 o 15% in base alla velocità calcolata), a cui erroneamente il Giudice di pace di Viterbo si riferisce, può essere applicata solo per misure effettuate attraverso i dati contenuti sui biglietti autostradali e cioè con metodi empirici di calcolo della velocità che sono molto diversi dagli apparecchi di misura. La Polizia Stradale, perciò, applica agli accertamenti effettuati con il sistema Tutor una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”.

Orbene, veniamo all’oggi. Sorpresina. Fra le varie possibili modifiche di legge, all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a) al comma 6, dopo le parole: “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,” sono inserite le seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati…”.

Cosa vuol dire? Semplice: la Legge 2 ottobre 2007, n. 160 sta per essere modificata, proprio per evitare che gente in gamba come quel Giudice dia troppo fastidio… Capito?

di Ezio Notte @ 17:06


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. […] ko da un Giudice di pace, di Genova. Il motivo? Come ha sentenziato anche un Giudice di pace di Viterbo, la tolleranza sulla velocità del 5%, come fanno altri strumenti di rilevazione della velocità, […]

    Pingback by Tutor, non così imbattibile… | Automobilista.it — 3 March 2010 @ 22:18

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