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29 January 2017

Incidente, 4 cose da sapere

 

Come muoversi in caso di sinistro

Come muoversi in caso di sinistro

In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento. Sentiamo l’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) che dice.

1) La cosa più semplice che devi fare è compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa ti ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza e inviarlo alla tua impresa. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni; in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.

2) Procedura di risarcimento diretto. È la più diffusa. Puoi attivarla, rivolgendoti direttamente alla tua impresa, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non sei responsabile del sinistro (o lo sei solo in parte). Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi). La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.

3) Procedura ordinaria Negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, e incidenti con veicoli immatricolati all’estero) dovrai seguire la procedura di risarcimento ordinaria. Occorre, quindi, fare richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.

4) Termini per l’offerta del risarcimento. Qualsiasi procedura sia stata attivata, l’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu). Per il caso di lesioni alla persona, occorre sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

di Ezio Notte @ 18:46


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