it.motor1.com

27 April 2012

L’Ania è il signor no. È sempre tutto no

No!

Sentite cosa dice l’Ania sull’interpretazione Isvap del Decreto liberalizzazioni.

1) L’obbligo per le imprese di assicurazione di offrire polizze rc auto abbinate all’installazione della “scatola nera”.

La legge in realtà offre una facoltà all’assicurato, ma non impone alcun obbligo alle imprese che restano libere di offrire questa tipologia di polizze. Se lo fanno e se l’assicurato acconsente, le imprese debbono accordare sconti significativi rispetto alla tariffa base, sostenendo i costi di gestione di tali strumenti.

Il Legislatore non ha imposto un obbligo alle imprese. Ciò è evidente dal tenore letterale della norma che recita “Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione … ” e, quindi, non si riferisce in alcun modo a ciò che l’impresa possa o debba fare. D’altra parte, la legge non avrebbe potuto imporre obblighi contrari ai principi della normativa comunitaria che sancisce il rispetto della libertà tariffaria.

2) L’obbligo per le imprese di predisporre tariffe di fatto su base biennale.

La norma che prevede nei contratti rc auto con formula bonus/malus la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri è stata interpretata dall’Isvap nel senso di garantire all’assicurato, all’inizio di una nuova annualità, il pagamento di un premio inferiore a quello pagato nell’annualità precedente.

Per far ciò, l’interpretazione introduce una soluzione, di cui non vi è traccia nella norma, secondo la quale dopo il primo anno a premio ridotto l’impresa può indicare che nell’anno ancora successivo il premio potrebbe variare in relazione al mutato aumento del fabbisogno tariffario. In pratica, le imprese potrebbero procedere, per la stragrande maggioranza degli assicurati che non causano sinistri, a variazioni tariffarie ogni due anni.

La norma, invece, stabilisce che la riduzione per bonus sia calcolata rispetto al premio di tariffa (definito dall’art. 133 del CAP come “premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo “). E non potrebbe che essere così. Infatti, se nell’anno concluso si è verificato un aumento del complesso dei costi dei risarcimenti, questo aumento determina un necessario adeguamento della tariffa per l’anno successivo che è distribuito tra tutti gli assicurati (principio di mutualità). Ovviamente, chi ha diritto al bonus per assenza di sinistri vedrà il suo aumento ridotto o annullato in funzione dello sconto contrattualmente previsto. Se invece il fabbisogno non aumenta, l’assicurato vedrà riconosciuta una riduzione effettiva del premio rispetto all’anno precedente nella misura prevista dal contratto.

Gli effetti di queste due interpretazioni, qualora divenissero prassi operativa, sarebbero molto gravi per le imprese e i consumatori.

In particolare, l’imposizione dell’obbligo di offerta “con scatola nera” avrebbe l’effetto indesiderato, e certamente non voluto dal Legislatore, di determinare un significativo aumento delle tariffe rispetto a quelle oggi vigenti, a causa dei costi che le imprese dovrebbero sopportare per offrire obbligatoriamente la nuova soluzione tecnologica.

Questo risultato sarebbe paradossale. Le imprese hanno fortemente voluto questo prodotto per incentivare il controllo dei costi e quindi offrire prezzi più contenuti agli assicurati. Per effetto della norma e della sua interpretazione, le imprese si troverebbero a dover richiedere un prezzo più elevato sia al milione di assicurati che hanno già optato per la scatola nera e sia agli altri assicurati, soprattutto a quelli non interessati all’utilizzo della nuova soluzione tecnologica.

Con riferimento alla seconda interpretazione, occorre innanzitutto segnalare che essa addosserebbe agli assicurati che provocano sinistri (circa l’8% ogni anno) non solo gli aumenti tariffari conseguenti alla loro responsabilità, ma anche quelli che derivano dagli sconti concessi a tutti gli altri assicurati (92%). Ovviamente, alla ridotta quota di assicurati (ma si tratta pur sempre di oltre 3.000.000 di persone) verrebbe richiesto un insostenibile aumento del prezzo della copertura assicurativa.

Inoltre, l’effetto dell’interpretazione sarebbe anche quello di impedire alle imprese di modificare annualmente le tariffe per la stragrande maggioranza degli assicurati. Tale impedimento è ovviamente contrario ai principi comunitari di libertà tariffaria ed espone il sistema al rischio di dover sopportare significative perdite in caso di tariffazione inadeguata rispetto agli effettivi andamenti della sinistralità.

Al fine di limitare il rischio di forti perdite e per garantire la stabilità del sistema, le imprese potrebbero essere indotte a prevedere tariffe biennali e tassi di riduzione in caso di bonus più “conservativi”.

In conclusione, riteniamo illegittime le interpretazioni formulate dall’Isvap. Esse sono foriere di un impatto molto negativo per il mercato e per milioni di italiani.

Auspichiamo pertanto che il Governo voglia intervenire – come peraltro ha correttamente fatto con riferimento ad altre disposizioni del “Decreto Liberalizzazioni” – con il fine di evitare un diffuso contenzioso in Italia e, ove necessario, il ricorso alla Corte di Giustizia europea.

di Ezio Notte @ 00:01


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.