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22 April 2012

L’Isvap sulle lesioni di lieve entità

Frustata: parola all'Isvap

Ecco come l’Isvap interpeta quanto dice il Decreto liberalizzazioni sulle lesioni di lieve entità.

I commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, introdotti in sede di conversione, restringono la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Le norme, entrate in vigore il 25 marzo 2012, sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo medico legale.

La prima disposizione (comma 3-ter) integra il comma 2 dell’articolo 139 del Codice, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, mentre la seconda (comma 3-quater) prevede che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

L’Autorità rileva l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento, considerato che le due norme presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo”, il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente” o “strumentalmente” accertata l’esistenza della lesione.

Ad avviso di questa Autorità, dalla lettura combinata e sistematica delle due disposizioni è possibile ricostruire il seguente quadro.

La prima disposizione, che integra il comma 2 dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, riferendosi espressamente al danno biologico permanente e, nulla dicendo sul danno biologico temporaneo, consente, pur in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, il risarcimento di quest’ultimo.

La seconda, con valenza più generale, non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la lesione sia visivamente che strumentalmente.

La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente – cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione – per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico permanente (art. 139: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita delm danneggiato…..”).

Al fine di valutare il concreto esplicarsi dei benefici attesi dalla norma in termini di contenimento dei costi dei risarcimenti, l’Isvap avvierà una rilevazione periodica secondo specifiche che saranno oggetto di successiva comunicazione.

di Ezio Notte @ 22:21


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