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21 May 2013

Multa: notifica presso la dimora di fatto diversa da quella anagrafica? Vale lo stesso

Multe: sentenza dura...

Importante sentenza della Cassazione civile, sezione terza: la numero 11550 del 14 maggio 2013. La notifica della sanzione amministrativa deve avvenire presso la dimora di fatto del destinatario. La notifica eseguita presso indirizzo diverso da quello di residenza è considerarsi valida.

Così ho tradotto la Cassazione, che s’è espressa in questo modo: “Le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale”.

Ma quali prove si possono portare? La Cassazione: “Le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l’atto per conto del destinatario”.

Insomma, a dire il vero, non una sentenza molto favorevole a chi guida. Perché prima si dice che la notifica vale comunque; e poi si rincara la dose, sostenendo che la prova può essere la corrispondenza fra le parti.

D’altronde, occorre anche accettare di buon grado le sentenze della Cassazione che non sorridono agli automobilisti. Molto spesso, in passato, ho dato spazio a sentenze più eccitanti per chi guida.

di Ezio Notte @ 00:00


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