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7 August 2013

Multa pagabile entro 5 giorni con lo sconto: ricorso per non pagare nulla!

Assolutamente difenditi

Ufficio Del Giudice di Pace di xxxx

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

ex art.204 bis c.d.s.

Ricorrente: ROSSI MARIO (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX) in proprio, nato a XXXXXXXXX il XXXXXX e residente in Pisa, Via XXXXXXXX ma elettivamente domiciliato, ai fini della presente opposizione, presso la Cancelleria Civile di Codesto Ill.mo Giudice di Pace di xxxxx con l’ulteriore specificazione che le comunicazioni di udienza in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.22881/2010 potranno essere effettuate al seguente numero di fax: XXXXXXXXXXXXX;

Parte resistente: Comune di xx, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Lxxxxxxxx

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L’esponente ha ricevuto in data 1.8.14, in qualità di proprietario della autovettura targata XXXXXXXXXX  la immediata contestazione di un atto di accertamento di infrazione (mediante verbale n.XXXXXXX) redatto da un Agente della Polizia Municipale di xxxx; mediante il verbale di cui sopra è stata contestata la violazione di cui all’articolo 148/16’ comma c.d.s.

Dalla lettura di detto atto si evince che l’attuale esponente in data XXXXXX proveniente dalla Via xx avrebbe effettuato il sorpasso a sinistra di un veicolo fermo in mezzo alla carreggiata in prossimità di una intersezione semaforica ed allo scopo di compiere detta manovra sempre lo scrivente avrebbe invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

Tramite la suddetta contestazione l’opponente è stata avvisata che dovrà effettuare a titolo di sanzione pecuniaria un pagamento in misura ridotta pari a complessivi EURO 154,00 oltre spese di notifica ed oltre alla decurtazione di n.10 punti dalla patente di guida nonchè la sospensione della patente di guida.

Con il presente ricorso, si chiede l’annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato ritenendolo palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati:

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

1) Vizio di forma sul verbale notificato per carenza di motivazione con contestuali vizi di legittimità per altrettanto evidenti violazioni di legge stante la manifesta lesione, da parte degli accertatori, dei dettami di cui all’art.201 c.d.s. e 202 c.d.s., 383 reg. att. del c.d.s., dell’art.3 della legge n.241/90 nonché dell’art.97 della Costituzione.

Il ricorrente osserva che dalla lettura del presente verbale non è possibile evincere che il soggetto ricorrente ha la possibilità di pagare la sanzione ridotta del 30% se il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla data di contestazione o notifica o in alternativa, il medesimo sconto del 30% se il trasgressore non sia incorso, per un periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del Codice della strada da cui derivino decurtazioni del punteggio della patente.

Né il medesimo verbale riporta la dicitura che non è previsto alcun sconto del 30% se è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Una simile carenza, oltre a rappresentare un evidente vizio di forma, rappresenta un evidente vizio di legittimità per altrettanto evidenti violazioni di legge ledendo infatti tutto ciò tutti gli articoli citati in premessa al presente motivo di opposizione ed in via preliminare gli articoli 201 e 202 del c.d.s. così come riformulati nonché tutti gli altri articoli citati in premessa al presente motivo di opposizione.

Sempre una simile circostanza determina la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzioni adottate comprese.

2) Vizio di forma sul verbale notificato per carenza di motivazione con contestuali vizi di legittimità per altrettanto evidenti violazioni di legge stante la manifesta lesione, da parte degli accertatori, dei dettami di cui all’art.201 c.d.s., 383 reg. att. del c.d.s., dell’art.3 della legge n.241/90 nonché dell’art.97 della Costituzione.

Il ricorrente osserva che dalla lettura del presente verbale non è possibile evincere il comma violato dell’art.148 c.d.s. in quanto è stato citato solamente, sempre a titolo di violazione, il sedicesimo comma il quale riguarda solamente la sanzione da applicare, non essendo sufficiente a tal fine una descrizione letterale della violazione stessa.

Ovviamente l’esponente non può raffrontare “a tastoni”, allo scopo di stabilire la effettiva violazione commessa, l’art.148 c.d.s. con la descrizione letterale indicata sul verbale.

Una simile carenza, oltre a rappresentare un evidente vizio di forma, rappresenta un evidente vizio di legittimità per altrettanto evidenti violazioni di legge ledendo infatti tutto ciò tutti gli articoli citati in premessa al presente motivo di opposizione; tale circostanza determina la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzioni adottate comprese.

3) Errore di fatto degli agenti accertatori in relazione alla contestata infrazione.

Lo scrivente osserva che in fase della contestata infrazione il medesimo si trovava alla guida dell’autovettura mentre proveniente da Via xxxx, giunto in prossimità di una intersezione semaforica, avendo notato che la vettura che lo precedeva era rimasta ferma in mezzo al semaforo e non sapeva dove andare, provvedeva ad immettersi sulla traiettoria sinistra senza invadere alcuna carreggiata opposta anche se gli agenti, i quali si trovavano a bordo di altro veicolo proveniente dalla parte opposta oltre che con la visuale sicuramente almeno parzialmente impedita dal veicolo fermo in mezzo all’intersezione, ricavavano senz’altro una impressione diversa.

Su quanto appena indicato sempre il ricorrente chiede sin da ora apposita prova testimoniale dato che una persona di sua conoscenza ha assistito al fatto verificatosi.

All’esponente poi non veniva neppure fatto segno dagli agenti di fermarsi allo scopo di subire la contestazione oggetto di attuale ricorso.

Preliminarmente il soggetto ricorrente tiene a precisare di non aver ritenuto opportuno presentare apposita querela di falso nei confronti degli agenti accertatori, certo della loro buona fede (non dimentichiamo che la querela di falso presuppone un comportamento doloso posto in essere da un soggetto accertatore). Tuttavia ancora lo scrivente disconosce la veridicità della suddetta infrazione e ritiene che, data appunto la visuale ostruita, sicuramente detti agenti non possono avere correttamente ed attentamente osservato la manovra di guida del soggetto sanzionato.

Esclusa quindi la mala fede degli agenti,  giova precisare che l’esistenza di un errore di fatto posto alla base della presente infrazione può essere provato anche in corso di causa a mezzo degli opportuni strumenti istruttori proprio data l’esistenza di una realtà non statica ma dinamica.

A conferma del fatto che in una simile ipotesi non sia necessaria una querela di falso allo scopo di contestare quanto rilevato dagli agenti,  basta ricordare l’esistenza delle sentenze della Cassazione rispettivamente rubricate ai numeri 12545/92, 25676/2009, 3522/99 e 21367/2005.

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Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che il ricorrente si riserva di enunciare, col presente atto

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinchè, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti dell’esponente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge in considerazione del disagio che tale ingiusto provvedimento sanzionatorio ha sino ad ora comportato e che comporterà anche in relazione alle difficoltà di dover continuare a svolgere il proprio lavoro senza l’utilizzo di alcun mezzo autonomo di trasporto;

2) in ipotesi viene chiesta la derubricazione della contestazione infrazione in quella meno sfavorevole prevista dall’art.146/2’ comma c.d.s. o in via subordinata dall’art. 141/3’ comma c.d.s.;

3) in ipotesi ulteriore, e cioè qualora il presente ricorso venga rigettato, viene chiesta conferma della sanzione pecuniaria nel suo minimo edittale, spese legali compensate.

Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo:

della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art.22 ultimo comma legge n.689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria;

che la competente Prefettura di e/o la Polizia Municipale verbalizzante, previo ordine del Giudice, restituiscano immediatamente la patente di guida essendo infatti la medesima indispensabile al ricorrente per poter svolgere le mansioni lavorative presso la Società “XXXXXXXX” (si veda sul punto quanto deciso dal Giudice di Pace di Cosenza, Avv. Gigliola Langher, in data 11.4.06 –, nonché quanto dichiarato dalla Società “XXXXXXXXXXX” stessa). E’ inutile a tal proposito precisare che in assenza della concessione della sospensione del provvedimento il ricorrente riceverebbe un danno economico incalcolabile certamente non colmabile da una eventuale successiva sentenza di accoglimento del presente ricorso. La sospensione del provvedimento adottato si rende pertanto necessaria indipendentemente dal fatto che la Polizia Municipale di Lucca o la medesima Prefettura adempiano pedissequamente ai dettami loro imposti dall’art.218, 2’ comma c.d.s.; infatti in ipotesi di mancato rispetto da parte di uno dei due organi a tali citati dettami l’avvenuta sospensione della patente di guida non potrà altro che essere considerata inefficace.

Con ossequio.

xxx, lì 30.8.14

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(MARIO ROSSI)

SI DICHIARA AI SENSI DELL’ART.14, COMMA 2 DPR 115/2022 CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CAUSA E’DI EURO 170,25 E PERTANTO VIENE VERSATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 37,00.

di Ezio Notte @ 00:00


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