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27 August 2014

Multe notificate oltre il tempo massimo: facsimile ricorso

I Comuni hanno fame del tuo denaro

Pare che qualche Comune sia così mentalmente schizzato all’idea di far quattrini da interpretare a capocchia l’articolo 201 del Codice della strada. Che dice una cosa semplice: il Comune deve inviarti a casa la multa entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. E cosa fanno taluni Comuni furbetti? Calcolano i 90 giorni da quando i vigili visionano la foto dell’autovelox. Se questo succede, e la multa arriva tardi, fuori tempo, fate ricorso.

Ufficio Del Giudice di Pace di xxx

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

ex art.204 bis c.d.s.

Oggetto: ricorso in opposizione a sanzione amministrativa. […]

In particolare detta autovettura, al momento del rilevamento (effettuato tramite strumento Autovelox 104/C2) avrebbe circolato alla velocità effettiva di Km/h 95 superando così di Km/h 20,00 il limite massimo stabilito in KM/h 70 (considerando la riduzione del 5% applicata ai sensi dell’art.345/2’ comma reg. att. c.d.s. la velocità convenzionale è risultata pertanto pari a Km/h 90,00).

Tale infrazione, che comporta una sanzione pecuniaria nel minimo edittale pari ad EURO 159,00 oltre spese del presente procedimento, non è stata immediatamente contestata in quanto i verbalizzanti hanno asserito sull’atto notificato che la apparecchiatura utilizzata consentirebbe il rilevamento della velocità solo dopo che il veicolo è transitato davanti agli operatori di polizia addetti al controllo; a tal proposito sempre gli agenti hanno dichiarato di avvalersi dei dettami di cui all’art.201 bis c.1 lett. E) del c.d.s.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati:

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

Avvenuta prescrizione dei termini della notifica del verbale sopra specificato e ciò considerando infatti il tenore letterale dell’art.201 c.d.s.

Parte ricorrente rileva che il presente atto amministrativo è stato notificato oltre il termine dei 90 giorni dalla data della infrazione e questa circostanza implica una chiara lesione dei dettami di cui all’art.201 c.d.s.

Ovviamente un organo di Polizia non può a suo piacimento accertare una infrazione in base alla tempistica della propria organizzazione interna (come avvenuto nel caso di specie, dato che l’accertamento risale al 7.12.2011) e da tali data far decorrere i perentori termini di notifica indicati dall’art.201 c.d.s.; infatti diversamente tutto ciò rappresenterebbe un facile espediente per eludere i suddetti dettami legislativi.

A sostegno di quanto appena indicato si ricorda l’esistenza della sentenza della Corte Costituzionale n.198/1996 oltre che delle decisioni della Cassazione rispettivamente rubricate ai numeri 2951/98 e 12023/2000.

Per mero scrupolo difensivo vengono inoltre prodotte assieme al presente ricorso, copia delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Firenze e rispettivamente rubricate ai numeri 3205/2011 e n.78/2011 nonché tre decisioni emesse dal Giudice di Pace di Pisa contraddistinte dai numeri 396/07, 565/08 e 915/2011.

Inoltre viene fatto osservare che se anche la Polizia verbalizzante dimostrasse di avere consegnato ai messi notificatori in data antecedente allo spirare del suddetto termine dei 90 giorni (comunque sempre decorrenti dalla data della infrazione anziché dall’atto di accertamento) detto verbale, i termini di notifica dovrebbero in ogni caso essere considerati perenti.

Infatti ai fini del computo di tale termine dei novanta giorni di cui all’art.201 del c.d.s. non può essere presa in considerazione la data della consegna, da parte degli agenti di polizia, del verbale ai messi notificatori in quanto tale termine non è certo da considerarsi alla stregua di un termine processuale ma bensì come adempimento amministrativo; a tal proposito non è certo inutile citare e produrre quanto deciso dal Giudice di Pace di Taranto in data 19.4.07 il quale, nella relativa motivazione osserva che la Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 si riferisce appunto ai termini processuali dove peraltro detto Supremo Organo giudiziario ha tra l’altro precisato:

”…per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”

Dello stesso parere il Giudice di Pace di Firenze mediante sentenza n.1450/2011 che peraltro nella relativa motivazione ha tenuto a precisare che un simile atto amministrativo ha natura di atto tipicamente recettizio e pertanto affinché un determinato termine venga rispettato, è necessario che nel caso in questione un verbale giunga a conoscenza del destinatario entro il perentorio termine di cui all’art.201 c.d.s. Si veda anche la decisione n.1289/08 emessa dal Giudice di Pace di Pisa nonché quella del Giudice di Pace di Pozzuoli del 27.9.2007.

di Ezio Notte @ 00:47


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