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24 January 2014

Rc auto, decreto Destinazione Italia: la commissione Giustizia disintegra la norma dei testimoni anti-truffa

Il decreto Rca all'esame della commissione Giustizia...

Il decreto Destinazione Italia mette un argine ai testimoni “di comodo” in caso di incidente, per frenare le truffe. È una norma scritta con sapienza? Sentiamo la commissione Giustizia. Occhio alle parti evidenziate in grassetto: è l’ascia della commissione che si abbatte sul decreto.

All’articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-bis dell’articolo 135 CAP prescrive che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “nonché” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. La disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l’assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedural-civilistici.

Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame. Al fine di garantire il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “ovvero” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma; l’articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell’articolo 135 del  decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: “3-quater: Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”.

La norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all’archivio integrato informatico previsto dall’art. 21 del decreto legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione “anche”, senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall’IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall’altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi dell’archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste.

di Ezio Notte @ 00:00


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. purtroppo in Italia siamo maestri a complicarci la vita, basta vedere come il nostro paese e’ amministrato, e come aziende, attivita’ commerciali ecc.ecc. stiano chiudendo i battenti. In questo DL si nota la mano di coloro legati a doppio filo alle compagnie assicurative, perche’ a mio modo di vedere, chiunque si fermi a leggere gli artt. che il DL stesso sta cercando di portare avanti, viene giudicato come una eresia procedurale, e senza contare, come con questo DL tante aziende e studi professionali arriveranno anch’essi alla morte, tutto per rimpinguare ancora di piu’ le gia’ ricche Assicurazioni italiane…..

    Comment by FELICE PASTORE — 24 January 2014 @ 16:05

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