it.motor1.com

20 October 2013

Rc auto: la qualità del carrozziere e il ministero dello Sviluppo economico che rema in direzione opposta

All'Ania leggono le nuove norme...

Il ministero dello Sviluppo economico (nelle persone soprattutto del ministro Flavio Zanonato e del sottosegretario Simona Vicari) stanno combinando un pasticcio epocale in materia di Rc auto. Casino contro cui combatte (con energia e coraggio) Davide Galli, numero uno di Federcarrozzieri. Premetto che le Assicurazioni (leggi Ania, la strapotente Confindustria delle Compagnie) stanno da tempo perseguendo l’obiettivo di costituire reti di carrozzieri fiduciari. A questi, le Compagnie vanno imponendo scontistiche e costi orari difficilmente sostenibili se non ricorrendo a metodiche riparative che prevedono uso di materiali di non primaria qualità, ricambi non originali, e tempistiche predeterminate. Insomma, la qualità va a farsi benedire.

In termini di qualità e sicurezza della riparazione, il risultato può non essere sempre gradito al danneggiato. Che legittimamente può optare per fare eseguire le riparazioni dal proprio carrozziere di fiducia, mediante la miglior tecnica riparativa, con l’utilizzo delle migliori vernici e di ricambi originali. L’ulteriore riduzione degli esigui margini d’impresa porterebbe solo a un abbassamento degli standard di sicurezza nelle riparazioni.

Sapete cos’è il convenzionamento? È un modo elegante per dire che si pretende di fare decidere alle Compagnie come e quanto pagare gli artigiani carrozzieri. In un sistema di libero mercato, non è possibile obbligare le carrozzerie al convenzionamento. Quindi, la possibilità per le Compagnie di costringere i danneggiati a riparare i veicoli presso riparatori “convenzionati” costituisce un abuso di posizione dominante. Obiettivo: controllare il mercato delle riparazioni imponendo ai riparatori convenzionati le condizioni volute dalle imprese. E se un riparatore non è disponibile a convenzionarsi chiude perché gli automobilisti non potranno riparare il mezzo da altri che non siano i fiduciari.

Sentite adesso il ministero dello Sviluppo economico cosa intende introdurre.

“Risarcimento in forma specifica. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle Compagnie offrire, nei casi di danni a cose, il  risarcimento in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata. Se la richiesta di risarcimento non è accompagnata dalla presentazione di fattura e di idonea garanzia in relazione alle riparazioni fatte di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, ovvero in tutti casi in cui la stessa risulti accompagnata dal solo preventivo o analoga documentazione, il risarcimento per equivalente cui la compagnia è tenuta in base alle norme vigenti è può essere limitato al valore del costo complessivo delle riparazioni che l’impresa stessa avrebbe affrontato se il risarcimento fosse stato offerto in forma specifica”.

Le norme proposte avrebbero dunque l’impossibile obiettivo di permettere all’assicuratore di non risarcire più i danni a cose pagando il danno in danaro da corrispondersi direttamente al danneggiato, o per il tramite della cessione di credito, al riparatore che, anticipandone i costi, ha riparato il mezzo. L’assicuratore quindi, quando lo ritiene opportuno, e cioè mai in caso di riparazioni antieconomiche, sarebbe autorizzato, anziché pagare, a far riparare il mezzo del danneggiato per il tramite di un riparatore “convenzionato”.

Occhio: non è possibile imporre al danneggiato che ha diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente un risarcimento in forma specifica. Infatti l’art. 2058 cc prevede che sia facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica e non certo del debitore offrirlo. Sempre secondo i criteri generali infatti non è possibile sostituire un debitore ad un altro senza il consenso del debitore essendo pure evidente che un conto è adempiere a un debito pagando in denaro, un conto è offrirsi di farlo ripristinando la situazione precedente riparando il veicolo poiché una simile prestazione non è certamente fungibile vale a dire non è la stessa cosa far riparare il veicolo sommariamente con l’unico scopo di risparmiare sul costo delle riparazioni, piuttosto che ripararlo a regola d’arte.

Per essere più chiari: se il valore del danno risarcibile è 100 il danneggiato va risarcito di tale importo al netto delle scoperture. È pure ovvio che il danno va risarcito a prescindere dalla circostanza che il mezzo venga riparato o no, vista la funzione indennitaria della assicurazione. Quindi, la pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata oltre che foriera di intuibili contenziosi per l’ipotesi di danni sotto assicurati o che superino il valore del bene.

di Ezio Notte @ 16:07


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.