it.motor1.com

19 April 2015

Rc auto, uno spiraglio di luce nel buio del ddl concorrenza

Lesioni gravi: no al dimezzamento dei risarcimenti

Mentre la lobby delle assicurazioni preme per ottenere regali dal governo Renzi, una delegazione di Federcarrozzieri, CUPSIT (Patrocinatori Stragiudiziali), OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura), Associazione Familiari Vittime della Strada, associazioni dei consumatori (Assoutenti, Codici, Casa del Consumatore), ha incontrato alla Camera l’onorevole Sara Moretto, delegata dal capogruppo della Commissione Finanze del Pd Marco Causi a raccogliere elementi conoscitivi in vista della discussione sul ddl concorrenza.

La delegazione durante un incontro che è durato oltre un’ora ha illustrato i punti salienti della Carta di Bologna e chiesto lo stralcio del ddl concorrenza ritenendolo inemendabile. L’onorevole Sara Moretto ha ascoltato con attenzione e dimostrato di avere studiato bene il problema illustrando i passaggi futuri del disegno di legge.

“Durante la discussione del ddl, il Parlamento ascolterà le ragioni della Carta di Bologna”, dice Davide Galli. Che aggiunge: “Se il ddl proposto dal governo Renzi fosse approvato così com’è ora, l’esecutivo farebbe un regalo alle compagnie assicuratrici. Col risarcimento in forma specifica e l’abolizione della cessione del credito, si ha una lesione dei diritti degli automobilisti. Norme penalizzanti per i carrozzieri indipendenti, ma anche per quelli convenzionati, ridotti a lavorare con manodopera imposta dalle compagnie”.

C’è anche in ballo il dimezzamento dei risrcimento per lesioni fisiche gravi.

Ecco il ddl. Articolo 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale; e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

di Ezio Notte @ 18:02


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.