it.motor1.com

26 February 2012

Revoca patente: Valerio Platia chiarisce

Guidi? Non bere

Interessantissima segnalazione di Valerio Platia, insegnante di circolazione stradale e istruttore di guida.

Con la circolare 23 febbraio 2012 prot. n. 5262, il ministero dei Trasporti ha chiarito la differente disciplina del provvedimento di revoca della patente emesso ai sensi dell’art. 130 CdS da quello emesso ai sensi dell’art. 219 CdS.

Nel caso in cui la revoca della patente avviene ai sensi dell’art. 130 CdS (a esempio nel caso in cui l’utente, chiamato a sostenere esami di revisione della patente, per azzeramento del punteggio, viene respinto e, quindi consegue la revoca della patente) l’interessato può conseguire (da subito) la nuova patente, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 CdS. Cioè: se era titolare della patente C, non occorre che consegua prima la patente B e poi la C, ma può conseguire direttamente la patente C (in tal caso sarà compresa anche la patente B).

Ma la novità della circolare è che è stato definitivamente chiarito che in tal caso nella nuova patente dovrà essere riportata la data della prima patente posseduta dal titolare, in tal modo egli non viene considerato nuovamente neopatentato, né per quanto concerne la limitazione motoristica (55 kW/t), né per i limiti di velocità ridotti e neanche per il doppio della decurtazione dei punti in caso di violazioni.

Nel caso in cui la revoca della patente avviene ai sensi dell’art. 219 CdS come sanzione accessoria (a esempio nel caso di guida sotto l’effetto di alcol o droghe, di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 CdS), l’interessato prima di conseguire la nuova patente deve aspettare (3 anni per guida sotto l’effetto di alcool o droghe). Inoltre, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all’art. 116 CdS. Cioè: se era titolare della patente C, deve prima sostenere l’esame per la patente B e poi, dopo aver conseguito tale patente, può iscriversi per conseguire la patente C.

Ma la novità della circolare è che è stato definitivamente chiarito che in tal caso nella nuova patente non dovrà essere riportata la data di conseguimento della precedente patente revocata, ma quella di nuovo rilascio. Questo significa che l’interessato viene considerato un neopatentato a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda la potenza motoristica (55 kW/t), sia per i limiti di velocità ridotti, che per il raddoppio del punteggio in caso di violazioni.

di Ezio Notte @ 19:55


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.