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11 December 2011

Ricorso contro una multa: anche il viceprefetto ti stanga

Pagare. Sempre e comunque

Se ricorri in Prefettura contro una multa, non serve il Prefetto a stangarti: anche il viceprefetto può confermarti la sanzione. Che, in questi casi, raddoppia. Neppure serve l’apposita delega del Prefetto al viceprefetto. Lo ha sancito il Tribunale di Roma il 21 ottobre 2011. con sentenza depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2011.

Tutto nasce da un automobilista che, tempo fa, fa ricorso al Giudice di pace. Perde, e si oppone in Prefettura. Multa raddoppiata. Ma dal viceprefetto senza delega del Prefetto. Il sanzionato non ci sta a e va in Tribunale a Roma. Che respinge l’appello: il viceprefetto vicario ha poteri per confermare una multa da circolazione stradale. Non conta la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del Prefetto. Infatti, il Prefetto può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni. Però, per la firma di altri funzionari o vice refetti è necessaria l’espressa delega per iscritto.

Morale: è sempre più difficile spuntarla.

Ecco il Tribunale: “L’ordinanza di ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, deve ritenersi legittima laddove sia stata emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del Prefetto atteso che questi può essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza la necessità di espressa delega per il procedimento (l’ordinanza prefettizia di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione al C.d.S., ben può essere emessa dal Viceprefetto vicario, anche senza l’espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l’impedimento dei Prefetto e senza espressa delega in quanto, in questo caso, l’investitura vicaria deriva direttamente dalla legge (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, (T.U.L.C.P.) art. 21) (cfr. n. 3031/87).). Il provvedimento deve ritenersi astrattamente emanabile anche da altri funzionari o di altri vice prefetti ma in questa ipotesi, vi è l’esigenza di espressa delega per scritto, della quale, tuttavia, deve presumersi la esistenza salvo prova contraria dell’opponente. L’omessa indicazione della qualifica del funzionario che ha sottoscritto l’ordinanza – ingiunzione, dunque, e la mancata indicazione del provvedimento di delega, non è causa di nullità”.

di Ezio Notte @ 15:07


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