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25 August 2012

Sicve Tutor: facsimile di ricorso vincente

'O Tutòr

Non solo facsimile di ricorso contro l’Area C. Anche contro il Tutor. Sono a vostra disposizione. Per fare ricorso, scrivimi: ezio.notte at omniauto.it

Utilizzo dell’apposito decreto di approvazione ed omologazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativi alla strumentazione utilizzata in modalità automatica senza il rispetto dei canoni legislativi di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. quest’ultimo espressamente richiamato dal sesto comma dell’art.45 del c.d.s.

Parte ricorrente, in relazione alla strumentazione utilizzata dall’ente verbalizzante ed atta a rilevare le infrazioni in automatico, lamenta una chiara lesione dei dettami di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. il quale recita che: ‘la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’. Pertanto il diritto di omologa, da intendersi come diritto assoluto della personalità giuridica, è da considerarsi intrasmissibile a terzi soggetti.

Articolo, quello appena citato, peraltro espressamente richiamato dall’art.45 del c.d.s. il quale si occupa appunto della omologazione delle apparecchiature.
Ciò premesso appare opportuno precisare che in relazione alla omologazione del sistema di rilevamento di infrazioni autostradali SICVE-Tutor (n.3999 del 24/12/2004) il relativo bando di gara Direzione Generale Per la Sicurezza Stradale 05/09 dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente, in questo caso Autostrade per l’Italia spa con il suo Sicve Tutor.
Tuttavia con decreto dirigenziale n. 97818 del 9/12/2010 (all. n.2) la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito di una istanza formulata sia dalla società Autostrade per l’Italia S.p.a. che dalla Società Autostrade Tech S.p.a. e datata 26/10/2010 (stante l’esistenza di un affitto di ramo d’azienda disposto in favore di quest’ultima) ha disposto il trasferimento delle omologazioni/approvazioni già concesse alla prima delle suddette Società alla già citata Autostrade Tech S.p.a., tra cui anche l’approvazione dell’attuale sistema di rilevamento per cui vi è ricorso.

Da notare che Autostrade Tech si è successivamente aggiudicata un consistente appalto per il sistema di pedaggiamento in free flow di Anas spa DG 13/10).
Detto trasferimento della omologazione è da considerarsi pertanto un chiaro negozio giuridico viziato di nullità il quale determina inevitabilmente la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa (o responsabilità contravvenzionale che dir si voglia) a carico dell’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.

Chiara infatti per quanto ci riguarda direttamente una lesione dei dettami di cui agli articoli 45 del c.d.s. e 192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. dato che la società Autostrade Tech S.p.a. è una persona giuridica diversa, autonoma e separata rispetto all’originario soggetto richiedente e quindi il trasferimento dell’approvazione del sistema SICVE-TUTOR dovrà considerarsi illegittimo, con la conseguente nullità del verbale opposto in quanto detto dispositivo non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni in modalità automatica (art. 4 c. 3 L. 168/2002) e le sue risultanze non potranno costituire fonti di prova (art. 142 c. 6 C.d.S.), per il venir meno della prescritta omologazione o approvazione a seguito appunto dell’illegittimo trasferimento.
A dimostrazione di quanto appena espresso, ed in analogia alla presente fattispecie (dato che oggetto di causa riguarda una strumentazione diversa rispetto a quella presa in esame) appare utile citare e produrre la sentenza del Giudice di Pace di Fasano rubricata al n.284/2012 (all. n.2).

di Ezio Notte @ 11:36


4 Comments

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QUI 4 Commenti

  1. Gent.le Ezio, ho ricevuto oggi un verbale relativo ad una multa per eccesso di velocità ex art.142/8 c.d.s. comminatami sulla SS1 Aurelia, Km 23,450 a mezzo del nuovo occhio elettronico Vergilius, che a quanto ho capito è del tutto identico al safety tutor delle Autostrade, salvo le spire di rilevazione nell’asfalto. Leggendo il suo blog mi pare di capire che questi verbali sono illeggittimi perchè non esiste decreto di omologa di questo sistema. Nel mio verbale si fa riferimento a decreto di omologa 3999 del 24/12/2004 ma, se non sbaglio, questa è l’omologa del tutor autostradale e non del Vergilius dell’Anas. Basta questo a rendere il verbale nullo?
    Leggo infatti che sarebbero fondati motivi di ricorso anche
    A) la indeterminatezza del luogo e del momento della trasgressione . Nel mio verbale, ad esempio, si cita
    un tratto di strada “avente termine al Km 23,450 e lunghezza di 7,196 Km”, ma nella relazione di notifica alla voce “località” è scritto N.D. Mi chiedo dunque se sia possibile contestare una violazione avvenuta in nessun luogo preciso.
    B) mancanza opportuna segnaletica
    Vergilius è installato sull’Aurelia in prossimità di Roma dal 27 luglio 2012, mi pare. Tuttavia non esiste nessuna indicazione analoga a quella delle autostrade che informi sulla presenza del tutor, solo il generico cartello “controllo elettronico della velocità” e il disegno stilizzato del vigile in corrispondenza della telecamera. E’ sufficiente?
    C) modalità della rilevazione della trasgressione. Mi viene contestato di aver tenuto la (folle) velocità media di 106 Km/h nel tratto controllato dal tutor. Lascio a voi le ovvie considerazioni che ciascuno può fare sul fatto che tale velocità sia o meno opportuna in una strada a carreggiate separate e con due corsie per senso di marcia, alle 8 di mattina in condizioni di traffico fluido… mi chiedo però come sia possibile dire che ho violato il limite di 90 Km/h sulla base di una velocità media, ovvero se ho fatto un sorpasso e poi sono rientrato, ho commesso violazione? 7Km sono un po’ pochini per stabilire una velocità media. Oltretutto dovrebbero essere in assenza di intersezioni, entrate ed uscite e non mi pare sia così.
    Per concludere vorrei sapere se pensate sia opportuno ricorrere al GdP o al Prefetto e se fornite assistenza in questo senso. Grazie

    Comment by Lorenzo — 10 September 2012 @ 16:42

  2. Qualcuno di voi sa pero’ se c’e’ mai stato un ricorso vincente contro Vergilius?

    Comment by Giorgio — 18 September 2012 @ 19:47

  3. Ciao, anche io sono interessato a sapere se c’è stato qualche ricorso vincente contro Vergilius… Sono nella stessa situazione di Lorenzo… Ed onestamente, per ignoranza, non ho ben capito se il facsimile del ricorso debba prenderlo e ricopiarlo in un documento, o se ne debba prendere solo una parte..
    Grazie

    Comment by Giacomo — 20 September 2012 @ 13:29

  4. Ho ricevuto oggi, tutte insieme, 9 multe per eccesso di velocità sullo stesso tratto di via Aurelia, dal 31 Luglio al 18 Agosto,per un totale di circa 3000 euro + 27 punti patente.
    Mediamente la velocità è stata superata di circa 10-15 Km.
    Quindi è la stessa vostra situazione, anzi forse è peggiore, considerando che presumibilmente me ne arriveranno altre.
    Sarei grato a chiunque mi dia informazioni sul blog per un eventuale ricorso, se ci sono i termini, oppure voglia contattarmi direttamente al tel. 3402365521, grazie

    Comment by Giancarlo — 20 September 2012 @ 16:18

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