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19 March 2013

Spese di notifica delle multe: una ventina di euro che urla vendetta. Fate ricorso

Spese di notifica: che vergogna

In un Paese serio, non si permetterebbe ai Comuni di inviare le multe a casa con una ventina di euro di spese di notifica. Ma che porcheria è mai questa? Perché tutti questi soldi per inviare il verbale? A chi vanno i soldi? C’è un ente privato che incassa i quattrini? Quell’azienda privata ha stipulato un contratto con il Comune? Comune ed ente privato hanno interesse a che le multe siano più numerose possibili? Il tutto si svolge grazie agli autovelox, ai T-Red e alle Ztl, ossia con telecamere e macchinette elettroniche? Perché nessuna autorità ficca il naso in questo business colossale. Se avete energia e tempo, fate ricorso. Magari con un avvocato. Lo so che servono soldi e forze e giornate da buttare via. Purtroppo, contro le ingiustizie perpetrate dai Comuni io non ho altre armi. Basate il ricorso su questo.

1) Errata indicazione dell’importo sanzionatorio sia in relazione alle spese applicate in quanto lesive dei dettami di cui al decreto 12.9.2012 (G.U. n.254 del 30.10.2012) emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di ripetibilità di spese di notifica sia in riferimento al  minimo edittale applicato. Parte ricorrente osserva che le spese adottate con il provvedimento sanzionatorio (EURO 17,91) superano l’importo di EURO 5,18 indicato mediante il decreto 12.9.2012 (G.U. n.254 del 30.10.2012) emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di ripetibilità di spese di notifica dei verbali spediti mediante raccomandata a.r.

2) Si osservi inoltre che anche qualora, per assurdo, fosse legittima la contestata violazione ex art.126 bis c.d.s. (nonostante la precedente precisazione sul verbale presupposto effettuata dall’amministrazione) non potrebbe essere richiesta a titolo di sanzione pecuniaria sotto il profilo edittale la somma adesso indicata sul verbale ex art.126 bis c.d.s. Infatti considerando che la notifica del verbale presupposto risale al xxxxxx, il termine della comunicazione dati sarebbe eventualmente scaduto (in assenza di ricorso) sempre nell’anno 2012, in un arco temporale quindi dove una simile sanzione veniva punita con il minimo edittale calcolato in EURO 269,00 e non EURO 284,00.

3) Tutto ciò a prescindere poi da quando possa essere avvenuto il successivo atto di accertamento da parte della Polizia. Infatti, conformemente al disposto letterale dell’art.1/2’ comma della legge n.689/81, avrebbero dovuto essere applicati i provvedimenti sanzionatori, sotto il profilo del quantum, vigenti nell’anno 2012 (minimo edittale di EURO 269,00 ) oltre alle spese postali e non la maggior somma di EURO 284,00 (nuovo importo in vigore dall’1.1.2013) oltre spese postali.

di Ezio Notte @ 21:39


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