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	<title>Automobilista.it &#187; bechi</title>
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	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
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		<title>Il Bechi sulla Direttiva 5482/2006</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>
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		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_4798" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4798" title="500_euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/06/500_euro-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /><p class="wp-caption-text">Multe, che business...</p></div>
<p>Luigi Bechi è un grande ricercatore di sentenze su Internet, che facciano da base a ricorsi vincenti contro le multe. Due chiacchiere sul Codice della strada e relative Direttive ministeriali.</p>
<p>Luigi, c&#8217;è una Direttiva ministeriale che impone determinate prescrizioni a carico degli Enti locali e dei corpi di Polizia in generale. Di che si tratta?
“Si tratta della direttiva 5482/2006 che sostanzialmente specifica e analizza i dettami del Codice della strada e le norme alle quali gli stessi corpi di Polizia devono attenersi. E le istruzioni diramate dal ministero dell’Interno in data 14.8.09 mediante la Circolare ministero Interno 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 hanno espressamente abrogato una serie di precedenti circolari tra le quali non  ... <a href="http://www.automobilista.it/il-bechi-sulla-direttiva-54822006/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4798" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/06/500_euro.jpg"><img class="size-medium wp-image-4798" title="500_euro" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/06/500_euro-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Multe, che business...</p></div>
<p>Luigi <a href="http://www.automobilista.it/il-bechi-un-nuovo-incipit-per-i-ricorsi/">Bechi</a> è un grande ricercatore di sentenze su Internet, che facciano da base a ricorsi vincenti contro le multe. Due chiacchiere sul Codice della strada e relative Direttive ministeriali.</p>
<p><strong>Luigi, c&#8217;è una <a href="http://www.automobilista.it/la-direttiva-sui-cartelli-e-sulla-velocita-l%E2%80%99opinione-di-giorgio-marcon/">Direttiva</a> ministeriale che impone determinate prescrizioni a carico degli Enti locali e dei corpi di Polizia in generale. Di che si tratta?</strong><br />
“Si tratta della direttiva 5482/2006 che sostanzialmente specifica e analizza i dettami del Codice della strada e le norme alle quali gli stessi corpi di Polizia devono attenersi. E le istruzioni diramate dal ministero dell’Interno in data 14.8.09 mediante la Circolare ministero Interno 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 hanno espressamente abrogato una serie di precedenti circolari tra le quali non vi rientra detta direttiva. È bene tuttavia specificare che le precedenti circolari o direttive non espressamente abrogate non devono essere ugualmente prese in considerazione qualora si pongano in contrasto con le suddette istruzioni del 2009”.</p>
<p><strong>La Direttiva analizza la questione limiti di velocità: cosa dice, in due parole?</strong><br />
“In sostanza, la Direttiva specifica i già chiari dettami del Codice della strada sui poteri di polizia attribuiti ai singoli corpi, alla tipologia di strade e alle modalità di applicazione dei limiti di velocità. L’inosservanza da parte di un corpo di Polizia a uno dei suddetti dettami può determinare la nullità del provvedimento amministrativo sanzionatorio posto in essere, in quanto il mancato rispetto a una simile direttiva da parte dei soggetti accertatori significa anche inosservanza dei dettami del Codice della strada. Tale nullità, a avviso di alcuni, verrà a determinarsi nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte”.</p>
<p><strong>E i giudici?</strong><br />
“Oserei dire che la maggior parte dei giudici la pensa in maniera diversa. È frequente infatti sentirsi dire in udienza: se lei, soggetto sanzionato, sostiene che sia stato posto in essere un atto illegittimo da parte di una pubblica amministrazione, presenti un ricorso al Tar competente. Ma finché lei si trova davanti un limite di velocità lo deve sempre e comunque rispettare”.</p>
<p><strong>Problema cartelli: cosa mette in evidenza la Direttiva?</strong><br />
“Specifica che i cartelli di prescrizione debbano avere certe caratteristiche sotto il profilo della colorazione e contenere sul retro l’indicazione dell’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l’anno di costruzione del segnale. In particolare, la Direttiva specifica i dettami contenuti negli articoli 77-78-79-80-81-82-124-125 Regolamento del Codice della strada, nonché nell’articolo 39 del Codice”.<br />
<strong><br />
Ma la multa viene annullata?</strong><br />
“L’inosservanza di uno dei suddetti dettami, salvo rarissime eccezioni (così Giudice di Pace di Castelfiorentino con sentenza 726/08), non comporterà la nullità della sanzione applicata. La giurisprudenza è unanime nel ritenere, unitamente alla presente Direttiva, che laddove dalla assenza sul segnale degli estremi autorizzativi ne derivi una diretta inefficacia del divieto, ciò deve essere espressamente indicato alla stregua dei segnali di cui all’articolo 120 del Regolamento del Codice della strada,  che al comma 1, lettera E, per i segnali di passo carrabile prevede ‘… la mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta la inefficacia del divieto…’” .</p>
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		<title>Il Bechi: un nuovo incipit per i ricorsi</title>
		<link>http://www.automobilista.it/il-bechi-un-nuovo-incipit-per-i-ricorsi/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/il-bechi-un-nuovo-incipit-per-i-ricorsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_3807" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3807" title="366393127_ae569532a7" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/01/366393127_ae569532a7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Ricorsi, occhio a quel che scrivete</p></div>
<p>Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate, ci segnala quanto segue.</p>
<p>“Alla luce della sentenza 365/2010 della Corte costituzionale sulle notificazioni dei ricorsi contro le multe, cambia l’incipit della lettera del ricorso.</p>
<p>1) Prima un ricorrente scriveva…</p>
<p>Luigi Bechi (se ricorrevo a Milano) residente a Pisa ed elettivamente domiciliato a Milano presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Giudice di Pace con l’ulteriore specificazione che desidera ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax (numero) o il seguente indirizzo di posta elettronica (XXXXX),</p>
<p>2) Ora un ricorrente scrive…
Luigi Bechi, residente a Pisa il quale desidera ricevere le comunicazioni a mezzo fax (numero) o al seguente indirizzo di posta elettronica (XXXXX)”.</p>
<p>Aggiunge il  ... <a href="http://www.automobilista.it/il-bechi-un-nuovo-incipit-per-i-ricorsi/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3807" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/01/366393127_ae569532a7.jpg"><img class="size-medium wp-image-3807" title="366393127_ae569532a7" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/01/366393127_ae569532a7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ricorsi, occhio a quel che scrivete</p></div>
<p>Luigi <a href="http://www.automobilista.it/cartelle-esattoriali-cautela-con-quei-ricorsi-allegri/">Bechi</a>, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate, ci segnala quanto segue.</p>
<p>“Alla luce della sentenza 365/2010 della <strong>Corte costituzionale</strong> sulle notificazioni dei ricorsi contro le multe, cambia l’incipit della lettera del ricorso.</p>
<p>1) Prima un ricorrente scriveva…</p>
<p>Luigi Bechi (se ricorrevo a Milano) residente a Pisa ed elettivamente domiciliato a Milano presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Giudice di Pace con l’ulteriore specificazione che desidera ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax (numero) o il seguente indirizzo di posta elettronica (XXXXX),</p>
<p>2) Ora un ricorrente scrive…<br />
Luigi Bechi, residente a Pisa il quale desidera ricevere le comunicazioni a mezzo fax (numero) o al seguente indirizzo di posta elettronica (XXXXX)”.</p>
<p>Aggiunge il Bechi: “Tradotto: formalmente, se lo desideri ti domicili ancora in Cancelleria. Solo che adesso sussiste l&#8217;obbligo da parte della Cancelleria di notificare gli avvisi via e-mail o via fax”.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/tnarik/366393127/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/tnarik</a></p>
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		<title>Cartelle esattoriali: cautela con quei ricorsi allegri</title>
		<link>http://www.automobilista.it/cartelle-esattoriali-cautela-con-quei-ricorsi-allegri/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/cartelle-esattoriali-cautela-con-quei-ricorsi-allegri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_3439" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3439" title="347433361_e85ffaddcb" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/11/347433361_e85ffaddcb-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Occhio al ricorso boomerang</p></div>
<p>Basta cercare su Google “cartelle esattoriali Lombardia irregolari” ed esce l’universo mondo. Con siti Internet che spingono a fare ricorso per farsi annullare le cartelle stesse. Cautela. Anzitutto, riordiniamo le idee.</p>
<p>Il Tribunale civile di Abbiategrasso ha stabilito che le notifiche delle cartelle esattoriali (incluse quelle per multe da infrazioni stradali) devono essere consegnate al contribuente dall’ufficiale giudiziario o direttamente dall’esattore. E non tramite posta ordinaria, come invece farebbe Equitalia.</p>
<p>Già il 15 aprile scorso, la Commissione tributaria della Lombardia s’era espressa in questo senso.</p>
<p>Che succede ora? Seguite il ragionamento di Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p>1) Sostanzialmente ha ragione il Tribunale. Però se tu ricevi la notifica  ... <a href="http://www.automobilista.it/cartelle-esattoriali-cautela-con-quei-ricorsi-allegri/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3439" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/11/347433361_e85ffaddcb.jpg"><img class="size-medium wp-image-3439" title="347433361_e85ffaddcb" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/11/347433361_e85ffaddcb-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Occhio al ricorso boomerang</p></div>
<p>Basta cercare su Google “cartelle esattoriali Lombardia irregolari” ed esce l’universo mondo. Con siti Internet che spingono a fare ricorso per farsi annullare le cartelle stesse. Cautela. Anzitutto, riordiniamo le idee.</p>
<p>Il Tribunale civile di Abbiategrasso ha stabilito che le notifiche delle cartelle esattoriali (incluse quelle per multe da infrazioni stradali) devono essere consegnate al contribuente dall’ufficiale giudiziario o direttamente dall’esattore. E non tramite posta ordinaria, come invece farebbe Equitalia.</p>
<p>Già il 15 aprile scorso, la Commissione tributaria della Lombardia s’era espressa in questo senso.</p>
<p>Che succede ora? Seguite il ragionamento di Luigi <a href="http://www.automobilista.it/semaforo-i-dubbi-del-bechi/">Bechi</a>, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>1)</strong> Sostanzialmente ha ragione il Tribunale. Però se tu ricevi la notifica irregolare di una cartella e ti opponi per l’irregolare notifica, di fatto sani il vizio. È come se dicessi al giudice: ho regolarmente ricevuto la posta. Il giudice può dire: “Allora di che ti lamenti? Paga la multa cui si riferisce cartella esattoriale”.</p>
<p><strong>2)</strong> Per rendere l’idea, citiamo un caso analogo: un soggetto subisce una notifica di un atto giudiziario anche se non viene trovato nella propria abitazione; in questo caso, può toccare al portiere dello stabile ricevere la notifica. L’Ufficiale giudiziario non specifica sull’atto notificato che il portiere era l’unica persona in grado di ricevere l’atto, non avendo rinvenuto né il diretto interessato né altro familiare convivente. Un eventuale ricorso del soggetto sanzionato sana inevitabilmente il vizio.</p>
<p><strong>3)</strong> Se invece non ti opponi, e magari aspetti l’atto giudiziario successivo (come il preavviso di fermo dell’auto), allora tramite l’assistenza di un avvocato ti rivolgi al Giudice competente, lamentando l’irregolarità della notifica della cartella esattoriale in quanto di fatto mai avvenuta. Ovviamente, spetterà al Giudice valutare se sospendere nelle more del ricorso il provvedimento.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/whiskeytango/347433361/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/whiskeytango</a></p>
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		<item>
		<title>Semaforo, i dubbi del Bechi</title>
		<link>http://www.automobilista.it/semaforo-i-dubbi-del-bechi/</link>
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		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[semafori]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2993" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2993" title="1358194906_9b32588751" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/09/1358194906_9b32588751-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /><p class="wp-caption-text">Occhio al... rosso!</p></div>
<p>Strumenti che beccano chi passa col rosso: sono in regola? Sentite cosa ci racconta Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate): ha intravisto alcune discrasie giuridiche con l’avvento delle nuove norme. In corsivo, seguite il suo ragionamento in quattro tappe.</p>
<p>1) Tempo fa, l&#8217;Avvocatura dello Stato sosteneva che nei centri abitati ai fini dei rilievi delle infrazioni semaforiche in automatico privi di contestazione immediata gli enti comunali interessati non erano tenuti a rispettare i dettami legislativi della legge 168/02 e quindi detti rilievi sembravano tranquillamente ammessi.</p>
<p>2) Adesso, con il nuovo Codice della strada dell’agosto 2010, all&#8217;articolo 201 1° comma quater, si parla di necessaria preventiva autorizzazione prefettizia fuori dai  ... <a href="http://www.automobilista.it/semaforo-i-dubbi-del-bechi/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2993" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/09/1358194906_9b32588751.jpg"><img class="size-medium wp-image-2993" title="1358194906_9b32588751" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/09/1358194906_9b32588751-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Occhio al... rosso!</p></div>
<p>Strumenti che <a href="http://www.automobilista.it/il-t-red-resta-sotto-sequestro-avevamo-visto-giusto/">beccano</a> chi passa col rosso: sono in regola? Sentite cosa ci racconta Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate): ha intravisto alcune discrasie giuridiche con l’avvento delle nuove norme. In corsivo, seguite il suo <strong>ragionamento in quattro tappe</strong>.</p>
<p><em>1) Tempo fa, l&#8217;Avvocatura dello Stato sosteneva che nei centri abitati ai fini dei rilievi delle infrazioni semaforiche in automatico privi di contestazione immediata gli enti comunali interessati non erano tenuti a rispettare i dettami legislativi della legge 168/02 e quindi detti rilievi sembravano tranquillamente ammessi.</p>
<p>2) Adesso, con il nuovo Codice della strada dell’agosto 2010, all&#8217;articolo 201 1° comma quater, si parla di necessaria preventiva autorizzazione prefettizia fuori dai centri abitati (sembra pacifica in tal caso la assoggettabilità alla suddetta legge 168/02).</p>
<p>3) Problema: e adesso nei centri abitati come ci si regola, vista l’assenza di un riferimento legislativo nel Codice della strada? È possibile per un ente comunale collocare certi strumenti senza preventiva autorizzazione prefettizia e senza neppure sentire l’ente proprietario della strada (se la strada dove collocare certe apparecchiature non è comunale)? Oppure non è possibile collocarli e basta?</p>
<p>4) Si potrebbe fare ricorso scrivendo così: “Parte ricorrente osserva che i rilievi in automatico delle infrazioni ai sensi della legge 168/02 (articolo 4), privi pertanto di contestazione immediata, vengono autorizzati dai competenti organi prefettizi in determinate strade, sentito l’ente proprietario della strada, con esclusione in ogni caso dei centri abitati perché altrimenti il rilievo medesimo apparirebbe manifestamente nullo; infatti l’articolo 4 della citata legge prende in considerazione determinate tipologie di strade ad eccezione di quelle locali proprio come quella presa adesso in esame”. </em></p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/pshan427/1358194906/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/pshan427</a></p>
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		<title>Lavori utili, si salvi chi può</title>
		<link>http://www.automobilista.it/lavori-utili-si-salvi-chi-puo/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[lavori utili]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2811" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2811" title="454561128_f89725a4f6" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /><p class="wp-caption-text">Oh, che lavoro duro</p></div>
<p>Non sappiamo se esiste norma più complessa e delicata di questa che andiamo a illustrarvi. Secondo il nuovo Codice della strada, se non è stato causato un incidente, per il guidatore in stato d’ebbrezza la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita (se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato) con quella del lavoro di pubblica utilità. Ossia vai a fare un’attività non retribuita a favore della collettività: educazione stradale, assistenza sociale, volontariato. Vedi OmniAuto.it.</p>
<p>Il primo problema riguarda il calcolo. Come farlo? Forse &#8211; ma è solo un’interpretazione &#8211; ogni giorno di lavoro di pubblica utilità vale 250 euro. Anziché versare l’ammenda (per esempio di 3.000 euro) sostituisci la pena detentiva e pecuniaria  ... <a href="http://www.automobilista.it/lavori-utili-si-salvi-chi-puo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2811" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6.jpg"><img class="size-medium wp-image-2811" title="454561128_f89725a4f6" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Oh, che lavoro duro</p></div>
<p>Non sappiamo se esiste norma più complessa e delicata di questa che andiamo a illustrarvi. Secondo il nuovo Codice della strada, se non è stato causato un incidente, per il guidatore in stato d’ebbrezza la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita (se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato) con quella del lavoro di pubblica utilità. Ossia vai a fare un’attività non retribuita a favore della collettività: educazione stradale, assistenza sociale, volontariato. Vedi <a href="http://www.omniauto.it/magazine/13126/nuovo-codice-della-strada-lavori-utili-a-chi">OmniAuto.it</a>.</p>
<p>Il primo problema riguarda il calcolo. Come farlo? Forse &#8211; ma è solo un’interpretazione &#8211; ogni giorno di lavoro di pubblica utilità vale <strong>250 euro</strong>. Anziché versare l’ammenda (per esempio di 3.000 euro) sostituisci la pena detentiva e pecuniaria sgobbando. Sarà così?</p>
<p>Secondo guaio, più pesante. Dopo che hai lavorato, il reato si estingue avendo nel frattempo il Giudice fissato un’udienza mediante la quale dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca dell’auto sequestrata.</p>
<p>Terzo notevole problema, il più rognoso. Sentite Luigi <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/">Bechi</a>, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate:</p>
<p>“<em>Io subisco una condanna perché guido ubriaco prima dell&#8217;1 agosto 2010, quando è arrivato il nuovo Codice della strada. Posso chiedere l&#8217;applicazione della nuova norma, in quanto più favorevole e ciò ai sensi dell’articolo 2 del codice penale. Com’è possibile far dichiarare l’estinzione del reato se l&#8217;esecuzione della pena <strong>non si è ancora perfezionata</strong> o la stessa non è terminata? Infatti, se il soggetto non è stato ancora giudicato, a maggior ragione si applica la nuova normativa. Il Giudice dell&#8217;esecuzione provvede a far dichiarare l’estinzione del reato solo se il lavoro alternativo è stato concesso ed è stato svolto positivamente. </em></p>
<p>&#8220;<em>Ma il lavoro alternativo deve essere chiesto al Magistrato di sorveglianza. Forse puoi chiedere la sospensione del provvedimento al Giudice dell&#8217;esecuzione in vista della richiesta al Magistrato di sorveglianza della sanzione alternativa. Chiedere quindi la sanzione alternativa al Magistrato di sorveglianza e tornare al Giudice dell&#8217;esecuzione a pena espiata ai fini della declaratoria di estinzione del reato (quest’ultimo avvenuto antecedentemente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;attuale norma)</em>”.</p>
<p>Un bel casino, non c’è che dire.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/thorne-enterprises/454561128/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/thorne-enterprises</a></p>
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		<title>Nuovo Codice della strada: un po&#8217; di stranezze</title>
		<link>http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2734" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2734" title="4792018478_c4f5f759e0" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Una certezza c&#39;è: multe più care</p></div>
<p>Secondo Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) il nuovo Codice della strada contiene alcune modifiche di non poco conto.</p>
<p>Col vecchio Codice, in base all’articolo 201 bis, la contestazione immediata &#8211; quando era possibile &#8211; doveva essere effettuata. Se il Vigile era possibilitato a fermarti, doveva poi farlo. Adesso pare che questa regola non ci sia più: il Vigile, pur potendo fermarti, non ha l’obbligo di farlo qualora nel caso di specie ricorrano uno dei casi tassativi indicati dalla suddetta norma.</p>
<p>Altra curiosità evidenziata dal Bechi. Sembra che sin quando non si celebri la prima udienza del ricorso al Giudice di pace, il verbale sia immediatamente  ... <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2734" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0.jpg"><img class="size-medium wp-image-2734" title="4792018478_c4f5f759e0" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Una certezza c&#39;è: multe più care</p></div>
<p>Secondo Luigi <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/">Bechi</a> (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) il nuovo Codice della strada contiene alcune modifiche di non poco conto.</p>
<p>Col vecchio Codice, in base all’articolo 201 bis, la contestazione immediata &#8211; quando era possibile &#8211; doveva essere effettuata. Se il Vigile era possibilitato a fermarti, doveva poi farlo. Adesso pare che questa regola non ci sia più: il Vigile, pur potendo fermarti, <strong>non ha l’obbligo</strong> di farlo qualora nel caso di specie ricorrano uno dei casi tassativi indicati dalla suddetta norma.</p>
<p>Altra curiosità evidenziata dal Bechi. Sembra che sin quando non si celebri la prima udienza del ricorso al Giudice di pace, il verbale sia immediatamente esecutivo. Quindi, in teoria gli accertatori potrebbero <strong>iscrivere a ruolo</strong> l’importo e notificare una cartella esattoriale. Inoltre, il Giudice sempre alla prima udienza può sospendere tutto. È una norma che svantaggia il guidatore? Non proprio; in ipotesi di ricorso contenente richiesta di sospensione del provvedimento, adesso il Giudice fissa la prima udienza (in cui sarà decisa o no la sospensione) entro 20 giorni (nuovo comma 3 bis) dal deposito del ricorso.</p>
<p>Questa procedura  offre maggiori garanzie di speditezza di quelle oggi presenti (i termini di decisioni e fissazione, infatti, sono più lunghi!). Il problema, casomai, sarà affrontare le ragioni della richiesta di sospensione nel contraddittorio tra le parti, con la resistenza dell&#8217;avversario ma anche con la possibilità di convincere verbalmente il Giudice (negativo per chi la concedeva automaticamente, positiva per chi la respingeva).</p>
<p>E ancora: c’è &#8211; secondo il Bechi &#8211; l&#8217;incombenza della notifica della sentenza di rigetto posta a carico degli accertatori. Infatti, il soggetto sanzionato è tenuto al pagamento entro <strong>30 giorni</strong> dalla suddetta notifica. La sentenza di rigetto (titolo esecutivo) viene notificata dall&#8217;organo accertatore imponendo il pagamento &#8211; o l&#8217;impugnazione? &#8211; nei 30 giorni successivi. Se viene chiesta la remissione in termini per il pagamento in misura ridotta in caso di soccombenza, varranno comunque i 30 giorni? Probabilmente sì. E se la causa venga trattenuta per la decisione dal Giudice e quindi comunicata successivamente? Se la persona o il suo procuratore sono presenti, come obbligati a esserlo, alla lettura del dispositivo in udienza? Certe differenziazioni non risulterebbero formulate.</p>
<p>Voi ne sapete di più?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/free-stock/4792018478/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/free-stock</a></p>
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		<title>Ecopass ed Euro 4 diesel senza filtro: fra disgusto e ricorsi</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ecopass-ed-euro-4-diesel-senza-filtro-fra-disgusto-e-ricorsi/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2453" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2453" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/06/varchi-300x289.jpg" alt="I simpaticissimi varchi Ecopass" width="300" height="289" /><p class="wp-caption-text">I simpaticissimi varchi Ecopass</p></div>
<p>A febbraio, a causa della coltre di smog che distruggeva i polmoni, il Comune di Milano ha adottato una decisione temporanea: l’accesso per le auto diesel Euro 4 in area Ecopass è stato consentito solo se le stesse risultavano dotate di filtro antiparticolato. Così, chi aveva un diesel Euro 4 senza filtro, e non era al corrente del repentino cambiamento delle regole, è entrato ugualmente in area Ecopass senza corrispondere alcun ticket così come del resto aveva fatto sino a poche ore prima. Risultato: multa da 80 euro. O multe seriali di 80 euro l’una: c’è chi ne ha prese una decina, per un’allegra somma che arriva a 800 euro. Tombola.  ... <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-ed-euro-4-diesel-senza-filtro-fra-disgusto-e-ricorsi/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2453" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2453" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/06/varchi-300x289.jpg" alt="I simpaticissimi varchi Ecopass" width="300" height="289" /><p class="wp-caption-text">I simpaticissimi varchi Ecopass</p></div>
<p>A febbraio, a causa della coltre di smog che distruggeva i polmoni, il Comune di Milano ha adottato una decisione temporanea: l’accesso per le auto diesel Euro 4 in area Ecopass è stato consentito solo se le stesse risultavano dotate di filtro antiparticolato. Così, chi aveva un diesel Euro 4 senza filtro, e non era al corrente del repentino cambiamento delle regole, è entrato ugualmente in area Ecopass senza corrispondere alcun ticket così come del resto aveva fatto sino a poche ore prima. Risultato: <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-ora-a-essere-disintegrato-di-multe-e-il-proprietario-di-un%E2%80%99auto-euro-4-diesel-senza-filtro-antiparticolato/">multa</a> da 80 euro. O multe seriali di 80 euro l’una: c’è chi ne ha prese una decina, per un’allegra somma che arriva a 800 euro. Tombola. Ma si può fare ricorso contro una simile ingiustizia? Ne parlo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>Luigi, se sono un possessore di Euro 4 diesel senza filtro e multato, posso ricorrere? </strong><br />
<em>Sì. Per il ricorso si devono rispettare ovviamente sempre i 60 giorni dalla notifica. Mentre se detti termini sono ormai scaduti e magari è stata già pagata la sanzione, una volta constatata la palese illegittimità della contestata violazione, non rimane che azionare una causa ordinaria (mediante atto di citazione) presso il Giudice di pace contro il Comune. Azione che in ogni caso, è bene precisarlo, rimane sempre soggetta all’alea di un giudizio. </em></p>
<p><strong>Su cosa si basa il ricorso?</strong><br />
<em>Sul fatto che adesso i possessori dell’Euro 4 diesel senza filtro sono esentati dal corrispondere il ticket, mentre prima no. È vero che nell’àmbito delle violazioni amministrative (conformemente ai dettami di cui all’articolo 1 della Legge 689/1981) devono essere applicate le Leggi vigenti all’epoca di una contestata violazione; ma è anche vero che sempre in tale àmbito opera il principio del </em>favor rei<em>. È un principio di derivazione penalistica, e ciò grazie ad alcune pronunce di legittimità. Si consideri poi che questo divieto, almeno a quanto sostiene l’opinione pubblica, non era stato pubblicizzato in modo adeguato dal Comune di Milano. I segnali erano di difficile lettura e interpretazione. I messaggi luminosi erano insufficienti. I mass media e le stazioni del metrò ne hanno dato notizia, ma ciò può essere considerato non bastevole ai fini dell’assenza di un’eventuale lesione del principio di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione. In sostanza tutto ciò rappresenta una informazione di tale importanza che non si può non conoscere.</em></p>
<p><strong>E i danni da stress si possono chiedere?</strong><br />
<em>Certo. Si consideri l’agitazione familiare a causa della notifica della multa, il tempo, la fatica e le spese impiegate ai fini della predisposizione di un ricorso. Tuttavia, è da non sottovalutare l’alea di un giudizio.</em></p>
<p>Nel frattempo, lo ricordiamo ancora, il <a href="http://www.comune.milano.it/dseserver/ecopass/ultime_notizie.html">sito</a> Ecopass dice: <em>Dal 1 giugno 2010 anche i veicoli Euro 4 diesel senza  dispositivo antiparticolato dovranno richiedere e attivare Ecopass. Il  titolo di ingresso giornaliero è di Euro 5. I residenti nella Zona a  Traffico Limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni potranno usufruire, per i  veicoli trasporto persone, di un abbonamento valevole sino al  31.12.2010, del costo di Euro 73.</em></p>
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		<title>Ricorso contro una multa da Tutor: siamo sicuri che il SICVe tratti tutti allo stesso modo in autostrada?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2064" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/tutor-sicve-1-300x255.png" alt="La legge è uguale per... Tutor" width="300" height="255" /><p class="wp-caption-text">La legge è uguale per... Tutor</p></div>
<p>Ecco un valido motivo per fare ricorso contro il Tutor: la presenza, all’interno della tratta interessata al controllo, di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che, nella lettera del ricorso, possiamo sostenere quanto segue .</p>
<p>a) L’esponente osserva l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2064" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/tutor-sicve-1-300x255.png" alt="La legge è uguale per... Tutor" width="300" height="255" /><p class="wp-caption-text">La legge è uguale per... Tutor</p></div>
<p>Ecco un valido motivo per fare ricorso contro il <a href="http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/">Tutor</a>: la presenza, all’interno della tratta interessata al controllo, di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di <strong>elementi di discriminazione</strong> e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che, nella lettera del ricorso, possiamo sostenere quanto segue .</p>
<p>a) L’esponente osserva l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale articolo, infatti, contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo, non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>b) Tali indicazioni corrispondono a una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo. Proprio per tale ragione, l’accorgimento inserito nel Decreto ministeriale citato, è stata adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell’adunanza del 28 aprile 2004, voto n. 71. È stato stabilito che “l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio”.</p>
<p>c) Essendoci [se è il vostro caso] uno svincolo fra i due punti di rilevamento, lo scrivente lamenta la lesione, da parte degli accertatori, del suddetto art. 1, comma 4 del D.M. del 14/12/2004 e di converso di evidenti elementi di disparità di trattamento tra gli stessi utenti della strada in quanto detta presenza può indubbiamente sottrarre l’automobilista più incosciente ai rigori del sistema SICVe.</p>
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		<title>Multa da Tutor e competenza territoriale: ecco cosa scriveremmo nel ricorso</title>
		<link>http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2045" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2045 " src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/324750445_ec9b6a0153-300x225.jpg" alt="Tutor, ma che bel labirinto!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Ricorso contro il Tutor, ma che bel labirinto!</p></div>
<p>Dicevamo qua che, per quanto riguarda le multe date dal Tutor, la questione competenza territoriale del Giudice di pace ci fa sentire puzza d’illegittimità della sanzione; e davamo una dritta per fare un ricorso vincente. Ecco qualche altro consiglio, ossia cosa scrivere nella lettera del ricorso. Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che possiamo con tranquillità sostenere quanto segue.</p>
<p>a) La velocità è stata calcolata con estrema certezza: l’eventuale Giudice di pace competente da adire ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sarebbe  ... <a href="http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2045" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2045 " src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/324750445_ec9b6a0153-300x225.jpg" alt="Tutor, ma che bel labirinto!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Ricorso contro il Tutor, ma che bel labirinto!</p></div>
<p>Dicevamo <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-multe-da-tutor-quale-giudice-di-pace-qui-vizio-d%E2%80%99illegittimita-ci-cova/">qua</a> che, per quanto riguarda le multe date dal Tutor, la questione competenza territoriale del Giudice di pace ci fa sentire <strong>puzza d’illegittimità</strong> della sanzione; e davamo una dritta per fare un ricorso vincente. Ecco qualche altro consiglio, ossia cosa scrivere nella lettera del ricorso. Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che possiamo con tranquillità sostenere quanto segue.</p>
<p>a) La velocità è stata calcolata con estrema certezza: l’eventuale Giudice di pace competente da adire ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sarebbe quello della città di “X”. È quanto scritto sul verbale. Ma <strong>come affermarlo</strong> con certezza? Viene omesso di specificare, sul verbale, attraverso quali Comuni sia stata effettuata la velocità aritmetica e di converso attraverso quali Giudici di pace competenti lo scrivente sia transitato.</p>
<p>b) Come potrà tranquillamente essere provato in corso di causa, nella parte iniziale del rilevamento la competenza territoriale ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione spetta al Giudice di pace della città di “Y”, anche se l’atto notificato precisa solo la competenza relativa al <strong>tratto terminale</strong> oggetto del riscontrato rilevamento corrispondente con il Comune di “X” e la cui competenza territoriale coincide appunto con il Giudice di pace di “X”.</p>
<p>c) Deve essere adito esclusivamente il Giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione: già, ma <strong>in quale Comune</strong> l’eccesso di velocità si è verificato?</p>
<p>d) La misurazione della velocità media è importante solo ai fini della determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, e non per l’individuazione del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Quindi, il punto finale di rilevamento della velocità media <strong>non può</strong> evidentemente <strong>coincidere</strong> con il luogo della commessa infrazione.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/giopuo/324750445/">flickr.com/photos/giopuo</a></p>
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		<title>Ricorso contro multe da Tutor: quale Giudice di pace? Qui vizio d’illegittimità ci cova</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2042" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2042" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/4336414411_6a27e01cc7-300x192.jpg" alt="Siamo automobilisti, non pupazzi" width="300" height="192" /><p class="wp-caption-text">Siamo automobilisti, non pupazzi</p></div>
<p>Ragioniamo assieme in modo semplice: se prendo una multa a Palermo, posso fare ricorso al Giudice di pace di Palermo. Se la becco a Bolzano, potrò rivolgermi al Giudice di pace di Bolzano. Perfetto. Adesso immaginate di prendere una multa data col Tutor. Il primo occhio magico vi fotografa nella località “X”, dov’è competente il Giudice di pace di “X”; il secondo occhio vi immortala nella località “Y”, dov’è competente il Giudice di pace di “Y”. Domandina: a che diavolo di Giudice di pace mi rivolgo, “X” o “Y”?</p>
<p>In merito, noi di Automobilista.it vorremmo vederci chiaro. Se vengo sanzionato, devo sapere subito a chi rivolgermi per far cancellare la multa. La  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-multe-da-tutor-quale-giudice-di-pace-qui-vizio-d%e2%80%99illegittimita-ci-cova/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2042" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2042" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/4336414411_6a27e01cc7-300x192.jpg" alt="Siamo automobilisti, non pupazzi" width="300" height="192" /><p class="wp-caption-text">Siamo automobilisti, non pupazzi</p></div>
<p>Ragioniamo assieme in modo semplice: se prendo una multa a Palermo, posso fare ricorso al Giudice di pace di Palermo. Se la becco a Bolzano, potrò rivolgermi al Giudice di pace di Bolzano. Perfetto. Adesso immaginate di prendere una multa data col <a href="http://www.automobilista.it/tutor-scheda-di-funzionamento-e-multa-annullata-cosa-sarebbe-questa-storia/">Tutor</a>. Il <strong>primo occhio </strong>magico vi fotografa nella località “X”, dov’è competente il Giudice di pace di “X”; il <strong>secondo occhio</strong> vi immortala nella località “Y”, dov’è competente il Giudice di pace di “Y”. Domandina: a che diavolo di Giudice di pace mi rivolgo, “X” o “Y”?</p>
<p>In merito, noi di Automobilista.it vorremmo vederci chiaro. Se vengo sanzionato, devo sapere subito a chi rivolgermi per far cancellare la multa. La legge dev’essere limpida: in ballo ci sono i <strong>diritti dell’automobilista</strong>.</p>
<p>Addirittura, Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) ha scovato ricorsi basati su un vizio di legittimità per &#8220;evidente violazione di legge e contestuale <strong>incompetenza territoriale</strong>, stante un’abnorme applicazione dei dettami legislativi previsti dall’articolo 204 bis del Codice della strada. Tutto questo, considerando una assoluta incertezza sull’effettiva competenza territoriale relativa alla disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa&#8221;.</p>
<p>Non vi pare?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/ollesvensson/4336414411/">flickr.com/photos/ollesvensson</a></p>
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