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	<title>Automobilista.it &#187; bechi</title>
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	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
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		<title>Lavori utili, si salvi chi può</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[lavori utili]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2811" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2811" title="454561128_f89725a4f6" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /><p class="wp-caption-text">Oh, che lavoro duro</p></div>
<p>Non sappiamo se esiste norma più complessa e delicata di questa che andiamo a illustrarvi. Secondo il nuovo Codice della strada, se non è stato causato un incidente, per il guidatore in stato d’ebbrezza la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita (se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato) con quella del lavoro di pubblica utilità. Ossia vai a fare un’attività non retribuita a favore della collettività: educazione stradale, assistenza sociale, volontariato. Vedi OmniAuto.it.</p>
<p>Il primo problema riguarda il calcolo. Come farlo? Forse &#8211; ma è solo un’interpretazione &#8211; ogni giorno di lavoro di pubblica utilità vale 250 euro. Anziché versare l’ammenda (per esempio di 3.000 euro) sostituisci la pena detentiva e pecuniaria  ... <a href="http://www.automobilista.it/lavori-utili-si-salvi-chi-puo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2811" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6.jpg"><img class="size-medium wp-image-2811" title="454561128_f89725a4f6" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/08/454561128_f89725a4f6-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Oh, che lavoro duro</p></div>
<p>Non sappiamo se esiste norma più complessa e delicata di questa che andiamo a illustrarvi. Secondo il nuovo Codice della strada, se non è stato causato un incidente, per il guidatore in stato d’ebbrezza la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita (se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato) con quella del lavoro di pubblica utilità. Ossia vai a fare un’attività non retribuita a favore della collettività: educazione stradale, assistenza sociale, volontariato. Vedi <a href="http://www.omniauto.it/magazine/13126/nuovo-codice-della-strada-lavori-utili-a-chi">OmniAuto.it</a>.</p>
<p>Il primo problema riguarda il calcolo. Come farlo? Forse &#8211; ma è solo un’interpretazione &#8211; ogni giorno di lavoro di pubblica utilità vale <strong>250 euro</strong>. Anziché versare l’ammenda (per esempio di 3.000 euro) sostituisci la pena detentiva e pecuniaria sgobbando. Sarà così?</p>
<p>Secondo guaio, più pesante. Dopo che hai lavorato, il reato si estingue avendo nel frattempo il Giudice fissato un’udienza mediante la quale dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca dell’auto sequestrata.</p>
<p>Terzo notevole problema, il più rognoso. Sentite Luigi <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/">Bechi</a>, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate:</p>
<p>“<em>Io subisco una condanna perché guido ubriaco prima dell&#8217;1 agosto 2010, quando è arrivato il nuovo Codice della strada. Posso chiedere l&#8217;applicazione della nuova norma, in quanto più favorevole e ciò ai sensi dell’articolo 2 del codice penale. Com’è possibile far dichiarare l’estinzione del reato se l&#8217;esecuzione della pena <strong>non si è ancora perfezionata</strong> o la stessa non è terminata? Infatti, se il soggetto non è stato ancora giudicato, a maggior ragione si applica la nuova normativa. Il Giudice dell&#8217;esecuzione provvede a far dichiarare l’estinzione del reato solo se il lavoro alternativo è stato concesso ed è stato svolto positivamente. </em></p>
<p>&#8220;<em>Ma il lavoro alternativo deve essere chiesto al Magistrato di sorveglianza. Forse puoi chiedere la sospensione del provvedimento al Giudice dell&#8217;esecuzione in vista della richiesta al Magistrato di sorveglianza della sanzione alternativa. Chiedere quindi la sanzione alternativa al Magistrato di sorveglianza e tornare al Giudice dell&#8217;esecuzione a pena espiata ai fini della declaratoria di estinzione del reato (quest’ultimo avvenuto antecedentemente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;attuale norma)</em>”.</p>
<p>Un bel casino, non c’è che dire.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/thorne-enterprises/454561128/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/thorne-enterprises</a></p>
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		<title>Nuovo Codice della strada: un po&#8217; di stranezze</title>
		<link>http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
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		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2734" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2734" title="4792018478_c4f5f759e0" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Una certezza c&#39;è: multe più care</p></div>
<p>Secondo Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) il nuovo Codice della strada contiene alcune modifiche di non poco conto.</p>
<p>Col vecchio Codice, in base all’articolo 201 bis, la contestazione immediata &#8211; quando era possibile &#8211; doveva essere effettuata. Se il Vigile era possibilitato a fermarti, doveva poi farlo. Adesso pare che questa regola non ci sia più: il Vigile, pur potendo fermarti, non ha l’obbligo di farlo qualora nel caso di specie ricorrano uno dei casi tassativi indicati dalla suddetta norma.</p>
<p>Altra curiosità evidenziata dal Bechi. Sembra che sin quando non si celebri la prima udienza del ricorso al Giudice di pace, il verbale sia immediatamente  ... <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-codice-della-strada-un-po-di-stranezze/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2734" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0.jpg"><img class="size-medium wp-image-2734" title="4792018478_c4f5f759e0" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/07/4792018478_c4f5f759e0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Una certezza c&#39;è: multe più care</p></div>
<p>Secondo Luigi <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/">Bechi</a> (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) il nuovo Codice della strada contiene alcune modifiche di non poco conto.</p>
<p>Col vecchio Codice, in base all’articolo 201 bis, la contestazione immediata &#8211; quando era possibile &#8211; doveva essere effettuata. Se il Vigile era possibilitato a fermarti, doveva poi farlo. Adesso pare che questa regola non ci sia più: il Vigile, pur potendo fermarti, <strong>non ha l’obbligo</strong> di farlo qualora nel caso di specie ricorrano uno dei casi tassativi indicati dalla suddetta norma.</p>
<p>Altra curiosità evidenziata dal Bechi. Sembra che sin quando non si celebri la prima udienza del ricorso al Giudice di pace, il verbale sia immediatamente esecutivo. Quindi, in teoria gli accertatori potrebbero <strong>iscrivere a ruolo</strong> l’importo e notificare una cartella esattoriale. Inoltre, il Giudice sempre alla prima udienza può sospendere tutto. È una norma che svantaggia il guidatore? Non proprio; in ipotesi di ricorso contenente richiesta di sospensione del provvedimento, adesso il Giudice fissa la prima udienza (in cui sarà decisa o no la sospensione) entro 20 giorni (nuovo comma 3 bis) dal deposito del ricorso.</p>
<p>Questa procedura  offre maggiori garanzie di speditezza di quelle oggi presenti (i termini di decisioni e fissazione, infatti, sono più lunghi!). Il problema, casomai, sarà affrontare le ragioni della richiesta di sospensione nel contraddittorio tra le parti, con la resistenza dell&#8217;avversario ma anche con la possibilità di convincere verbalmente il Giudice (negativo per chi la concedeva automaticamente, positiva per chi la respingeva).</p>
<p>E ancora: c’è &#8211; secondo il Bechi &#8211; l&#8217;incombenza della notifica della sentenza di rigetto posta a carico degli accertatori. Infatti, il soggetto sanzionato è tenuto al pagamento entro <strong>30 giorni</strong> dalla suddetta notifica. La sentenza di rigetto (titolo esecutivo) viene notificata dall&#8217;organo accertatore imponendo il pagamento &#8211; o l&#8217;impugnazione? &#8211; nei 30 giorni successivi. Se viene chiesta la remissione in termini per il pagamento in misura ridotta in caso di soccombenza, varranno comunque i 30 giorni? Probabilmente sì. E se la causa venga trattenuta per la decisione dal Giudice e quindi comunicata successivamente? Se la persona o il suo procuratore sono presenti, come obbligati a esserlo, alla lettura del dispositivo in udienza? Certe differenziazioni non risulterebbero formulate.</p>
<p>Voi ne sapete di più?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/free-stock/4792018478/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/free-stock</a></p>
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		<title>Ecopass ed Euro 4 diesel senza filtro: fra disgusto e ricorsi</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ecopass-ed-euro-4-diesel-senza-filtro-fra-disgusto-e-ricorsi/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2453" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2453" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/06/varchi-300x289.jpg" alt="I simpaticissimi varchi Ecopass" width="300" height="289" /><p class="wp-caption-text">I simpaticissimi varchi Ecopass</p></div>
<p>A febbraio, a causa della coltre di smog che distruggeva i polmoni, il Comune di Milano ha adottato una decisione temporanea: l’accesso per le auto diesel Euro 4 in area Ecopass è stato consentito solo se le stesse risultavano dotate di filtro antiparticolato. Così, chi aveva un diesel Euro 4 senza filtro, e non era al corrente del repentino cambiamento delle regole, è entrato ugualmente in area Ecopass senza corrispondere alcun ticket così come del resto aveva fatto sino a poche ore prima. Risultato: multa da 80 euro. O multe seriali di 80 euro l’una: c’è chi ne ha prese una decina, per un’allegra somma che arriva a 800 euro. Tombola.  ... <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-ed-euro-4-diesel-senza-filtro-fra-disgusto-e-ricorsi/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2453" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2453" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/06/varchi-300x289.jpg" alt="I simpaticissimi varchi Ecopass" width="300" height="289" /><p class="wp-caption-text">I simpaticissimi varchi Ecopass</p></div>
<p>A febbraio, a causa della coltre di smog che distruggeva i polmoni, il Comune di Milano ha adottato una decisione temporanea: l’accesso per le auto diesel Euro 4 in area Ecopass è stato consentito solo se le stesse risultavano dotate di filtro antiparticolato. Così, chi aveva un diesel Euro 4 senza filtro, e non era al corrente del repentino cambiamento delle regole, è entrato ugualmente in area Ecopass senza corrispondere alcun ticket così come del resto aveva fatto sino a poche ore prima. Risultato: <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-ora-a-essere-disintegrato-di-multe-e-il-proprietario-di-un%E2%80%99auto-euro-4-diesel-senza-filtro-antiparticolato/">multa</a> da 80 euro. O multe seriali di 80 euro l’una: c’è chi ne ha prese una decina, per un’allegra somma che arriva a 800 euro. Tombola. Ma si può fare ricorso contro una simile ingiustizia? Ne parlo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>Luigi, se sono un possessore di Euro 4 diesel senza filtro e multato, posso ricorrere? </strong><br />
<em>Sì. Per il ricorso si devono rispettare ovviamente sempre i 60 giorni dalla notifica. Mentre se detti termini sono ormai scaduti e magari è stata già pagata la sanzione, una volta constatata la palese illegittimità della contestata violazione, non rimane che azionare una causa ordinaria (mediante atto di citazione) presso il Giudice di pace contro il Comune. Azione che in ogni caso, è bene precisarlo, rimane sempre soggetta all’alea di un giudizio. </em></p>
<p><strong>Su cosa si basa il ricorso?</strong><br />
<em>Sul fatto che adesso i possessori dell’Euro 4 diesel senza filtro sono esentati dal corrispondere il ticket, mentre prima no. È vero che nell’àmbito delle violazioni amministrative (conformemente ai dettami di cui all’articolo 1 della Legge 689/1981) devono essere applicate le Leggi vigenti all’epoca di una contestata violazione; ma è anche vero che sempre in tale àmbito opera il principio del </em>favor rei<em>. È un principio di derivazione penalistica, e ciò grazie ad alcune pronunce di legittimità. Si consideri poi che questo divieto, almeno a quanto sostiene l’opinione pubblica, non era stato pubblicizzato in modo adeguato dal Comune di Milano. I segnali erano di difficile lettura e interpretazione. I messaggi luminosi erano insufficienti. I mass media e le stazioni del metrò ne hanno dato notizia, ma ciò può essere considerato non bastevole ai fini dell’assenza di un’eventuale lesione del principio di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione. In sostanza tutto ciò rappresenta una informazione di tale importanza che non si può non conoscere.</em></p>
<p><strong>E i danni da stress si possono chiedere?</strong><br />
<em>Certo. Si consideri l’agitazione familiare a causa della notifica della multa, il tempo, la fatica e le spese impiegate ai fini della predisposizione di un ricorso. Tuttavia, è da non sottovalutare l’alea di un giudizio.</em></p>
<p>Nel frattempo, lo ricordiamo ancora, il <a href="http://www.comune.milano.it/dseserver/ecopass/ultime_notizie.html">sito</a> Ecopass dice: <em>Dal 1 giugno 2010 anche i veicoli Euro 4 diesel senza  dispositivo antiparticolato dovranno richiedere e attivare Ecopass. Il  titolo di ingresso giornaliero è di Euro 5. I residenti nella Zona a  Traffico Limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni potranno usufruire, per i  veicoli trasporto persone, di un abbonamento valevole sino al  31.12.2010, del costo di Euro 73.</em></p>
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		<title>Ricorso contro una multa da Tutor: siamo sicuri che il SICVe tratti tutti allo stesso modo in autostrada?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2064" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/tutor-sicve-1-300x255.png" alt="La legge è uguale per... Tutor" width="300" height="255" /><p class="wp-caption-text">La legge è uguale per... Tutor</p></div>
<p>Ecco un valido motivo per fare ricorso contro il Tutor: la presenza, all’interno della tratta interessata al controllo, di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che, nella lettera del ricorso, possiamo sostenere quanto segue .</p>
<p>a) L’esponente osserva l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-da-tutor-siamo-sicuri-che-il-sicve-tratti-tutti-allo-stesso-modo-in-autostrada/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2064" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/tutor-sicve-1-300x255.png" alt="La legge è uguale per... Tutor" width="300" height="255" /><p class="wp-caption-text">La legge è uguale per... Tutor</p></div>
<p>Ecco un valido motivo per fare ricorso contro il <a href="http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/">Tutor</a>: la presenza, all’interno della tratta interessata al controllo, di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di <strong>elementi di discriminazione</strong> e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che, nella lettera del ricorso, possiamo sostenere quanto segue .</p>
<p>a) L’esponente osserva l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale articolo, infatti, contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo, non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.</p>
<p>b) Tali indicazioni corrispondono a una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo. Proprio per tale ragione, l’accorgimento inserito nel Decreto ministeriale citato, è stata adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell’adunanza del 28 aprile 2004, voto n. 71. È stato stabilito che “l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio”.</p>
<p>c) Essendoci [se è il vostro caso] uno svincolo fra i due punti di rilevamento, lo scrivente lamenta la lesione, da parte degli accertatori, del suddetto art. 1, comma 4 del D.M. del 14/12/2004 e di converso di evidenti elementi di disparità di trattamento tra gli stessi utenti della strada in quanto detta presenza può indubbiamente sottrarre l’automobilista più incosciente ai rigori del sistema SICVe.</p>
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		<title>Multa da Tutor e competenza territoriale: ecco cosa scriveremmo nel ricorso</title>
		<link>http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2045" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2045 " src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/324750445_ec9b6a0153-300x225.jpg" alt="Tutor, ma che bel labirinto!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Ricorso contro il Tutor, ma che bel labirinto!</p></div>
<p>Dicevamo qua che, per quanto riguarda le multe date dal Tutor, la questione competenza territoriale del Giudice di pace ci fa sentire puzza d’illegittimità della sanzione; e davamo una dritta per fare un ricorso vincente. Ecco qualche altro consiglio, ossia cosa scrivere nella lettera del ricorso. Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che possiamo con tranquillità sostenere quanto segue.</p>
<p>a) La velocità è stata calcolata con estrema certezza: l’eventuale Giudice di pace competente da adire ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sarebbe  ... <a href="http://www.automobilista.it/multa-da-tutor-e-competenza-territoriale-ecco-cosa-scriveremmo-nel-ricorso/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2045" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2045 " src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/324750445_ec9b6a0153-300x225.jpg" alt="Tutor, ma che bel labirinto!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Ricorso contro il Tutor, ma che bel labirinto!</p></div>
<p>Dicevamo <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-multe-da-tutor-quale-giudice-di-pace-qui-vizio-d%E2%80%99illegittimita-ci-cova/">qua</a> che, per quanto riguarda le multe date dal Tutor, la questione competenza territoriale del Giudice di pace ci fa sentire <strong>puzza d’illegittimità</strong> della sanzione; e davamo una dritta per fare un ricorso vincente. Ecco qualche altro consiglio, ossia cosa scrivere nella lettera del ricorso. Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che possiamo con tranquillità sostenere quanto segue.</p>
<p>a) La velocità è stata calcolata con estrema certezza: l’eventuale Giudice di pace competente da adire ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sarebbe quello della città di “X”. È quanto scritto sul verbale. Ma <strong>come affermarlo</strong> con certezza? Viene omesso di specificare, sul verbale, attraverso quali Comuni sia stata effettuata la velocità aritmetica e di converso attraverso quali Giudici di pace competenti lo scrivente sia transitato.</p>
<p>b) Come potrà tranquillamente essere provato in corso di causa, nella parte iniziale del rilevamento la competenza territoriale ai fini della disamina di un eventuale ricorso in opposizione spetta al Giudice di pace della città di “Y”, anche se l’atto notificato precisa solo la competenza relativa al <strong>tratto terminale</strong> oggetto del riscontrato rilevamento corrispondente con il Comune di “X” e la cui competenza territoriale coincide appunto con il Giudice di pace di “X”.</p>
<p>c) Deve essere adito esclusivamente il Giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione: già, ma <strong>in quale Comune</strong> l’eccesso di velocità si è verificato?</p>
<p>d) La misurazione della velocità media è importante solo ai fini della determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, e non per l’individuazione del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Quindi, il punto finale di rilevamento della velocità media <strong>non può</strong> evidentemente <strong>coincidere</strong> con il luogo della commessa infrazione.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/giopuo/324750445/">flickr.com/photos/giopuo</a></p>
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		<title>Ricorso contro multe da Tutor: quale Giudice di pace? Qui vizio d’illegittimità ci cova</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_2042" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2042" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/4336414411_6a27e01cc7-300x192.jpg" alt="Siamo automobilisti, non pupazzi" width="300" height="192" /><p class="wp-caption-text">Siamo automobilisti, non pupazzi</p></div>
<p>Ragioniamo assieme in modo semplice: se prendo una multa a Palermo, posso fare ricorso al Giudice di pace di Palermo. Se la becco a Bolzano, potrò rivolgermi al Giudice di pace di Bolzano. Perfetto. Adesso immaginate di prendere una multa data col Tutor. Il primo occhio magico vi fotografa nella località “X”, dov’è competente il Giudice di pace di “X”; il secondo occhio vi immortala nella località “Y”, dov’è competente il Giudice di pace di “Y”. Domandina: a che diavolo di Giudice di pace mi rivolgo, “X” o “Y”?</p>
<p>In merito, noi di Automobilista.it vorremmo vederci chiaro. Se vengo sanzionato, devo sapere subito a chi rivolgermi per far cancellare la multa. La  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-multe-da-tutor-quale-giudice-di-pace-qui-vizio-d%e2%80%99illegittimita-ci-cova/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2042" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2042" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/04/4336414411_6a27e01cc7-300x192.jpg" alt="Siamo automobilisti, non pupazzi" width="300" height="192" /><p class="wp-caption-text">Siamo automobilisti, non pupazzi</p></div>
<p>Ragioniamo assieme in modo semplice: se prendo una multa a Palermo, posso fare ricorso al Giudice di pace di Palermo. Se la becco a Bolzano, potrò rivolgermi al Giudice di pace di Bolzano. Perfetto. Adesso immaginate di prendere una multa data col <a href="http://www.automobilista.it/tutor-scheda-di-funzionamento-e-multa-annullata-cosa-sarebbe-questa-storia/">Tutor</a>. Il <strong>primo occhio </strong>magico vi fotografa nella località “X”, dov’è competente il Giudice di pace di “X”; il <strong>secondo occhio</strong> vi immortala nella località “Y”, dov’è competente il Giudice di pace di “Y”. Domandina: a che diavolo di Giudice di pace mi rivolgo, “X” o “Y”?</p>
<p>In merito, noi di Automobilista.it vorremmo vederci chiaro. Se vengo sanzionato, devo sapere subito a chi rivolgermi per far cancellare la multa. La legge dev’essere limpida: in ballo ci sono i <strong>diritti dell’automobilista</strong>.</p>
<p>Addirittura, Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) ha scovato ricorsi basati su un vizio di legittimità per &#8220;evidente violazione di legge e contestuale <strong>incompetenza territoriale</strong>, stante un’abnorme applicazione dei dettami legislativi previsti dall’articolo 204 bis del Codice della strada. Tutto questo, considerando una assoluta incertezza sull’effettiva competenza territoriale relativa alla disamina di un eventuale ricorso in opposizione a sanzione amministrativa&#8221;.</p>
<p>Non vi pare?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/ollesvensson/4336414411/">flickr.com/photos/ollesvensson</a></p>
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		<title>Il figlio ha il vizio di guidare ubriaco? Niente sequestro dell’auto di papà. Non siamo d’accordo</title>
		<link>http://www.automobilista.it/il-figlio-ha-il-vizio-di-guidare-ubriaco-niente-sequestro-dell%e2%80%99auto-di-papa-non-siamo-d%e2%80%99accordo/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_1999" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-1999" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/03/398739946_07ec8fcf4a-199x300.jpg" alt="Papà: ogni tanto deve fare rima con severità" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Papà: talvolta deve fare rima con severità</p></div>
<p>Importante novità che riguarda la guida in stato d’ebbrezza. Non può essere sequestrata l&#8217;auto di proprietà del papà, se il figlio si mette al volante ubriaco. Questo vale pure se il papà sa che il figlio, in passato, già una volta è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Parola di Cassazione: sentenza numero 11791 del 26 marzo 2010.</p>
<p>La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Vercelli: questa si opponeva alla restituzione dell’auto appartenente al padre di un ragazzo fermato ubriaco alla guida. Infatti, secondo la Cassazione, vero il papà non c’è la “rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell&#8217;indagato: la  ... <a href="http://www.automobilista.it/il-figlio-ha-il-vizio-di-guidare-ubriaco-niente-sequestro-dell%e2%80%99auto-di-papa-non-siamo-d%e2%80%99accordo/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1999" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-1999" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/03/398739946_07ec8fcf4a-199x300.jpg" alt="Papà: ogni tanto deve fare rima con severità" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Papà: talvolta deve fare rima con severità</p></div>
<p>Importante novità che riguarda la guida in stato d’<a href="http://www.automobilista.it/pasqua-2010-un-anno-senza-nuovo-codice-della-strada-evviva-i-nostri-politici/">ebbrezza</a>. Non può essere sequestrata l&#8217;auto di proprietà del papà, se il figlio si mette al volante ubriaco. Questo vale pure se il papà sa che il figlio, in passato, <strong>già una volta è stato fermato</strong> per guida in stato di ebbrezza. Parola di Cassazione: sentenza numero 11791 del 26 marzo 2010.</p>
<p>La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Vercelli: questa si opponeva alla restituzione dell’auto appartenente al padre di un ragazzo fermato ubriaco alla guida. Infatti, secondo la Cassazione, vero il papà non c’è la “rimproverabilità per <strong>omessa sorveglianza</strong> sul comportamento dell&#8217;indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell&#8217;episodio all&#8217;origine dell&#8217;attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che il padre si rifiutasse di prestare l&#8217;autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede&#8221;.</p>
<p>Automobilista.it non condivide questa interpretazione della Cassazione: se il papà sa che il figlio ha il <strong>vizietto</strong> di guidare ubriaco, non dovrebbe mai più dargli la vettura. Se invece gliela presta, dovrebbe scattare il sequestro in caso di guida del ragazzo sotto l’effetto di alcol.</p>
<p>A tale proposito, sentiamo anche Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate): “I casi sono due. O il figlio <strong>sottrae le chiavi</strong> del genitore e quest&#8217;ultimo pur sapendo di avere un figlio alcolizzato non sa che lo stesso guida l&#8217;auto di sua proprietà e quindi l&#8217;auto non è confiscabile. Oppure il genitore sa tutto e consente che il figlio guidi l&#8217;auto. A quel punto non solo la macchina, secondo me, dovrebbe essere confiscabile, ma addirittura il genitore a mio avviso sarebbe imputabile in concorso di stato di ebbrezza alla guida assieme al figlio”.</p>
<p>Invece, secondo voi, è giusto che non scatti il sequestro?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/powerbooktrance/398739946/">flickr.com/photos/powerbooktrance</a></p>
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		<title>Tutor, c’è chi fa ricorso così</title>
		<link>http://www.automobilista.it/tutor-c%e2%80%99e-chi-fa-ricorso-cosi/</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_1695" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><img class="size-full wp-image-1695" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/02/tutor-ricorso-1.png" alt="Tutor: qualcuno si oppone alle multe" width="214" height="151" /><p class="wp-caption-text">Tutor: qualcuno si oppone alle multe</p></div>
<p>Ma è proprio imbattibile il Tutor? Quando ti multa non hai scampo? Due chiacchiere con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p>Bechi, tra le sentenze che sono passate sotto le Sue analisi, Lei ha notato che gli avvocati (fra i motivi per fare ricorso contro il Tutor) sostengono che ci sia anche una falsa applicazione della legge. In che senso?
“Gli opponenti generalmente lamentano una violazione e falsa applicazione di legge, stante la erronea detrazione detrazione del 5% dalla media aritmetica riscontrata ai presunti eccessi di velocità, con conseguente erronea applicazione dei parametri legislativi previsti dall’articolo 345, del Regolamento del Codice della  ... <a href="http://www.automobilista.it/tutor-c%e2%80%99e-chi-fa-ricorso-cosi/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1695" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><img class="size-full wp-image-1695" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/02/tutor-ricorso-1.png" alt="Tutor: qualcuno si oppone alle multe" width="214" height="151" /><p class="wp-caption-text">Tutor: qualcuno si oppone alle multe</p></div>
<p>Ma è proprio imbattibile il <a href="http://www.automobilista.it/tutor-le-statistiche-sugli-incidenti-esterni-cosa-raccontano/">Tutor</a>? Quando ti multa non hai scampo? Due chiacchiere con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>Bechi, tra le sentenze che sono passate sotto le Sue analisi, Lei ha notato che gli avvocati (fra i motivi per fare ricorso contro il Tutor) sostengono che ci sia anche una falsa applicazione della legge. In che senso?</strong><br />
“Gli opponenti generalmente lamentano una violazione e falsa applicazione di legge, stante la erronea detrazione detrazione del 5% dalla media aritmetica riscontrata ai presunti eccessi di velocità, con conseguente erronea applicazione dei parametri legislativi previsti dall’articolo 345, del Regolamento del Codice della strada”.</p>
<p><strong>Cioè?</strong><br />
“Il ricorrente può osservare che quella norma recita testualmente: ‘Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento, in modo chiaro e accertabile’. Alla luce di detto dettato normativo, gli opponenti lamentano che la contestazione sia in effetti affetta da un vizio di nullità, poiché la rilevazione della velocità media non può costituire elemento per la contestazione del superamento dei limiti di velocità”.</p>
<p><strong>Però la legge dice che il “controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’immissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di entrata e di uscita”.</strong><br />
“Sì. In tal caso, però, a differenza del primo modo in cui viene rilevata la velocità, ossia quello istantaneo, sempre secondo i legali, risulterebbe differente l’applicazione dei limiti di tolleranza sulla velocità rilevata. Infatti, nel modo istantaneo, la tolleranza applicabile è del 5% con un minimo di 5 km/h; nel caso di calcolo della velocità media, invece, il legislatore ha fatto discendere una ben diversa tolleranza, stabilendo, al comma 3, del citato articolo che: ‘In caso di determinazione della velocità, è associato l’errore relativo &#8211; a favore del trasgressore -, pari al 5, 10, 15 per cento, a seconda che la velocità risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora e inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora’. Poiché la velocità che è stata rilevata è il risultato di una media della velocità su una determinata tratta, i ricorrenti abitualmente lamentano che le contravvenzioni elevate siano da considerarsi nulle, perché in contrasto con il dettato normativo”.</p>
<p><strong>Scusi, ma secondo i legali che predispongono i ricorsi, cosa dovrebbe calcolare l’agente accertatore?</strong><br />
“La velocità media, con l’applicazione dell’errore relativo, pari al 15% e non, come di consueto, una riduzione del 5%. Ciò perché si tratta di rilevazione di velocità media e non di velocità istantanea. Ho notato che sempre la maggior parte dei ricorrenti lamentano che a nessuno, e ovviamente neppure ai soggetti accertatori, è certamente consentito di ampliare a immagine e somiglianza in senso sfavorevole per un soggetto sanzionato alcun tipo di precetto, né normativo né di qualsiasi altro genere”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Contributo unificato per fare ricorso a pagamento: come la mettiamo con i punti-patente?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/contributo-unificato-per-fare-ricorso-a-pagamento-come-la-mettiamo-con-i-punti-patente/</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1666" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1666" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/02/4134144872_16fcc447291-300x199.jpg" alt="Automobilista: sempre più una vita da cani..." width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Automobilista: sempre più una vita da cani...</p></div>
<p>Il contributo unificato di 38 euro per ricorrere al Giudice di pace ha portato grande confusione. C’è anche chi reputa che, in caso di sottrazione dei punti-patente, il contributo salga addirittura a 178 euro. Ma qui la faccenda diventa ancora più complessa: ne parliamo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p>Bechi, si dice che una sanzione prevedente la decurtazione di punti comporti un contributo unificato di 178 euro: che ne pensa?
“Può darsi che, in caso di taglio dei punti contestazione immediata della multa (il poliziotto che ti ferma e ti dà in mano il verbale), questo sia vero:  ... <a href="http://www.automobilista.it/contributo-unificato-per-fare-ricorso-a-pagamento-come-la-mettiamo-con-i-punti-patente/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1666" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1666" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/02/4134144872_16fcc447291-300x199.jpg" alt="Automobilista: sempre più una vita da cani..." width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Automobilista: sempre più una vita da cani...</p></div>
<p>Il contributo unificato di <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-a-pagamento-al-giudice-di-pace-qui-illegittimita-ci-cova/">38 euro</a> per ricorrere al Giudice di pace ha portato grande confusione. C’è anche chi reputa che, in caso di sottrazione dei punti-patente, il contributo salga addirittura a 178 euro. Ma qui la faccenda diventa ancora più complessa: ne parliamo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>Bechi, si dice che una sanzione prevedente la decurtazione di punti comporti un contributo unificato di 178 euro: che ne pensa?</strong><br />
“Può darsi che, in caso di taglio dei punti contestazione immediata della multa (il poliziotto che ti ferma e ti dà in mano il verbale), questo sia vero: 178 euro anziché 38 euro per fare ricorso. Ma non così nell’ipotesi di una contestazione non immediata prevedente un eccesso di velocità dove il soggetto sanzionato non comunica i dati ma ricorre all’eccesso di velocità. È il caso classico di chi riceve a casa la multa per aver pigiato troppo sull´acceleratore”.</p>
<p><strong>Bene, in questa situazione che succede?</strong><br />
“Mi chiedo: perché il contributo dovrebbe essere di 178 euro? Io che ricevo a casa la multa ho due possibilità: indicare il nome del guidatore, cui verranno tolti punti; non indicarlo e pagare una sanzione supplementare di 263 euro. In questo secondo caso, visto che non c&#8217;è sottrazione di punteggio, perché dovrei pagare 178 euro per ricorrere al verbale di eccesso di velocità?”.</p>
<p><strong>Allora di quanto dovrebbe essere il contributo, schematizzando?</strong><br />
“Dando per scontato che in ipotesi di sottrazione di punti patente il valore diventa indeterminato, versi 38 euro per quasi tutte le sanzioni (in rari casi superano i 1.100 euro, soglia oltre la quale si versano 70 euro). Invece, sborsi 178 euro se c&#8217;è il taglio di punti-patente con contestazione immediata”.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/jenny-pics/4134144872/">flickr.com/photos/jenny-pics</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Dopo il ricorso al Prefetto: il Giudice di pace a pagamento. Come funzionerà?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/dopo-il-ricorso-al-prefetto-il-giudice-di-pace-a-pagamento-come-funzionera/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/dopo-il-ricorso-al-prefetto-il-giudice-di-pace-a-pagamento-come-funzionera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[bechi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1573" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-1573" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2010/01/3286089489_005e795a55-225x300.jpg" alt="Ricorso da pagare: automobilisti inquieti..." width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Ricorso da pagare: automobilisti inquieti...</p></div>
<p>Facciamo seguito al primo approfondimento sul ricorso al Giudice di pace a pagamento (38 euro), che potrebbe essere abolito dalla Corte costituzionale; ora ecco un altro aspetto da valutare bene: il ricorso al Giudice di pace dopo aver perso quello al Prefetto. Ne parliamo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p>Bechi, e dopo il ricorso al Prefetto, che succede?
&#8220;Presentato un ricorso in opposizione dinanzi al competente Prefetto e ottenuta una sconfitta processuale, come prima conseguenza ne deriva che la sanzione originaria (minimo edittale) raddoppia, anche se è pur sempre possibile ricorrere dinanzi al Giudice di pace avverso tale provvedimento prefettizio e chiedere  ... <a href="http://www.automobilista.it/dopo-il-ricorso-al-prefetto-il-giudice-di-pace-a-pagamento-come-funzionera/"> Leggi tutto</a>]]></description>
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<p>Facciamo seguito al <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-a-pagamento-al-giudice-di-pace-qui-illegittimita-ci-cova/">primo approfondimento</a> sul ricorso al Giudice di pace a pagamento (38 euro), che potrebbe essere abolito dalla Corte costituzionale; ora ecco un altro aspetto da valutare bene: il ricorso al Giudice di pace dopo aver perso quello al Prefetto. Ne parliamo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.</p>
<p><strong>Bechi, e dopo il ricorso al Prefetto, che succede?</strong><br />
&#8220;Presentato un ricorso in opposizione dinanzi al competente Prefetto e ottenuta una sconfitta processuale, come prima conseguenza ne deriva che la sanzione originaria (minimo edittale) raddoppia, anche se è pur sempre possibile ricorrere dinanzi al Giudice di pace avverso tale provvedimento prefettizio e chiedere in via preliminare l’accoglimento del ricorso e in via subordinata la rideterminazione dell’originaria sanzione nel minimo edittale&#8221;.</p>
<p><strong>E il provvedimento prefettizio (prevedente la condanna a un importo pari al doppio del minimo edittale) è immediatamente esecutivo&#8230;</strong><br />
&#8220;Sì, però è altrettanto vero che in presenza di un sostanziale appello al Giudice di pace (dico sostanziale perché l’atto formalmente non può essere definito come appello), è opinione di molti giuristi che l’originario verbale rappresenti titolo esecutivo solo per un importo pari al minimo edittale. L’ente verbalizzante tramite il concessionario può quindi nel frattempo iscrivere a ruolo la somma pari al minimo edittale ma non, sempre a detta di molti, quella indicata dal Prefetto notificando di conseguenza la cartella esattoriale&#8221;.</p>
<p><strong>Su che basi lo afferma?</strong><br />
&#8220;Sono in molti a sostenere questa teoria (nella quale peraltro stranamente non sono riuscito a trovare precedenti giurisprudenziali) in base al tenore letterale dell’articolo 203 del Codice della strada, ultimo comma, il quale così titola: `Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 6899, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento´. Non dimentichiamo comunque un aspetto che a mio avviso propende per la legittimità della attuale normativa: prima dell’istituzione del contributo unificato, era già possibile ricorrere in prima istanza dinanzi al Prefetto (dove non è assolutamente richiesta la presenza fisica dell’interessato né di un eventuale soggetto delegato, salvo appunto che la presenza venga richiesta sull’originario ricorso) e ciò in alternativa al Giudice di pace con l’ulteriore specificazione che se il soggetto interessato preferiva invece adire (come ora del resto) in via preliminare il Giudice di pace, avverso detto provvedimento non era possibile (come non lo è tuttora) ricorrere al Prefetto ma solo presentare l´appello in Tribunale. Diversamente, chi ricorre in via preliminare al Prefetto può a sua volta ricorrere dinanzi al Giudice di pace e poi appellarsi in Tribunale&#8221;.</p>
<p><strong>Cosa cambia per il ricorrente?</strong><br />
&#8220;Più che lesione del giudice naturale precostituito per legge, un simile contributo (nato essenzialmente per ovviare a certi bilanci delle spese di giustizia) imporrà a un soggetto sanzionato di riflettere se impostare in via principale un ricorso al Prefetto, intravedendo infatti sul verbale evidenti vizi di legittimità, oppure se ricorrere subito dinanzi al Giudice di pace, ritenendo invece che il verbale possa venire annullato per sostanziali motivi di merito (cause di giustificazione nella violazione di una norma del Codice della strada). Non dimentichiamo che se viene presentato prima il ricorso al Prefetto, con il successivo ricorso al Giudice di pace, possono essere censurati solo presunti vizi del provvedimento prefettizio stesso e non dell’originario verbale in sé e per sé&#8221;.</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/metaxin/3286089489/">flickr.com/photos/metaxin</a></p>
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