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	<title>Automobilista.it &#187; giudice di pace</title>
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	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
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		<title>Cellulare: niente auricolare nel verbale? Multa nulla. La guerra della contestazione immediata</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6259" title="Telefonino" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /><p class="wp-caption-text">Telefonino: pericolosissimo</p></div>
<p>Multa  data per guida col cellulare: la sentenza 1450 del 19 settembre 2011  del Giudice di pace di Pisa s’inserisce in una vastissima giurisprudenza  in materia. Stando a ques’ultima sentenza, se un Vigile dà una multa  senza contestazione immediata (ossia senza fermare il guidatore),  dev’essere preciso e puntuale nel verbale. Altrimenti, la sanzione è  nulla.</p>
<p>Infatti,  secondo quel Giudice, la percezione di una realtà dinamica e in  movimento (in un arco temporale e istantaneo) non può essere assimilata a  una conoscenza di una realtà statica. Con l’auto in movimento è tutto  più difficlle, con l’auto ferma la descrizione analitica si converte in  accertamento giuridicamente rilevante.  ... <a href="http://www.automobilista.it/cellulare-niente-auricolare-nel-verbale-multa-nulla-la-guerra-della-contestazione-immediata/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino.jpg"><img class="size-medium wp-image-6259" title="Telefonino" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefonino-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Telefonino: pericolosissimo</p></div>
<p>Multa  data per guida col cellulare: la sentenza 1450 del 19 settembre 2011  del <a href="http://www.automobilista.it/salve-sono-il-diritto-alla-difesa/">Giudice</a> di pace di Pisa s’inserisce in una vastissima giurisprudenza  in materia. Stando a ques’ultima sentenza, se un Vigile dà una multa  senza contestazione immediata (ossia <strong>senza fermare il guidatore</strong>),  dev’essere preciso e puntuale nel verbale. Altrimenti, la sanzione è  nulla.</p>
<p>Infatti,  secondo quel <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/">Giudice</a>, la percezione di una realtà dinamica e in  movimento (in un arco temporale e istantaneo) non può essere assimilata a  una conoscenza di una realtà statica. Con l’auto in movimento è tutto  più difficlle, con l’auto ferma la descrizione analitica si converte in  accertamento giuridicamente rilevante. Risultato: in caso di multa per  l’uso di cellulare senza immediata contestazione, deve essere annullato  il verbale che nulla precisa sulla mancanza dell’apparecchio auricolare o  sulla predisposizione del veicolo al sistema <strong>vivavoce</strong>. Se invece, il  verbale fosse stato più preciso, la multa sarebbe stata valida.</p>
<p>Piano  ora col dire che tutte le multe di quel tipo sono da bruciare. Dipende  dall’apprezzamento del Giudice. Anche perché la legge è molto <strong>elastica</strong>.  In sintesi, l’articolo 201 del Codice della strada dice che, qualora la  violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con  gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione  dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve,  entro novanta giorni dall&#8217;accertamento, essere notificato all&#8217;effettivo  trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di  violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di  targa, ad uno dei soggetti indicati nell&#8217;art. 196, quale risulta dai  pubblici registri alla data dell&#8217;accertamento. Se si tratta di  ciclomotore la notificazione deve essere fatta all&#8217;intestatario del  contrassegno di identificazione.</p>
<p>Nel  caso di accertamento della violazione nei confronti dell&#8217;intestatario  del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi  dell&#8217;articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è  validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo  domicilio legale dichiarato dall&#8217;interessato. Qualora  l&#8217;effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia  identificato successivamente alla commissione della violazione la  notificazione puo&#8217; essere effettuata agli stessi entro novanta giorni  dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell&#8217;archivio  nazionale dei veicoli l&#8217;intestazione del veicolo e le altre indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la  pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro  identificazione.</p>
<p>Per  i residenti all&#8217;estero la notifica deve essere effettuata entro  trecentosessanta giorni dall&#8217;accertamento. Quando la violazione sia  stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere  notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell&#8217;articolo 196  entro cento giorni dall&#8217;accertamento della violazione.</p>
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		<title>Risarcimento Inail a un motociclista, infortunatosi durante una gara</title>
		<link>http://www.automobilista.it/risarcimento-inail-a-un-motociclista-infortunatosi-durante-una-gara/</link>
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		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[claudio tadicini]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6249" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6249" title="Schermata 01-2455935 alle 22.13.13" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455935-alle-22.13.13-300x85.png" alt="" width="300" height="85" /><p class="wp-caption-text">Sentenza interessante</p></div>
<p>Interessante sentenza via cercasentenze. L&#8217;articolo è di Claudio Tadicini.</p>
<p>L’Inail risarcirà il motociclista infortunatosi durante una gara di motocross. Lo ha stabilito il giudice di pace di Casarano, Albano Adorno, che ha accolto il ricorso presentato da Salvatore Vantaggiato, 35enne di Ruffano che, il 6 luglio del 2008, riportò la frattura della  clavicola ed un trauma cranico commotivo. Il 35enne, tesserato con la  Federazione Motociclistica Italiana, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente durante una gara di motocross presso il crossodromo “Occhiazzi” del suo paese, aveva avanzato la richiesta di risarcimento per i danni subiti. Il suo tesseramento comportava la sottoscrizione della  copertura assicurativa con la “Sportass”, società che copre  ... <a href="http://www.automobilista.it/risarcimento-inail-a-un-motociclista-infortunatosi-durante-una-gara/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6249" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455935-alle-22.13.13.png"><img class="size-medium wp-image-6249" title="Schermata 01-2455935 alle 22.13.13" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455935-alle-22.13.13-300x85.png" alt="" width="300" height="85" /></a><p class="wp-caption-text">Sentenza interessante</p></div>
<p>Interessante sentenza via <a href="http://www.cercasentenze.it/">cercasentenze</a>. L&#8217;articolo è di Claudio Tadicini.</p>
<p>L’Inail risarcirà il motociclista infortunatosi durante una gara di motocross. Lo ha stabilito il giudice di pace di Casarano, Albano Adorno, che ha accolto il ricorso presentato da Salvatore Vantaggiato, 35enne di Ruffano che, il 6 luglio del 2008, riportò la <strong>frattura della  clavicola</strong> ed un trauma cranico commotivo. Il 35enne, tesserato con la  Federazione Motociclistica Italiana, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente durante una gara di motocross presso il crossodromo “Occhiazzi” del suo paese, aveva avanzato la richiesta di risarcimento per i danni subiti. Il suo tesseramento comportava la sottoscrizione della  copertura assicurativa con la “Sportass”, società che copre i rischi  connessi agli sport pericolosi. O meglio, li copriva. Perché con il  decreto legge numero 159 del 1 ottobre 2007, in seguito convertito nella  legge n°222 del 29 novembre 2007, la Sportass è stata soppressa e sostituita dall’Inail. Quest’ultima, però, sostenendo che la nuova normativa disponesse la cessazione delle convenzioni assicurative, si è da subito rifiutata di riconoscere il risarcimento al 35enne.</p>
<p>Il motociclista si è rivolto all’avvocato Walter Gravante, per ottenere quanto dovuto. Il legale, sostenendo la tesi che la successione a titolo universale, in tutti i rapporti, sia attivi che passivi, non facesse venire meno la tutela del soggetto infortunato, è così riuscito a  spuntarla. Il giudice di pace, infatti, ha accolto la tesi  dell&#8217;avvocato, anche in virtù di un decreto ministeriale che obbliga chi  pratica attività sportive pericolose a sottoscrivere una assicurazione. Il giudice ha evidenziato, nella motivazione della sentenza, che la mancata<br />
emanazione, da parte del Legislatore, dei decreti attuativi non può rappresentare un pregiudizio per la persona da tutelare. L&#8217;Inail è stata dunque condannata al risarcimento di 3mila euro a favore del motociclista, oltre agli interessi legali dalla data dell’infortunio, nonchè delle spese processuali, per un totale di <strong>5mila euro</strong>.</p>
<p>Fonte Nuovo Quotidiano di Puglia &#8211; edizione di Lecce.</p>
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		<title>Salve, sono il diritto alla difesa</title>
		<link>http://www.automobilista.it/salve-sono-il-diritto-alla-difesa/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_6222" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6222" title="bye" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Salutatemi il diritto alla difesa</p></div>
<p>Via Wikipedia.</p>
<p>“Il Diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all&#8217;imputato (e all&#8217;indagato) nel diritto processuale penale.  Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si  verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la  parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda col la  titolarità dell&#8217;imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale  dibattere la propria posizione (di ammissione o di sostegno  dell&#8217;innocenza)”. Fra l’altro, c’è “il diritto di nominare uno o due  difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore d&#8217;ufficio, e  di conferire in ogni stato e grado del procedimento”.</p>
<p>Ora, due  ... <a href="http://www.automobilista.it/salve-sono-il-diritto-alla-difesa/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6222" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye.jpg"><img class="size-medium wp-image-6222" title="bye" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2012/01/bye-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Salutatemi il diritto alla difesa</p></div>
<p>Via <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_difesa">Wikipedia</a>.</p>
<p>“Il Diritto di difesa è <strong>uno dei principali diritti</strong> riconosciuti all&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imputato">imputato</a> (e all&#8217;indagato) nel<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_processuale_penale"> diritto processuale penale</a>.  Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si  verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la  parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda col la  titolarità dell&#8217;imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale  dibattere la propria posizione (di ammissione o di sostegno  dell&#8217;innocenza)”. Fra l’altro, c’è “il diritto di nominare uno o due  difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore d&#8217;ufficio, e  di conferire in ogni stato e grado del procedimento”.</p>
<p>Ora, due schiaffoni.</p>
<p>1) Dal 2009. Contributo unificato di circa 40 euro per fare ricorso al Giudice di pace.</p>
<p>2) <a href="http://www.automobilista.it/anno-2012-giudice-di-pace-ricorso-contro-una-multa-automobilista-strangolato-regalone-del-governo-ai-comuni/">Decreto</a> Salva Italia.</p>
<p><em>“Art. 13. Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 82, primo comma, le parole: ‘euro 516,46’ sono sostituite dalle seguenti: ‘euro mille’;</p>
<p>b)  all&#8217;articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘Nelle cause  previste dall&#8217;articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari  liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda’”.</em></p>
<p>Ossia, 40 euro di multa, 40 euro di tassa, 40 euro massimo di parcella all’avvocato.</p>
<p>Con tanti saluti al diritto alla difesa.</p>
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		<title>Ecopass, multe pazze: vogliamo parlare di danni da stress?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ecopass-multe-pazze-vogliamo-parlare-di-danni-da-stress/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/ecopass-multe-pazze-vogliamo-parlare-di-danni-da-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlli elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5874" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5874" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /><p class="wp-caption-text">Robe da EcoPazz</p></div>
<p>Ecopass. Sin dalla sua nascita, quest’aborto della natura ha causato problemi a non finire alla brava gente: cartelli illegali, multe pazze, persone che pagavano e che ricevevano sanzioni a casa. Anche adesso il cervellone è andato in tilt, fottendo migliaia di automobilisti: hanno regolarmente pagato il ticket, ma si ritrovano sul groppone una multa di 80 euro. Quando va bene, una multa. Ma i verbali salgono a 10 oppure 100 se gli ingressi sono stati numerosi.</p>
<p>Il Comune ha ammesso l’errore. Ora serve fare ricorso al Giudice di pace per vedersi cancellare la multa.</p>
<p>Due guai.</p>
<p>1) Dal Giudice di pace io pago un contributo di 37 euro. Chi mi ridarà quel denaro? E quando?</p>
<p>2) Io  ... <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-multe-pazze-vogliamo-parlare-di-danni-da-stress/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5874" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13.png"><img class="size-medium wp-image-5874" title="Immagine 1" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-13-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /></a><p class="wp-caption-text">Robe da EcoPazz</p></div>
<p>Ecopass. Sin dalla sua nascita, quest’<a href="http://www.automobilista.it/referendum-ecopass-di-milano-orrore-5-euro-ad-auto/">aborto</a> della natura ha causato <a href="http://www.automobilista.it/disse-il-maestro-a-karate-kid-%E2%80%9Cmetti-ecopass-durante-il-mandato-togli-ecopass-sotto-ballottaggio%E2%80%9D-per-vincere-domani-le-elezioni/">problemi</a> a non finire alla brava gente: cartelli illegali, multe pazze, persone che pagavano e che ricevevano sanzioni a casa. Anche adesso il cervellone è andato in tilt, fottendo migliaia di automobilisti: hanno regolarmente pagato il <a href="http://www.automobilista.it/ecopass-doppia-beffa/">ticket</a>, ma si ritrovano sul groppone una multa di <strong>80 euro</strong>. Quando va bene, una multa. Ma i verbali salgono a 10 oppure 100 se gli ingressi sono stati numerosi.</p>
<p>Il Comune ha ammesso l’errore. Ora serve fare ricorso al Giudice di pace per vedersi cancellare la multa.</p>
<p>Due guai.</p>
<p>1) Dal Giudice di pace io pago un <a href="http://www.automobilista.it/automobilisti-il-massacro-degli-innocenti-e-la-tagliola-del-contributo-unificato-per-fare-ricorso-al-giudice-di-pace-schizzato-a-37-euro/">contributo</a> di <strong>37 euro</strong>. Chi mi ridarà quel denaro? E quando?</p>
<p>2) Io vengo stressato dalla multa. La paura di vedere la <strong>lettera verde nella cassetta della posta</strong>: il terrore di riceverne altre; il tempo perso per capirci qualcosa, trovare le prove dell’avvenuto pagamento, fare le fotocopie, ricorrere. E poi giornate di lavoro perse, code estenuanti. Burocrazia. Ebbene chi mi paga lo stress? Fossi in un Giudice di pace, condannerei il Comune di Milano a un rimborso di 300 euro per lo stress. E 300 euro sono pochi, visto che ormai &#8211; grazie all’euro &#8211; con quei soldi ci compri qualche mozzarella al supermercato.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La balla della tassa del ricorso che ti viene ridata</title>
		<link>http://www.automobilista.it/la-balla-della-tassa-del-ricorso-che-ti-viene-ridata/</link>
		<comments>http://www.automobilista.it/la-balla-della-tassa-del-ricorso-che-ti-viene-ridata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5586" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5586" title="274852368_3bd1afcde7" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/274852368_3bd1afcde7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Fate ciao ai soldini</p></div>
<p>Io vorrei tanto sapere chi ha messo in giro la balla della tassa sul ricorso. Tutti sanno che si pagano ben 37 euro per ricorrere al Giudice di pace: questa è l&#8217;unica certezza. Perché chi dice che quellla tassa viene restituita mente.</p>
<p>Se perdi, stai tranquillo che tu la tassa di 37 euro non la rivedi più.</p>
<p>Se vinci, e il Giudice compensa le spese, col cavolo che la tassa ti viene restituita. Ognuno si paga il suo. Quindi, tu hai fatto ricorso contro una multa di 40 euro per divieto di sosta, spendendo 37 euro di tassa. Vinci il ricorso, i 40 euro non li paghi, però ii 37 euro non li rivedi. Ci  ... <a href="http://www.automobilista.it/la-balla-della-tassa-del-ricorso-che-ti-viene-ridata/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5586" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/274852368_3bd1afcde7.jpg"><img class="size-medium wp-image-5586" title="274852368_3bd1afcde7" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/274852368_3bd1afcde7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Fate ciao ai soldini</p></div>
<p>Io vorrei tanto sapere chi ha messo in giro la balla della tassa sul <a href="http://www.automobilista.it/ricorsi-al-giudice-di-pace-lo-scandalo-dei-30-giorni-si-stringe-il-cappio-al-collo-dellautomobilista/">ricorso</a>. Tutti sanno che si pagano ben 37 euro per ricorrere al Giudice di pace: questa è l&#8217;unica certezza. Perché chi dice che quellla tassa viene <strong>restituita</strong> mente.</p>
<p>Se perdi, stai tranquillo che tu la tassa di <strong>37 euro</strong> non la rivedi più.</p>
<p>Se vinci, e il Giudice <strong>compensa</strong> le spese, col cavolo che la tassa ti viene restituita. Ognuno si paga il suo. Quindi, tu hai fatto ricorso contro una multa di 40 euro per divieto di sosta, spendendo 37 euro di tassa. Vinci il ricorso, i 40 euro non li paghi, però ii 37 euro non li rivedi. Ci hai guadagnano 3 euro. Bella roba. Me li sono bruciati in salute, stress, giorno di ferie, attese, burocrazia.</p>
<p>Se vinci, e il Giudice dice che la tassa va restituita, voglio vederlo il <strong>Comune</strong> quanto tempo si prende per ridarti le cuccuzze. Si fa in tempo a morire noi e i nipoti. È lo stesso Comune che voleva fotterti i quattrini con una telecamera illegittima, con un verbale pieno di vizi di forma. Che bello avere certa gente che ha debiti con te: sta&#8217; sicuro che rivedrai il tuo denaro&#8230;</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/latente/274852368/sizes/m/in/photostream/">flickr</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/latente/">Album di Lisandro M. Enrique</a></p>
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		<title>Ricorsi al Giudice di pace: lo scandalo dei 30 giorni. Si stringe il cappio al collo dell&#8217;automobilista</title>
		<link>http://www.automobilista.it/ricorsi-al-giudice-di-pace-lo-scandalo-dei-30-giorni-si-stringe-il-cappio-al-collo-dellautomobilista/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5582" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5582" title="75597671_5563d9d63c" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/75597671_5563d9d63c-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Ricorso: l&#39;occhio attento del Comune</p></div>
<p>Scandalosamente, dal 6 ottobre, per effetto delle nuove disposizioni complementari al Codice di procedura civile (Decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150, appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 220 del 21 settembre)  è stato rivoluzionato l’articolo 204-bis del Codice della strada. La modifica più importante è questa: i giorni per fare ricorso al Giudice di pace contro una multa passano da 60 a 30 giorni dalla notifica del verbale. Vedi qui la mia pronta anticipazione.</p>
<p>Risultato, ti mettono una fretta bestiale addosso. Hai meno tempo per pensare, raccogliere le prove, documentarti. Tutto è studiato perché il cappio attorno al collo dell’automobilista si stringa vieppiù.</p>
<p>È la seconda legnata, dopo la tassa sul ricorso del 1°  ... <a href="http://www.automobilista.it/ricorsi-al-giudice-di-pace-lo-scandalo-dei-30-giorni-si-stringe-il-cappio-al-collo-dellautomobilista/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5582" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/75597671_5563d9d63c.jpg"><img class="size-medium wp-image-5582" title="75597671_5563d9d63c" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/75597671_5563d9d63c-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ricorso: l&#39;occhio attento del Comune</p></div>
<p>Scandalosamente, dal 6 ottobre, per effetto delle nuove disposizioni complementari al Codice di procedura civile (Decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150, appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 220 del 21 settembre)  è stato rivoluzionato l’articolo 204-bis del Codice della strada. La modifica più importante è questa: i giorni per fare ricorso al Giudice di pace contro una multa passano <strong>da 60 a 30 giorni</strong> dalla notifica del verbale. Vedi <a href="http://www.automobilista.it/allucinante-il-tempo-per-fare-ricorso-contro-una-multa-scende-da-60-a-30-giorni/">qui</a> la mia pronta anticipazione.</p>
<p>Risultato, ti mettono una fretta bestiale addosso. Hai meno tempo per pensare, raccogliere le prove, <strong>documentarti</strong>. Tutto è studiato perché il cappio attorno al collo dell’automobilista si stringa vieppiù.</p>
<p>È la <strong>seconda legnata</strong>, dopo la tassa sul ricorso del 1° gennaio 2010: era di 33 euro, adesso è di <a href="http://www.automobilista.it/che-vergogna-il-contributo-unificato-di-37-euro-per-fare-ricorso-al-giudice-di-pace/">37 euro</a>.</p>
<p>In tutto questo, i Comuni <strong>godono</strong> come ricci in calore, giacché a loro è consentito un termine di 90 giorni per inviare la multa: perché a loro 90 giorni e a noi 30 giorni? Perché? E perché io pago 37 euro di tassa, mentre il Comune non paga nulla se sbaglia a dare una multa? Perché?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/86778817@N00/75597671/sizes/m/in/photostream/">flickr</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/86778817@N00/">Album di Délirante bestiole</a></p>
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		<title>Nuovo ricorso al Giudice di pace contro una multa: benvenuto all’inferno</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5488" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5488" title="urlo_munch 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/urlo_munch-2-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /><p class="wp-caption-text">L&#39;urlo del ricorrente</p></div>
<p>La procedura per difendersi di fronte al Giudice di pace contro un Comune che usa un autovelox trappola, o una telecamera vigliacca, non è mai stata facile. Se gli Enti locali non perdono tutte le cause, è per via di legali furbetti che trovano il cavillo per girare la frittata. Ma ora le cose si complicano ulteriormente per l’automobilista. State attenti al caos.</p>
<p>Schema di decreto legislativo recante: &#8220;Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.</p>
<p>Art. 7.
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada</p>
<p>1. Le controversie in materia di opposizione  ... <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-ricorso-al-giudice-di-pace-contro-una-multa-benvenuto-all%e2%80%99inferno/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5488" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/urlo_munch-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5488" title="urlo_munch 2" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/urlo_munch-2-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;urlo del ricorrente</p></div>
<p>La procedura per difendersi di fronte al Giudice di pace contro un Comune che usa un autovelox trappola, o una telecamera vigliacca, non è mai stata facile. Se gli Enti locali non perdono tutte le cause, è per via di legali furbetti che trovano il cavillo per girare la frittata. Ma ora <strong>le cose si complicano ulteriormente</strong> per l’automobilista. State attenti al <a href="http://www.automobilista.it/nuovo-ricorso-al-giudice-di-pace-assurdo-torna-la-delega-alla-polizia-locale/">caos</a>.</p>
<p>Schema di decreto legislativo recante: &#8220;Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.</p>
<p>Art. 7.<br />
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada</p>
<p>1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.</p>
<p>3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p>4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.</p>
<p>5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell&#8217;ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.</p>
<p>6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.</p>
<p>7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.</p>
<p>8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.</p>
<p>9. Alla prima udienza, il giudice:</p>
<p>a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;</p>
<p>b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.</p>
<p>10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.</p>
<p>11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.</p>
<p>12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.</p>
<p>13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.</p>
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		<title>Nuovo ricorso al Giudice di pace. Assurdo: torna la delega alla Polizia locale?</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5460" class="wp-caption alignleft" style="width: 146px"><img class="size-medium wp-image-5460 " title="2951288404_3b892cf179" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/2951288404_3b892cf179-194x300.jpg" alt="" width="136" height="210" /><p class="wp-caption-text">Rito del lavoro? No!</p></div>
<p>Il nuovo ricorso al Giudice di pace contro una multa (è tutto in un Decreto legislativo, che deve diventare legge dopo l&#8217;ok del Parlamento) potrebbe consentire alla Prefettura di delegare la Polizia locale (i Vigili) a difendere le ordinanze.</p>
<p>Sarebbe un passo indietro pazzesco. Questa robaccia non c’è più da quando è in vigore la Legge 120/2010.</p>
<p>Per una volta che s’era fatta una norma intelligente, perché distruggere tutto? Perché dare altre armi per difendersi a chi fa multe illegittime come gli Enti locali?</p>
<p>foto flickr.com/photos/btt86</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5460" class="wp-caption alignleft" style="width: 146px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/2951288404_3b892cf179.jpg"><img class="size-medium wp-image-5460 " title="2951288404_3b892cf179" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/2951288404_3b892cf179-194x300.jpg" alt="" width="136" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Rito del lavoro? No!</p></div>
<p>Il nuovo <a href="http://www.automobilista.it/come-vi-avevo-anticipato-arriva-la-legnata-per-i-ricorsi-al-giudice-di-pace-contro-le-multe-rito-del-lavoro/">ricorso</a> al Giudice di pace contro una multa (è tutto in un Decreto legislativo, che deve diventare legge dopo l&#8217;ok del Parlamento) potrebbe consentire alla Prefettura di delegare la Polizia locale (i Vigili) a difendere le ordinanze.</p>
<p>Sarebbe un <strong>passo indietro pazzesco</strong>. Questa robaccia non c’è più da quando è in vigore la Legge 120/2010.</p>
<p>Per una volta che s’era fatta una norma intelligente, perché distruggere tutto? Perché dare altre armi per difendersi a chi fa multe illegittime come gli Enti locali?</p>
<p>foto <a href="http://www.flickr.com/photos/btt86/2951288404/sizes/m/in/photostream/">flickr.com/photos/btt86</a></p>
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		<title>Come vi avevo anticipato, arriva la legnata per i ricorsi al Giudice di pace contro le multe: rito del lavoro</title>
		<link>http://www.automobilista.it/come-vi-avevo-anticipato-arriva-la-legnata-per-i-ricorsi-al-giudice-di-pace-contro-le-multe-rito-del-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

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		<description><![CDATA[<div id="attachment_5456" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5456" title="Immagine no" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine-no-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /><p class="wp-caption-text">Rito del lavoro: sono guai</p></div>
<p>Mentre è mistero fitto sui giorni per fare ricorso (restano 60?), arriva la stangata per chi fa ricorso al Giudice di pace contro le multe. Come Automobilista.it vi ha ampiamente anticipato, si seguirà il rito del lavoro. La questione diventa enormemente più complessa per il cittadino.</p>
<p>Cosa può succedere.</p>
<p>1) Nella lettera di ricorso al Giudice di pace, non si potrà più essere generici. Andrà indicato l’organo esatto contro cui ci si oppone: se la multa è fatta dai Vigili, fai ricorso contro il Comune; se la multa è fatta dalla Polizia stradale, fai ricorso contro il ministero dell’Interno. Non sei preciso? Nessun problema: sanzione confermata dal Giudice di pace.</p>
<p>2) Non è più  ... <a href="http://www.automobilista.it/come-vi-avevo-anticipato-arriva-la-legnata-per-i-ricorsi-al-giudice-di-pace-contro-le-multe-rito-del-lavoro/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5456" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine-no.png"><img class="size-medium wp-image-5456" title="Immagine no" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine-no-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Rito del lavoro: sono guai</p></div>
<p>Mentre è mistero fitto sui giorni per fare ricorso (restano <a href="http://www.automobilista.it/allucinante-il-tempo-per-fare-ricorso-contro-una-multa-scende-da-60-a-30-giorni/">60</a>?), arriva la stangata per chi fa ricorso al Giudice di pace contro le multe. Come Automobilista.it vi ha <a href="http://www.automobilista.it/ricorso-contro-una-multa-rivoluzione-infernale-per-l%E2%80%99automobilista/">ampiamente</a> anticipato, si seguirà il rito del lavoro. La questione diventa enormemente più complessa per il cittadino.</p>
<p>Cosa può succedere.</p>
<p><strong>1)</strong> Nella lettera di ricorso al Giudice di pace, non si potrà più essere generici. Andrà indicato l’organo esatto contro cui ci si oppone: se la multa è fatta dai Vigili, fai ricorso contro il Comune; se la multa è fatta dalla Polizia stradale, fai ricorso contro il ministero dell’Interno. Non sei preciso? Nessun problema: sanzione confermata dal Giudice di pace.</p>
<p><strong>2)</strong> Non è più la Cancelleria del Giudice di di pace a comunicare il giorno dell’udienza a te e alla controparte. Sarai tu a fissare la data (a partire da un certo termine dopo la presentazione del ricorso); e sarai tu a dover comunicare quella data alla controparte.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Allucinante: il tempo per fare ricorso contro una multa scende da 60 a 30 giorni?</title>
		<link>http://www.automobilista.it/allucinante-il-tempo-per-fare-ricorso-contro-una-multa-scende-da-60-a-30-giorni/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezio Notte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[d'agata]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[norme complesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_5448" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5448" title="rico" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/rico-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /><p class="wp-caption-text">Diritti stritolati</p></div>
<p>Gianni D&#8217;Agata (Sportello dei diritti) mi segnala che dal 1° settembre il tempo per fare ricorso contro una multa è sceso dagli attuali 60 giorni a 30 giorni. In attesa di capire meglio come stanno le cose, ecco cosa mi spiega D&#8217;Agata: “Sta tutto scritto nel Decreto legislativo recante disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell&#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69, approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri”.</p>
<p>È uno schifo. È una lesione dei diritti dell&#8217;automobilista, già costretto a pagare una super tassa per ricorrere al Giudice di pace. Ma secondo voi vogliono lentamente cancellare la possibilità di  ... <a href="http://www.automobilista.it/allucinante-il-tempo-per-fare-ricorso-contro-una-multa-scende-da-60-a-30-giorni/"> Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5448" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/rico.png"><img class="size-medium wp-image-5448" title="rico" src="http://www.automobilista.it/wp-content/uploads/2011/09/rico-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">Diritti stritolati</p></div>
<p>Gianni <a href="http://www.automobilista.it/cassazione-non-pagare-l%E2%80%99iva-sulle-auto-importate-truffa-ed-evasione-fiscale/">D&#8217;Agata</a> (<a href="http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=628">Sportello</a> dei diritti) mi segnala che dal 1° settembre il tempo per fare ricorso contro una multa è sceso dagli attuali 60 giorni a 30 giorni. In attesa di capire meglio come stanno le cose, ecco cosa mi spiega D&#8217;Agata: “Sta tutto scritto nel <strong>Decreto legislativo</strong> recante disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell&#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69, approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri”.</p>
<p>È uno schifo. È una lesione dei diritti dell&#8217;automobilista, già costretto a pagare una super tassa per ricorrere al Giudice di pace. Ma secondo voi vogliono <strong>lentamente cancellare</strong> la possibilità di fare ricorso?</p>
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