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30 September 2011

Tutor ko, colpaccio dell’avvocato Angela Frascaro: competente è il Giudice di pace dove l’automobilista abita. No alla tolleranza del 5%

Grande

Il Tutor è imbattibile, il Tutor è perfetto, i Tutor dimezza i morti (lo fa ogni giorno, e questo è un miracolo matematico): i mass media ci rimbecillisono di comunicati stampa sul Tutor. Ma qui non ci facciamo spaventare da niente e nessuno. E allora esultiamo per la vittoria dell’avvocato Angela Frascaro che, in rappresentanza di un automobilista multato, ha stravinto la causa di fronte a un Giudice di pace (Casarano, Lecce, sentenza 3914/2011): multe del Tutor cancellate. Me lo segnala Gianni D’Agata, dello Sportello dei diritti. Per la cronaca, questo signore è stato il primo a dare la notizia della riduzione dei tempi per fare ricorso al Giudice di pace (30 giorni anziché 60).

In due parole, la questione è semplice: il Tutor mi controlla in quattro zone, con quattro Giudici di pace diversi cui rivolgersi per ricorrere. A chi mi rivolgo? Mistero. Un bel vizio di forma grosso come un palazzo. Infatti, ci si deve rivolgere al Giudice dov’è avvenuta l’infrazione. Se qualcuno mi dice dov’è avvenuta l’infrazione suddetta, gli do un premio, visto che il Tutor monitora un tratto lunghissimo, di chilometri e chilometri.

E qui il Giudice di pace ha detto sì. È sufficiente applicare il buon senso, la logica. Competente è il Giudice dove l’automobilista abita.

Secondo: la tolleranza. Quale per il Tutor? Il 5% dell’autovelox. Guardate il mio ditino: no. Articolo 345 del Regolamento del Codice della strada: “Il controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso, alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.

Sicché la riduzione del 5%, non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente.

di Ezio Notte @ 00:01


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