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7 October 2009

Tutor: noi crediamo sia perfetto. Altri invece provano a fare ricorso per presunti vizi di forma

Ma il Tutor non sbaglia mai?

Ma il Tutor non sbaglia mai?

Domanda: qualcuno osa mettere in discussione l’efficacia del Tutor, il sistema che rileva soprattutto la velocità media in autostrada? No, perché le statistiche ufficiali parlano di dimezzamento della mortalità lì dove il Grande Fratello osserva e multa. Per questo, arriverà anche sull’A4 nella primavera del 2010. Bene.

Pur tuttavia, abbiamo già lettori così impertinenti da inviarci ricorsi contro le multe date con il Tutor. Si basano su presunti vizi di forma, che non è detto siano contenuti in tutte le contravvenzioni.

In basso, ne abbiamo selezionati alcuni. E le sorprese, anche in futuro, non mancheranno: vi sforneremo altri presunti vizietti. Le possibilità di vincere il ricorso rasentano lo zero: non crediamo in quei vizi di forma. Però vale la pena leggere quanto i nostri amici ci hanno scritto: indubbiamente, si sono dimostrati audaci. Ecco come si difenderebbero di fronte a un Giudice di pace.

a) Dalla lettura del verbale, non si evince che l’eccesso di velocità sia stato calcolato in forma aritmetica né quali fossero i limiti di velocità sulle tratte autostradali interessate (anche se è fondato ritenere che questi ultimi ascendessero a 130 km/h). Una simile lacuna lede il diritto alla difesa di un soggetto sanzionato espressamente tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, con conseguente nullità dei provvedimenti sanzionatori adottati.

b) L’omissione relativa all’assenza dei limiti di velocità lede gli articoli 201 del Codice della strada e 3 della legge n. 241/90 (carenza di motivazione), nonché l’articolo 97 della Costituzione (principio di buona amministrazione alla quale una pubblica autorità deve sempre ispirarsi), considerando che sempre detta omissione non rende possibile la verifica sulla regolarità del procedimento di formazione della volontà dell’amministrazione.

c) Con riferimento all’articolo 345 del Regolamento del Codice della strada, il comma 1 prescrive che l’accertamento della violazione dei limiti di velocità deve essere provato in modo chiaro e accertabile, “tutelando la riservatezza dell’utente”. La prova principale per dimostrare l’esattezza delle rilevazioni dello strumento elettronico, che, quindi, individui esattamente il tipo di veicolo in relazione alle circostanze di luogo e di tempo indicate nella contravvenzione, è la documentazione fotografica e, nel caso di specie, la documentazione video riferita sia alla fase di ingresso della tratta posta sotto il controllo sia alla fase di uscita. Ma nel verbale non si ravvede alcuna traccia circa la possibilità del trasgressore di poter accedere alla prova video, né tantomeno le modalità per l’accesso a tale documentazione.

Sul punto, si è pure pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali che ha evidenziato che, sebbene non sia necessario trasmettere le foto idonee a identificare i veicoli, esse, comunque, “devono rimanere a disposizione dell’interessato del veicolo presso gli uffici degli organi accertatori per l’eventuale verifica da parte del trasgressore”.

d) Sul verbale, non ci sono i numeri di matricola delle apparecchiature utilizzate. Tale lacuna rende improponibile un’eventuale produzione da parte resistente di certificati atti ad affermare un’eseguita revisione periodica (secondo i parametri di cui alla legge 273/91) della strumentazione utilizzata, ponendosi altresì in conflitto con il tenore letterale dell’articolo 3 della legge 241/90.

foto flickr.com/photos/cesarastudillo

di Ezio Notte @ 23:25


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