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21 September 2014

“Gratta e sosta” strisce blu, multa per chi sfora: ricorso vincente

Avete i vostri diritti!

La legge dice che, se sfori sulle strisce blu rispetto a quanto pagato col “Gratta e sosta”, non devi beccarti la classica multa di 40 euro circa. E neppure di 20. Lo dice anche il ministro dei Trasporti Lupi. Invece, i Comuni continuano a fare quel che vogliono. Ecco allora un ricorso vincente, nel quale magari potete unire (sommandole) tutte le multe illegittime ricevute
Ufficio Del Giudice di Pace di xxx

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

ex art.204 bis c.d.s.

Parte ricorrente: ROSSI MARIO (C.F. XXXXXXXXXXX) in proprio, nato a XXXXX il XXXXX e residente in xxx, Via XXXXXXXi n.XX luogo quest’ultimo eletto anche a domicilio ai fini della presente opposizione con l’ulteriore specificazione che le relative comunicazioni di udienza, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.22881/2010 oltre che ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c.,,potranno essere inviate al seguente numero di fax:XXXXXXXX;

Parte resistente: Comune di x in persona del Sindaco pro tempore, c/o Comando di Polizia Municipale di x, Via x n.71;

il quale premette ed espone

di avere ricevuto in data XXXXXXXX, in qualità di proprietario dell’auto targata XXXXXX, da parte della Società x. (e per conto della Polizia Municipale di x) una notifica di accertamento di infrazione (accertamento n.XXXXXXXXXX – all. n.1) riferita alla violazione dell’ articolo 7/1f – 15 del c.d.s.

Ad avviso del soggetto verbalizzante il conducente detta autovettura avrebbe compiuto la suddetta infrazione il giorno 7.7.14 alle ore 13,13 in x, Via Francesco x n.14, in quanto l’auto stessa sarebbe stata lasciata in sosta oltre il limite di tempo consentito per n.1 periodo (ticket scaduto alle ore 12,30).

Dal tenore letterale del verbale, mediante il quale viene richiesto il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 38,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.

L’esponente, chiede l’annullamento dell’adottato provvedimento per i sotto elencati:

MOTIVI

1) Vizio di legittimità per evidente violazione di legge. Violazione in particolare dei dettami di cui all’art.7-1’ comma lettera F) del c.d.s. stante l’esistenza di un provvedimento sanzionatorio applicato con evidente lesione di quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

In via preliminare parte ricorrente osserva che l’art.7-1’ comma lettera F) del c.d.s. titola che che i comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le aree urbane.

Ciò premesso, proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso a suo tempo un parere (confrontate nota Prot. 25783 del 22/3/2010 –  all. n.2) in base al quale:

– la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n.285/1992) dovrebbe applicarsi nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

– Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non dovrebbero ricorrere le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art 7 c.15.

– Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice.

– Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.

– In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Considerato quanto appena indicato, il provvedimento amministrativo posto in essere appare manifestamente viziato di legittimità per manifesta violazione di legge stante una abnorme applicazione dei dettami di cui all’art.7/1’ comma lett.F) c.d.s..

Non si tratta nel caso di specie di mera inosservanza di una direttiva o circolare ma di un preciso comma di una disposizione di legge.

2) Vizio di legittimità per eccesso di potere posto in essere dalla Società appaltatrice con contestuale assenza di fede privilegiata dell’atto medesimo stante il mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ.

Parte ricorrente intende osservare che l’agente accertatore che ha elevato la presunta infrazione, essendo un soggetto ausiliario della x.x.x, di fatto non era legittimato ad accertare quanto riportato sul verbale notificato.

Infatti lo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada da parte di personale appartenente agli ausiliari del traffico, presuppone l’esistenza di un provvedimento abilitativo ad personam per ciascuno dei soggetti addetti allo svolgimento di simili funzioni e ciò sulla base del possesso dei requisiti personali individuati dal comma secondo dell’art.68 della legge n.488/1999 (quindi su nomina diretta da parte del Sindaco).

Ciò premesso, per quanto ci riguarda direttamente, viene osservato che il Comune di x ha affidato la gestione dei parcheggi a pagamento alla Società “x Azienda per la Mobilità S.p.A.; fatte queste premesse è evidente come gli unici soggetti che il Sindaco di Pisa con provvedimento nominativo, può di fatto nominare, siano solo i dipendenti di quest’ultima Società mentre quelli della xx.xxxx, non rientrando nel novero dei soggetti nominabili “ausiliari del traffico”, qualora emettessero un verbale di accertamento proprio come nel caso di specie, sarebbe da considerare preliminarmente inesistente in quanto formato da un soggetto privo della relativa capacità giuridica; a maggior sostegno di quanto appena indicato si veda quanto deciso dal Giudice di Pace di Pisa con sentenza n.3347/08 (all. n.3).

– A ciò si aggiunga che il soggetto responsabile del procedimento indicato sul verbale e che quindi si assume la responsabilità dell’atto non attesta di avere verificato in prima persona la commissione di una violazione del codice della strada ma avalla un atto analizzato da altro soggetto neppure pubblico ufficiale bensì soggetto ausiliario appartenente alla CO.PI.SA.

E’ evidente pertanto come a maggior ragione non sussistendo i presupposti di cui all’art.2700 cod. civ., al presente verbale non possa essere certamente attribuito valore di fede privilegiata (così tra le tantissime decisioni si ricorda quelle della Cassazione Civile seconda Sez. n.7282/06, prima Sez. n.21360/04 nonché la sentenza di cui al R.G. n. 52021/03 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 14.1.04).

Alla luce delle suddette considerazioni appare quanto mai ovvio e scontato, per quanto ci riguarda direttamente, che il verbale opposto non possa assurgere ad alcun elemento probatorio ma anzi le evidenziate carenze determinino ab origine un ulteriore vizio di nullità, inesistenza od inefficacia che dir si voglia del provvedimento amministrativo adottato e conseguentemente anche della relativa sanzione applicata.

3) Vizio di legittimità per violazione di legge con contestuale eccesso di potere posto in essere dal Comune di per manifesta lesione dell’art.7/6’ comma del c.d.s.

L’istante rileva che in perfetta antitesi a quanto indicato dall’art. 7/6’ comma del c.d.s. il rilievo oggetto di attuale contestazione è avvenuto all’interno di una carreggiata, luogo quest’ultimo dove il Comune interessato non avrebbe dovuto predisporre parcheggi dotati di simili caratteristiche. Tale circostanza integra la fattispecie di un duplice vizio di legittimità sia sotto il profilo di una violazione di legge che di un eccesso di potere; sul punto in questione sussistono varie sentenze tra le quali quelle del Tribunale di Roma contraddistinte dai numeri 6967/09 e 3764/2010 (all. n.4 e n.5).

4) Vizio di legittimità per violazione di legge con contestuale eccesso di potere posto in essere dal Comune di per manifesta lesione dell’art.7/8’ comma del c.d.s.

Un ulteriore duplice vizio di legittimità sia sotto il profilo di una violazione di legge che di un eccesso di potere è rappresentato dal fatto che in perfetta antitesi a quanto impone l’art.7/8’ comma del c.d.s. sulle stesse aree oggetto della presunta infrazione non sono presenti parcheggi incustoditi o quanto meno senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Si ricorda così l’esistenza sul punto in questione della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e rubricata al n.116/07 nonché della successiva quanto recente decisione anch’essa di legittimità rubricata al n.18575/2014 (all. n.6) della già citata decisione del Tribunale di Roma n.6967/09 (consultate all. n.4) nonché delle innumerevoli decisioni di merito nel frattempo succedutesi tra le quali quella del Giudice di Pace di Pisa rubricata al n. 65/2008 (all. n.7), la decisione n.3702/08 sempre del Giudice di Pace di Pisa (all. n.8); così anche Giudice di Pace di Roma con sentenza n.10475/08 (all. n.9) e n.3869/08 (all. n.10).

—————

Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che l’esponente si riserva di enunciare, col presente atto

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;

3) in ipotesi ulteriore, qualora dovesse essere emessa sentenza di rigetto del presente ricorso, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.

Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art.7/6’ comma Decreto Legislativo n.150/2011 oltre che di ogni riserva in via istruttoria.

Con ossequio.

c, lì 25.9.14

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(MARIO ROSSI)

SI DICHIARA AI SENSI DELL’ART.14, COMMA 2 DPR 115/2002 CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CAUSA E’ DI EURO 282,00 E PERTANTO VIENE VERSATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 43,00.

Si produce i seguenti allegati:

n.1): verbale in originale;

n.2): copia nota Ministero;

n.3): copia sentenza n.3347/08 Giudice di Pace di Pisa;

n.4): copia sentenza n.6967/09 Tribunale di Roma;

n.5): copia sentenza n.3764/10 Tribunale di Roma;

n.6): copia sentenza Corte di Cassazione n.18575/2014;

n.7): copia sentenza n.65/2008 Giudice di Pace di Pisa;

n.8): copia sentenza n.3702/2008 Giudice di Pace di Pisa;

n.9): copia sentenza n. n.10475/08 Giudice di Pace di Roma;

n.10): copia sentenza n. n.3869/08 Giudice di Pace di Roma.

di Ezio Notte @ 14:46


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