Alcolock sulla Patente B: come funziona e cosa comporta il codice 69
Obbligo di alcolock con codice 69 sulla patente B: quadro normativo, installazione, limiti di guida e procedura per rimuovere la restrizione
L’introduzione del codice unionale 69 sulla patente B, legato all’obbligo di utilizzo dell’alcolock, rappresenta una delle novità più rilevanti del recente intervento sul Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza. Per molti conducenti si tratta di una restrizione poco conosciuta, che incide in modo concreto sulla possibilità di guidare e sulla scelta del veicolo. Questa guida tecnica illustra in modo sistematico quando scatta l’obbligo, come funziona il dispositivo, quali limitazioni comporta e qual è l’iter per tornare a una patente B “piena”, senza il codice 69.
Quando scatta l’obbligo e per quali violazioni
L’obbligo di alcolock con apposizione del codice 69 sulla patente B è collegato alle violazioni più gravi in materia di guida in stato di ebbrezza, cioè ai casi in cui il tasso alcolemico accertato supera determinate soglie previste dall’articolo 186 del Codice della Strada. In particolare, la disciplina recente ha distinto in modo netto le ipotesi di lieve entità da quelle che comportano una vera e propria limitazione strutturale alla possibilità di guidare, introducendo un vincolo tecnico: il veicolo può essere avviato solo se il dispositivo certifica l’assenza di alcol nel respiro del conducente. Il codice 69 non è quindi una sanzione accessoria generica, ma una condizione permanente (per un certo periodo minimo) per poter tornare alla guida dopo la sospensione o la revoca.
Il nuovo quadro normativo collega il codice 69 alle condanne per guida in stato di ebbrezza nelle fasce più elevate di tasso alcolemico, tipicamente quelle corrispondenti alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 186 CdS, cioè oltre 0,8 g/l. In queste ipotesi, oltre alle sanzioni pecuniarie e alla sospensione o revoca della patente, il conducente che chiede di tornare a guidare si vede rilasciare un documento di guida recante i codici unionali 68 (“niente alcool”) e 69 (“limitata alla guida di veicoli dotati di alcolock”). La durata minima di tali codici è fissata dalla legge in un arco temporale pluriennale, differenziato in base alla gravità del tasso alcolemico accertato, e decorre dalla restituzione o dal nuovo rilascio della patente.
È importante sottolineare che il codice 69 non si applica in modo indiscriminato a tutte le violazioni legate all’alcol, ma solo a quelle che superano determinate soglie e che sfociano in una condanna ai sensi delle disposizioni più severe dell’art. 186. Restano quindi esclusi, ad esempio, i casi di tasso alcolemico compreso nella fascia più bassa, per i quali continuano a valere le sanzioni tradizionali senza obbligo di alcolock. La ratio del legislatore è quella di concentrare l’intervento tecnologico sui conducenti considerati maggiormente a rischio di recidiva, imponendo un controllo preventivo ogni volta che si tenta di avviare il veicolo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito, in occasione della firma del decreto attuativo, che l’alcolock diventa obbligatorio per i conducenti già sanzionati per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, i quali potranno guidare solo veicoli dotati del dispositivo. Ciò avviene senza necessità di aggiornare il documento unico di circolazione del veicolo, poiché il vincolo è legato alla persona del conducente e alla sua patente, non al mezzo in sé. Per un inquadramento ufficiale delle finalità di sicurezza stradale e delle modalità di introduzione dell’alcolock, è possibile consultare la comunicazione del MIT dedicata al decreto sull’alcolock tramite la relativa nota informativa ministeriale.
Installazione, costi e verifiche periodiche
L’alcolock è definito dalla normativa tecnica come un immobilizzatore elettronico che consente l’avviamento del veicolo solo se il campione di alito analizzato presenta una concentrazione di alcol non superiore a un valore soglia, che per i conducenti con codice 69 è fissato a 0 mg/l. Dal punto di vista pratico, il dispositivo è composto da un’unità di controllo collegata al sistema di avviamento e da un bocchino o interfaccia per il soffio. Prima di mettere in moto, il conducente deve effettuare il test: se il risultato è conforme, il sistema sblocca l’accensione; in caso contrario, il veicolo resta bloccato. Il Decreto ministeriale che disciplina l’alcolock stabilisce requisiti stringenti in termini di precisione, affidabilità, registrazione degli eventi e protezione contro manomissioni o aggiramenti.
L’installazione dell’alcolock non può essere effettuata da officine generiche, ma solo da installatori autorizzati che rispettano le specifiche tecniche e le procedure previste dal decreto attuativo. L’elenco degli operatori abilitati e dei veicoli compatibili è destinato a essere pubblicato dal MIT, verosimilmente tramite il Portale dell’Automobilista o canali istituzionali analoghi, in modo da garantire trasparenza e uniformità sul territorio nazionale. Il montaggio richiede un intervento sull’impianto elettrico del veicolo e deve essere eseguito in modo da non compromettere i sistemi di sicurezza attivi e passivi, né alterare le caratteristiche omologative del mezzo.
Per quanto riguarda i costi, la normativa non fissa tariffe amministrate, ma si limita a definire gli standard tecnici e le responsabilità degli operatori. Il conducente interessato dal codice 69 deve quindi mettere in conto almeno tre voci: l’acquisto o il noleggio del dispositivo, l’installazione presso un centro autorizzato e le verifiche periodiche di taratura e manutenzione. Queste ultime sono fondamentali per garantire che il sensore di alcol mantenga nel tempo l’accuratezza richiesta e non produca falsi positivi o negativi. La mancata esecuzione delle verifiche nei tempi previsti può comportare l’invalidazione del dispositivo e, di conseguenza, l’impossibilità di utilizzare il veicolo nel rispetto delle condizioni imposte dalla patente.
Il Decreto Alcolock del MIT (DM 162/2025) dettaglia le caratteristiche tecniche minime del dispositivo, le modalità di installazione e i controlli periodici cui deve essere sottoposto, qualificandolo espressamente come immobilizzatore che consente l’avviamento solo in assenza di alcol rilevato. Per approfondire il quadro regolatorio e le specifiche tecniche ufficiali, è possibile fare riferimento al testo del Decreto ministeriale sull’alcolock, pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Limitazioni alla guida e veicoli ammessi
La presenza del codice 69 sulla patente B comporta una limitazione oggettiva alla possibilità di guidare: il titolare può condurre esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo alcolock conforme alla normativa. Questo significa che, anche se il conducente possiede formalmente una patente B valida, non può mettersi alla guida di un’auto, di un veicolo commerciale leggero o di altro mezzo della stessa categoria privo del sistema di blocco. La violazione di tale condizione può integrare una fattispecie di guida in difformità dalle prescrizioni della patente, con conseguenze sanzionatorie rilevanti e il rischio di nuove misure restrittive.
Dal punto di vista pratico, la limitazione incide su diversi scenari di mobilità quotidiana. Il conducente con codice 69 deve assicurarsi che ogni veicolo che intende utilizzare – sia esso di proprietà, in leasing, aziendale o in noleggio – sia effettivamente equipaggiato con un alcolock omologato e correttamente installato. Questo può creare criticità, ad esempio, nell’uso di flotte aziendali o di veicoli condivisi, dove non tutti i mezzi risultano predisposti per l’installazione del dispositivo. Inoltre, la normativa prevede che l’elenco dei veicoli compatibili sia definito e aggiornato a livello ministeriale, proprio per evitare soluzioni tecniche improvvisate o non conformi.
Un ulteriore aspetto riguarda la combinazione tra codice 68 (“niente alcool”) e codice 69. Il primo indica un divieto assoluto di assumere alcol prima o durante la guida, mentre il secondo traduce tale divieto in un vincolo tecnologico concreto. In pratica, il conducente non solo è tenuto a rispettare un tasso alcolemico pari a zero, ma è anche sottoposto a un controllo sistematico ogni volta che tenta di avviare il veicolo. Questo doppio livello – giuridico e tecnico – rafforza l’efficacia della misura, ma richiede al conducente una pianificazione attenta dei propri spostamenti e dei mezzi utilizzati, soprattutto in contesti lavorativi o familiari in cui si condividono i veicoli.
La dottrina e gli approfondimenti giuridici in materia di sicurezza stradale hanno evidenziato come il nuovo comma 9-ter dell’art. 186 CdS disciplini in modo puntuale l’apposizione dei codici 68 e 69 per i condannati nelle fasce più gravi, fissando una durata minima pluriennale dalla restituzione della patente. Per un’analisi sistematica delle modifiche normative e del coordinamento con la direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, è utile consultare il contributo pubblicato dalla rivista giuridica dell’ACI sugli interventi in materia di sicurezza stradale, disponibile nella relativa scheda di approfondimento.
Iter per rimuovere la restrizione e riavere la B piena
La rimozione del codice 69 dalla patente B non è automatica allo scadere del periodo minimo previsto dalla legge, ma richiede il rispetto di un iter amministrativo e sanitario ben definito. In primo luogo, il conducente deve aver scontato integralmente le sanzioni principali e accessorie derivanti dalla violazione originaria (sospensione o revoca, eventuali prescrizioni del giudice, pagamento delle sanzioni pecuniarie). Solo dopo la restituzione o il nuovo rilascio della patente, decorre il periodo minimo di applicazione dei codici 68 e 69, che varia in funzione del tasso alcolemico accertato al momento dell’infrazione.
Trascorso il periodo minimo, il titolare interessato a riottenere una patente B priva di restrizioni deve presentare istanza all’autorità competente (tipicamente l’Ufficio Motorizzazione Civile), allegando la documentazione richiesta. In questa fase assumono rilievo gli accertamenti sanitari presso la Commissione Medica Locale, che deve valutare l’idoneità psicofisica alla guida con particolare attenzione al rapporto del soggetto con il consumo di alcol. Gli esami possono includere test ematochimici, valutazioni specialistiche e, se del caso, una verifica della storia clinica e comportamentale del conducente nel periodo in cui è stato sottoposto all’obbligo di alcolock.
Un elemento che può incidere positivamente sulla valutazione è la dimostrazione di un utilizzo corretto e continuativo del dispositivo durante l’intero periodo di applicazione del codice 69. I moderni alcolock, infatti, sono in grado di registrare gli eventi principali (tentativi di avviamento, risultati dei test, eventuali anomalie), fornendo una traccia oggettiva del comportamento del conducente. Sebbene le modalità di utilizzo di questi dati siano disciplinate dalla normativa sulla privacy e dalle specifiche tecniche del decreto, è ragionevole ritenere che un quadro di piena conformità possa agevolare la decisione di rimuovere la restrizione, mentre eventuali irregolarità o tentativi di elusione possano portare a un prolungamento delle misure.
Una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione Medica e completate le formalità amministrative, l’autorità di rilascio procede all’aggiornamento della patente, eliminando i codici 68 e 69 e ripristinando una patente B “piena”, senza limitazioni legate all’alcolock. È comunque consigliabile che il conducente mantenga un approccio prudente e consapevole alla guida, ricordando che la rimozione della restrizione non cancella la gravità della violazione originaria né le possibili conseguenze di eventuali recidive, che potrebbero comportare misure ancora più severe, fino alla revoca definitiva del titolo di guida.