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21 June 2015

Alcoltest: hai diritto a un avvocato

Alcol e auto, binomio mortale

La guida in stato d’ebbrezza è un’infrazione odiosa al codice della strada; è calpestare il buon senso; equivale a mettere in pericolo la vita altrui e propria. Ma ci sono diritti dell’automobilista da rispettare. Come ricorda la Cassazione penale, sezioni unite, con sentenza 5396 del 5 febbraio 2015, appena resa nota. Nel caso di effettuazione dell’esame alcoolimetrico, il mancato avvertimento al guidatore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dev’essere dedotto o prima dell’esame o fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Se no, multa nulla.

Ma vediamo cos’è successo. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un’autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1.

Essendo emersi estremi del reato di cui all’art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che procedeva a iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011.

Con memoria depositata il 30 novembre 2011 presso la Procura della Repubblica, l’avv. C. P., difensore di fiducia nominato dal B. in data 9 novembre 2011, eccepiva la nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile quale la sottoposizione all’esame alcoolimetrico.

In data 14 dicembre 2011, il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di emissione di decreto penale di condanna in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada, contestata al B. per avere circolato alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza, con i tassi sopra indicati, in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 21 dicembre 2011, emetteva decreto di condanna alla pena di 23.500 euro di ammenda, di cui 22.500 in sostituzione di 90 giorni di arresto, notificato al difensore il 10 febbraio 2012.

L’avv. P. depositava in data 28 dicembre 2012 ulteriore memoria difensiva, con la quale, tra l’altro, ribadiva l’eccezione di nullità a suo tempo dedotta.

Inizia la battaglia legale, e s’arriva in Cassazione. Premesso che l’alcoltest costituisce la prova “regina” a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcolico superiore alle soglie, si osserva che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia da dare all’interessato nel caso in cui si intenda procedere a un simile test si ricava dall’articolo 114 del codice di procedura penale. E va tempestivamente dedotta. Insomma, l’avvocato è un tuo diritto, ma devi dirlo subito che le forze dell’ordine non ti hanno ricordato questa norma di legge.

di Ezio Notte @ 16:33


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