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Approvazione o omologazione? Cosa cambia davvero per gli autovelox

Differenze giuridiche tra approvazione e omologazione degli autovelox e impatto su verbali, decreti ministeriali e taratura

Omologazione vs approvazione degli autovelox: differenze, verifiche e tutele
diEzio Notte

Molte sanzioni da autovelox vengono pagate senza verificare se il dispositivo sia stato correttamente approvato o omologato, con il rischio di rinunciare a eccezioni difensive decisive. Comprendere cosa distingue davvero approvazione e omologazione, come leggere i decreti ministeriali e quali controlli tecnici gravano sull’ente consente di valutare la solidità giuridica di ogni verbale e di evitare l’errore, molto diffuso, di contestare solo l’assenza di segnaletica o la posizione della postazione.

Definizioni giuridiche e impatti sulla validità delle rilevazioni

La prima domanda da porsi è cosa significhi, sul piano giuridico, che un autovelox sia “approvato” o “omologato”. L’articolo 45 del Codice della Strada, nel testo vigente consultabile su testo su Normattiva, prevede che gli apparecchi di controllo della velocità siano soggetti a omologazione o approvazione da parte del Ministero competente, secondo modalità definite dal regolamento. In termini tecnici, l’approvazione è spesso intesa come valutazione del singolo modello, mentre l’omologazione viene collegata alla piena conformità a requisiti tecnici e funzionali fissati dalla normativa di settore.

Le conseguenze pratiche di questa distinzione emergono quando si valuta la validità delle rilevazioni. Schede informative rivolte agli utenti, come quelle pubblicate dalla Polizia di Stato, chiariscono che i dispositivi devono essere approvati o omologati e installati secondo le prescrizioni per rendere efficaci le sanzioni. Tuttavia, parte della giurisprudenza di legittimità ha attribuito all’omologazione un ruolo centrale, ritenendola requisito essenziale per la piena affidabilità probatoria delle misurazioni, mentre la sola approvazione viene talvolta considerata insufficiente in assenza di ulteriori garanzie tecniche e documentali.

Il quadro si complica ulteriormente alla luce delle iniziative ministeriali più recenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una ricognizione nazionale degli autovelox, spiegando che l’obiettivo è anche definire standard e procedure chiare per approvazione e omologazione, così da evitare incertezze sulla regolarità nel tempo del regime applicabile; questo orientamento emerge da un comunicato dedicato al cosiddetto “DL Infrastrutture”, disponibile sul sito del MIT (ricognizione degli autovelox). In questo contesto, la differenza tra i due istituti non è solo terminologica, ma incide direttamente sulla possibilità di contestare la legittimità delle multe.

Dove reperire decreti e manuali e come interpretarli

Per valutare se un autovelox sia correttamente autorizzato, il primo passo operativo è reperire il decreto ministeriale che lo riguarda. Il MIT ha reso disponibile una lista nazionale dei dispositivi di controllo della velocità, nella quale per ciascun apparato sono indicati gli estremi del decreto di approvazione o di omologazione; il comunicato che annuncia questa lista è pubblicato sul sito ministeriale (lista nazionale degli autovelox). Dal comunicato si accede al portale dedicato, che consente di consultare marca, modello, versione, matricola e riferimenti del provvedimento ministeriale, elementi fondamentali per confrontare il dispositivo installato con quello effettivamente autorizzato.

Un secondo livello di analisi riguarda il contenuto dei singoli decreti. Un esempio è il decreto MIT 21 febbraio 2024 n. 80, che approva il dispositivo “Autovelox 106” come sistema per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, specificando che i sistemi prodotti devono essere conformi all’approvazione e richiamando i precedenti decreti di approvazione; il testo è consultabile in formato PDF sul sito ministeriale (decreto di approvazione Autovelox 106). Leggendo questi atti, occorre verificare almeno tre profili: la tipologia di provvedimento (approvazione o omologazione), l’eventuale richiamo a norme tecniche specifiche e le condizioni o limitazioni d’uso (ad esempio, modalità di installazione o ambiti di impiego).

Accanto ai decreti, assumono rilievo i manuali d’uso e installazione predisposti dai costruttori, che spesso vengono richiamati dalle stesse amministrazioni comunali nelle pagine informative dedicate ai controlli elettronici. Alcuni enti locali, come il Comune di Milano, pubblicano schede in cui precisano che gli autovelox utilizzati sono dispositivi approvati o omologati dal MIT e indicano gli estremi dei relativi decreti, offrendo così un primo riscontro documentale ai cittadini (informazioni comunali sui controlli elettronici). Quando si riceve un verbale, è buona prassi confrontare i dati riportati (marca, modello, matricola) con quelli risultanti dal portale ministeriale e dalle informazioni rese disponibili dall’ente, per verificare la perfetta corrispondenza tra apparecchio installato e dispositivo oggetto del provvedimento ministeriale.

Taratura annuale, certificati e responsabilità dell’ente

La distinzione tra approvazione e omologazione non esaurisce i controlli necessari sulla regolarità di un autovelox: un ulteriore pilastro è rappresentato dalla taratura periodica e dalla corretta manutenzione. Le linee guida ministeriali per l’utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, adottate con decreto MIT 12 aprile 2024 n. 105 e disponibili in formato PDF sul sito del Ministero (linee guida MIT sugli autovelox), richiamano espressamente i decreti di approvazione o omologazione come presupposto per l’impiego dei dispositivi e si soffermano anche sugli aspetti operativi legati alla gestione nel tempo degli apparati. In questo quadro, la taratura periodica serve a garantire che il dispositivo continui a misurare correttamente la velocità, riducendo il rischio di errori sistematici o deviazioni rispetto ai parametri originari.

Dal punto di vista delle responsabilità, l’ente proprietario o gestore della strada è tenuto a conservare e, se necessario, esibire la documentazione relativa alle verifiche periodiche, ai certificati di taratura e agli interventi di manutenzione. In un caso concreto, se un conducente riceve una multa e sospetta un malfunzionamento dell’autovelox, può chiedere che vengano prodotti i certificati di taratura riferiti alla data della rilevazione; se tali documenti non risultano disponibili o presentano incongruenze (ad esempio, riferimenti a un modello o a una matricola diversi), la difesa potrà sostenere che manca la prova dell’affidabilità tecnica dello strumento al momento dell’accertamento. In questo senso, approvazione/omologazione e taratura non sono piani alternativi, ma requisiti che devono coesistere per rendere pienamente attendibile la misurazione.

Le linee guida ministeriali, oltre a richiamare i decreti di approvazione o omologazione, forniscono indicazioni su installazione, posizionamento, segnalazione e gestione dei dispositivi nel tempo. Ciò significa che l’ente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di un provvedimento ministeriale, ma deve anche provare di aver rispettato le condizioni tecniche e operative fissate dal MIT. Se, ad esempio, il decreto o il manuale prescrivono un certo orientamento del sensore o specifiche distanze da incroci e intersezioni, l’inosservanza di tali indicazioni può incidere sulla correttezza della rilevazione, aprendo spazi di contestazione anche quando l’autovelox risulta formalmente approvato o omologato.

Come impostare un ricorso per mancanza di omologazione

Quando si valuta un ricorso contro una multa da autovelox, la questione della mancanza di omologazione va affrontata con metodo, evitando contestazioni generiche. Un primo passaggio consiste nel verificare, tramite il portale ministeriale dedicato agli autovelox e le informazioni rese dall’ente, se il dispositivo utilizzato risulti coperto da un decreto di omologazione o solo da un decreto di approvazione. Secondo quanto riportato da fonti di settore e da associazioni specializzate, una parte significativa del contenzioso recente ruota proprio attorno a questa distinzione, con pronunce che hanno ritenuto invalide le sanzioni in assenza di omologazione, soprattutto quando la normativa di riferimento la prevede espressamente per quella tipologia di apparecchio.

Nel ricorso, è utile strutturare le argomentazioni su più livelli: in primo luogo, richiamare il quadro normativo dell’articolo 45 del Codice della Strada e la necessità che gli apparecchi siano omologati o approvati dal Ministero competente; in secondo luogo, evidenziare l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce all’omologazione un valore rafforzato in termini di garanzia tecnica; infine, collegare questi principi al caso concreto, dimostrando che il dispositivo utilizzato risulta solo approvato o che, comunque, non è possibile accertare l’esistenza di un valido decreto di omologazione. In un’ipotesi pratica, se dal portale ministeriale emerge che per un determinato modello sono stati emessi solo decreti di approvazione, il ricorrente potrà sostenere che manca il requisito di conformità tecnica piena richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza, chiedendo l’annullamento del verbale per difetto di prova sull’affidabilità dello strumento.

Un ulteriore profilo difensivo riguarda la coerenza tra il dispositivo descritto nel verbale e quello oggetto del decreto ministeriale. Se, ad esempio, il decreto si riferisce a una certa versione hardware o software e l’apparecchio installato risulta aggiornato o modificato senza un corrispondente aggiornamento del provvedimento ministeriale, si può eccepire che l’approvazione o l’omologazione non coprono la configurazione effettivamente utilizzata al momento della rilevazione. In questo scenario, la richiesta di esibizione dei manuali, dei certificati di aggiornamento e dei verbali di taratura diventa centrale per verificare se l’ente abbia mantenuto il dispositivo entro i limiti tecnici e funzionali previsti. Chi intende proporre ricorso dovrebbe quindi raccogliere sistematicamente: copia del verbale, estratti del portale ministeriale, eventuali schede informative dell’ente locale e, se possibile, documentazione fotografica della postazione, così da costruire un quadro probatorio coerente a supporto delle proprie eccezioni.