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24 February 2014

Atto di citazione per i danni da buca in città

Ricorsino

Le città italiane sono conciate sempre peggio a livello di buche. I danni per le auto e per i guidatori (lesioni fisiche) sono sempre più frequenti. Come fare per avere i soldi dai Comuni? Scrivete questo.

La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l’assunto in forza del quale: “Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione della suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n.19653).

Anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 1999 ha ritenuto la P.A. responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, a tale stregua venendo a “superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 c.c.”.

Sentiamo la Suprema Corte: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l’ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed allegando di essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente – in quanto integrante il suddetto caso fortuito – la responsabilità della vittima, consistita nell’avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell’esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419).

La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode”. (Cass. civ. Sez. III Sent., 25 luglio 2008, n. 20427).

di Ezio Notte @ 00:00


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