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Auto che finisce in acqua: quando paga il conducente e quando l’ente pubblico

Responsabilità tra conducente ed ente pubblico nei sinistri con auto in acqua

Auto che finisce in acqua: quando paga il conducente e quando l’ente pubblico
diEzio Notte

In sintesi

  • La responsabilità del conducente è la regola: deve mantenere controllo, adeguare velocità e valutare i rischi dell’area.
  • Responsabilità del conducente per manovre errate, velocità eccessiva, uso del cellulare, guida in stato di ebbrezza, violazione dei segnali.
  • Art. 189 CdS impone fermarsi, prestare assistenza e fornire i dati; l’omissione può aggravare profili penali.
  • L’ente risponde se mancano barriere, segnaletica, manutenzione o illuminazione in punti a rischio noto.
  • Raccogliere subito foto, video e testimonianze: l’ente può ripristinare protezioni o segnaletica che compromettono le prove.

Un’auto che sfonda la banchina e finisce in mare, come successo a Trieste, è l’incubo di qualsiasi automobilista. In questi casi, oltre allo shock, arriva subito la domanda velenosa: “di chi è la colpa e chi paga i danni?”. Capire la linea di confine tra responsabilità del conducente e responsabilità dell’ente pubblico evita brutte sorprese con assicurazione, denunce e richieste di risarcimento respinte.

Quando la responsabilità è solo del conducente se l’auto finisce in acqua

La responsabilità del conducente è la regola di base: chi guida deve mantenere sempre il controllo del veicolo, adeguare la velocità e valutare i rischi dell’area, che sia una strada normale, un molo, un parcheggio sul lungomare o una banchina vicino a un canale. Se il comportamento è imprudente o distratto, l’eventuale caduta in acqua viene inquadrata come conseguenza diretta della condotta di guida, senza spazio per scaricare colpe automatiche sull’ente proprietario della strada o dell’area.

Rientrano di solito nella responsabilità quasi esclusiva del conducente le situazioni in cui l’auto finisce in acqua per manovre errate (ad esempio marcia inserita sbagliata in fase di parcheggio), velocità eccessiva in prossimità della banchina, uso del cellulare, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, oppure mancato rispetto di segnali e divieti presenti (come accesso vietato al molo, divieto di sosta a ridosso dell’acqua, limite di velocità molto basso). In questi scenari la responsabilità civile verso i danni a cose e persone, e talvolta anche quella penale, ruotano intorno alla condotta del conducente.

Un punto chiave è anche il dovere di prudenza in aree notoriamente più rischiose: zone portuali, banchine strette, parcheggi panoramici sul mare, strade vicine a canali senza grande margine tra carreggiata e bordo. Se la visibilità è ridotta o le condizioni meteo sono peggiori (pioggia forte, vento) il guidatore è chiamato a una cautela ancora maggiore. Se, nonostante ciò, entra troppo vicino al bordo, manovra “a sensazione” o non controlla bene gli spazi, la caduta in acqua si lega direttamente a una condotta non diligente.

Non va dimenticato che, dopo l’incidente, si valuta anche come il conducente si comporta nei confronti di eventuali persone a bordo o di terzi coinvolti. L’articolo 189 del Codice della Strada, consultabile anche sul sito ACI (articolo 189 CdS), disciplina l’obbligo di fermarsi, prestare assistenza e fornire i propri dati in caso di incidente con danni a cose o persone. Se dopo una caduta in acqua il guidatore si allontana, omette i soccorsi o fornisce false generalità, aumenta la propria esposizione a responsabilità ulteriori, anche penali, oltre al profilo già grave dell’incidente in sé.

Quando può essere responsabile anche l’ente proprietario per mancanza di protezioni

La responsabilità dell’ente proprietario della strada o dell’area (Comune, Autorità portuale, concessionario, ecc.) entra in gioco quando la zona in cui si circola presenta carenze oggettive di sicurezza: protezioni mancanti in punti critici, segnaletica assente o fuorviante, manutenzione trascurata, illuminazione insufficiente in aree aperte al traffico veicolare. Non basta però che l’area sia “vicina all’acqua”: occorre che il rischio per gli utenti normali risulti eccessivo rispetto a quanto ragionevolmente tollerabile, tenendo conto dell’uso consentito del luogo (transito, sosta, accesso pubblico).

Se, per esempio, un tratto di banchina aperto al traffico o alla sosta permette il normale accesso delle auto ma non presenta alcuna forma di barriera, cordolo, paracarri o segnaletica di pericolo in presenza di un salto immediato verso il mare o un canale profondo, è più facile sostenere che l’ente avrebbe dovuto prevenire o almeno ridurre il rischio. Ancora di più se si tratta di un punto già noto per criticità, dove magari si sono verificati in passato altri incidenti o segnalazioni. In aree del genere, un guidatore che procede a bassa velocità, rispettando le regole, potrebbe trovarsi comunque in grave pericolo in caso di minima distrazione o imprevisto.

Al contrario, dove l’area è chiaramente riservata a usi particolari (zona portuale operativa, scalo merci, area chiusa al pubblico) e l’accesso dei veicoli privati è vietato o pesantemente limitato da segnaletica e barriere, diventa più difficile imputare all’ente la responsabilità di una caduta in acqua provocata dall’ingresso abusivo o dalla violazione di divieti evidenti. In sintesi: l’ente risponde delle condizioni del luogo (carreggiata, banchina, segnaletica, illuminazione), mentre il conducente risponde del proprio comportamento in quel contesto. La valutazione pratica è quasi sempre un equilibrio tra questi due piani.

Va anche considerato il ruolo della segnaletica verticale e orizzontale e di eventuali dispositivi fisici di protezione. Se manca del tutto il segnale di pericolo in un punto dove il rischio non è intuibile (per esempio bordo acqua immediato dietro una curva o dopo una rampa), se il guardrail è rotto da tempo e nessuno interviene, se il muretto di protezione è crollato e non ci sono transenne né avvisi, il quadro pende verso una corresponsabilità dell’ente. In tali situazioni, l’assenza di interventi ragionevoli per rimuovere o ridurre il pericolo può tradursi in un obbligo di risarcimento, almeno per una quota, a favore degli utenti danneggiati.

Quali prove raccogliere dopo l’incidente per chiedere il risarcimento danni

Chi subisce un incidente con l’auto finita in acqua e sospetta che la causa non sia solo la propria distrazione, ma anche una carenza di sicurezza dell’area, deve pensare subito alla raccolta delle prove. Aspettare settimane o mesi, fidandosi di ricordi vaghi, rende quasi impossibile dimostrare in concreto che mancavano barriere, cartelli o illuminazione adeguata. Le condizioni del luogo possono cambiare rapidamente: l’ente può ripristinare un guardrail, installare cartelli, mettere transenne, e quello che si vede dopo non coincide più con lo stato al momento del sinistro.

In pratica, se le condizioni lo permettono e senza mettere a rischio la propria incolumità, è utile documentare subito come si presenta il punto dell’incidente. Questo significa raccogliere elementi di prova il più possibile oggettivi e verificabili, che possano essere utilizzati in un eventuale contenzioso civile o in un confronto con l’assicurazione. Anche i familiari o chi arriva sul posto poco dopo possono dare una mano, perché spesso chi è appena uscito dall’auto in acqua non è in condizioni di pensare a foto e rilievi.

Ecco cosa conviene procurarsi, passo passo, quando si ipotizza un difetto di sicurezza della banchina, del lungomare o della strada vicino all’acqua:

  • Foto e video del punto esatto di caduta, dalla carreggiata verso l’acqua e viceversa.
  • Immagini ravvicinate di barriere mancanti, danneggiate o di segnaletica assente/illeggibile.
  • Dati dei testimoni presenti, con recapiti e una breve descrizione di cosa hanno visto.
  • Copia o numero del verbale redatto da polizia locale, carabinieri o altri organi intervenuti.
  • Indicazione precisa di data, ora, condizioni meteo e di visibilità al momento del fatto.
  • Attestazioni mediche di eventuali lesioni riportate da conducente e passeggeri.
  • Eventuali segnalazioni pregresse di altri cittadini sullo stesso punto, se reperibili.

Successivamente, può essere utile richiedere accesso agli atti all’ente proprietario per conoscere se esistano progetti, segnalazioni, interventi programmati o già eseguiti sulla sicurezza di quella banchina o di quel tratto di strada. In presenza di danni importanti a persone o cose, è spesso opportuno coinvolgere un legale specializzato in responsabilità civile stradale, che possa affiancare un tecnico (ingegnere o perito) per una perizia sulle condizioni del luogo. Più la documentazione è precisa – con fotografie datate, rilievi, verbali e testimonianze – più è realistico sostenere una richiesta di risarcimento contro l’ente pubblico gestore, dimostrando il nesso tra difetto di sicurezza e dinamica dell’incidente.

Cosa insegna il caso di Trieste sul tema della sicurezza stradale vicino a mare e canali

Il salvataggio spettacolare a Trieste, ripreso in video e rilanciato ovunque, mostra una cosa chiara: le aree stradali o para-stradali a ridosso del mare e dei canali hanno un livello di rischio potenziale molto più alto di quanto tanti automobilisti pensino. L’attenzione pubblica si concentra sul gesto eroico del soccorso, ma dietro quelle immagini c’è una domanda che riguarda tutti: com’era organizzata la sicurezza di quella banchina, cosa poteva fare di più il conducente e cosa, eventualmente, l’ente proprietario dell’area?

Ogni episodio di questo tipo riporta al centro il tema della gestione del rischio urbano: moli turistici aperti al traffico, parcheggi fronte mare, strade che corrono a pochi metri da canali o bacini portuali. Molti di questi luoghi sono nati quando il traffico era minore, i veicoli più piccoli e le esigenze di sicurezza meno sentite. Oggi però passano SUV pesanti, auto elettriche silenziose, mezzi di servizio, con distrazioni a bordo come smartphone, schermi, navigatori. Continuare a immaginare che basti “il buon senso dell’automobilista” non regge più, soprattutto in aree frequentate da famiglie, turisti e anziani.

Il caso di Trieste, al di là dei singoli profili penali o delle responsabilità specifiche che spetterà ai magistrati valutare, suggerisce due strade concrete. La prima riguarda i conducenti: prudenza extra in zone vicino all’acqua, attenzione alla segnaletica, velocità minima e manovre fatte con calma e controllo dei riferimenti. La seconda riguarda gli enti: verificare sistematicamente i punti critici, valutare se barriere fisiche, cordoli, paracarri, pavimentazioni e segnaletica siano adeguati all’uso reale che si fa di quell’area, e intervenire prima che il video virale sia quello di un’altra auto in acqua.

Per gli automobilisti, questo significa anche un cambio di mentalità: se, arrivando in un’area portuale, su un molo o su un parcheggio fronte canale, si nota che manca qualsiasi protezione a pochi metri dal bordo, o che l’illuminazione notturna è pessima, non è “lamentarsi” segnalarlo al Comune o all’ente gestore. È esercitare un diritto a circolare in condizioni ragionevoli di sicurezza. E se, malauguratamente, dovesse capitare un incidente in quelle condizioni, aver documentato per tempo segnalazioni, foto o richieste può fare la differenza quando si tratta di far valere i propri diritti sul piano dei risarcimenti.

Fonti