Che cosa prevede l’articolo 23 del Codice della Strada?
Spiegazione delle regole sulla pubblicità stradale previste dall’articolo 23 del Codice della Strada e dei relativi limiti per sicurezza e decoro
Cartelloni, insegne luminose e striscioni lungo le strade possono attirare l’attenzione, ma se mal posizionati diventano un rischio concreto per la sicurezza e per la leggibilità della segnaletica. L’articolo 23 del Codice della Strada disciplina in modo puntuale la pubblicità stradale per evitare errori frequenti: installazioni abusive, messaggi che confondono i segnali, impianti troppo vicini alla carreggiata o alle intersezioni.
Oggetto e finalità dell’articolo 23 del Codice della Strada
L’articolo 23 del Codice della Strada regola l’installazione e l’uso dei mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse. Il fulcro della norma è impedire che cartelli, insegne, manifesti o altri impianti pubblicitari possano costituire pericolo per la circolazione, ostacolare la visibilità o ridurre l’efficacia della segnaletica verticale e luminosa. La pubblicità è ammessa, ma solo se compatibile con la sicurezza e con il corretto uso della strada come infrastruttura di interesse pubblico.
Dal punto di vista giuridico, l’articolo 23 individua sia i divieti generali (ad esempio l’uso di forme, colori o simboli che imitano i segnali stradali), sia la necessità di autorizzazioni preventive da parte dell’ente proprietario della strada. Il testo normativo, consultabile nel Codice della Strada pubblicato sul Portale dell’Automobilista, è completato dal regolamento di esecuzione, che definisce in modo tecnico distanze, modalità di installazione e caratteristiche costruttive degli impianti.
Un aspetto spesso sottovalutato è che l’articolo 23 non tutela solo gli utenti della strada, ma anche l’ordine e il decoro del paesaggio stradale. Per questo la norma si coordina con i regolamenti comunali sulla pubblicità e con le disposizioni in materia di beni paesaggistici e culturali. In pratica, un cartellone può essere vietato non solo perché pericoloso per la circolazione, ma anche perché incompatibile con vincoli urbanistici o paesaggistici locali, che gli enti devono recepire nei propri regolamenti.
Quali impianti pubblicitari sono ammessi e con quali limiti
L’articolo 23 ammette diverse tipologie di impianti pubblicitari lungo le strade: cartelli, insegne di esercizio, preinsegne, striscioni, locandine, mezzi pubblicitari luminosi o a messaggio variabile. La distinzione non è solo terminologica: ogni categoria ha regole specifiche su dimensioni, posizionamento, distanza dalla carreggiata e dalle intersezioni, proprio per ridurre il rischio di distrazione e di occultamento dei segnali. Il regolamento comunale e quello di esecuzione del Codice dettagliano questi limiti in modo tecnico.
Per comprendere come vengono tradotte le previsioni dell’articolo 23 nella pratica amministrativa, è utile guardare a un regolamento locale sulla pubblicità stradale, come quello del Comune di Cervignano del Friuli, che disciplina cartelli e mezzi pubblicitari in coerenza con il Codice della Strada e con il relativo regolamento di esecuzione, pubblicato tra gli atti generali dell’ente (regolamento comunale sulla pubblicità). In documenti di questo tipo si trovano, ad esempio, le distanze minime da incroci, curve, passaggi pedonali o semafori, oltre ai divieti di forme e colori che possano confondere con la segnaletica.
Un errore frequente riguarda le insegne di esercizio poste troppo vicino alla carreggiata o con illuminazione abbagliante. Se, ad esempio, un esercente installa un’insegna luminosa che riproduce colori e lampeggiamenti simili a un semaforo o a un segnale luminoso, l’impianto può essere vietato perché idoneo a trarre in inganno i conducenti. Allo stesso modo, striscioni e bandiere che sporgono sulla carreggiata o che possono essere mossi dal vento fino a invadere la corsia rientrano tra le situazioni che l’articolo 23 mira a prevenire.
Autorizzazioni, rimozioni e sanzioni per la pubblicità irregolare
L’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse richiede, di norma, una autorizzazione preventiva dell’ente proprietario della strada (Comune, Provincia, Città metropolitana, ANAS, ecc.). L’articolo 23 attribuisce a tali enti il potere di valutare la compatibilità dell’impianto con la sicurezza stradale, con la segnaletica esistente e con gli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Senza questo titolo autorizzativo, il mezzo pubblicitario è considerato abusivo, anche se materialmente non crea un pericolo immediato.
Quando un impianto è installato in violazione dell’articolo 23 o delle relative norme regolamentari, l’ente può ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada. La giurisprudenza ha più volte affrontato i profili applicativi di questi poteri, come documentato da diversi contributi della Rivista Giuridica dell’ACI dedicati all’apposizione di cartelloni pubblicitari e alle ordinanze-ingiunzione per il recupero delle spese di rimozione (approfondimento ACI sulle spese di rimozione).
Un aspetto delicato riguarda la ripartizione delle responsabilità tra proprietario del suolo, titolare dell’impianto e soggetto pubblicizzato. Se, ad esempio, un cartellone viene installato da una società concessionaria su terreno privato, ma senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada, l’ordine di rimozione e le sanzioni possono coinvolgere più soggetti. Se il destinatario dell’ordinanza non provvede, l’ente può procedere in danno, recuperando le spese sostenute. In caso di contestazione, il destinatario può proporre opposizione, ma resta l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione.
Rapporto tra articolo 23, sicurezza stradale e distrazione alla guida
L’articolo 23 è strettamente collegato alla sicurezza stradale perché mira a limitare la distrazione visiva dei conducenti e a preservare la piena leggibilità della segnaletica. Cartelloni troppo invasivi, messaggi in movimento, luci intermittenti o colori che imitano i segnali possono sottrarre attenzione a ciò che conta davvero: limiti di velocità, precedenze, attraversamenti pedonali, indicazioni di pericolo. Per questo la norma vieta espressamente ogni forma di pubblicità che possa essere confusa con i segnali o che ne riduca la visibilità, soprattutto in prossimità di intersezioni, scuole, attraversamenti e tratti critici.
Il tema è particolarmente attuale nelle aree urbane, dove la densità di impianti pubblicitari si somma alla presenza di nuova segnaletica dedicata alla moderazione della velocità e alla protezione degli utenti vulnerabili. Basti pensare alle zone 30 e alle aree scolastiche, dove la chiarezza dei segnali e la riduzione delle distrazioni sono essenziali per adeguare la guida alle nuove regole: un eccesso di cartellonistica commerciale può rendere meno immediata la percezione dei limiti e delle precedenze. Per chi guida, un buon riferimento è imparare a leggere correttamente la segnaletica delle zone 30 e delle aree scolastiche, mantenendo l’attenzione sui segnali ufficiali e non sui messaggi pubblicitari.
Se, ad esempio, lungo un viale urbano è presente un grande impianto luminoso poco prima di un incrocio regolato da semaforo e attraversamento pedonale, il conducente che si lascia attrarre dal messaggio pubblicitario rischia di non cogliere per tempo il cambio di fase del semaforo o la presenza di pedoni in attraversamento. L’articolo 23, imponendo limiti di posizione, dimensione e luminosità, ha proprio la funzione di ridurre questi scenari di rischio, ricordando che la strada non è uno spazio neutro per la comunicazione commerciale, ma un ambiente regolato in cui la priorità resta la sicurezza di chi guida, cammina o pedala.