Cerca

Chi può accertare le violazioni di sosta e fermata?

Guida ai soggetti competenti ad accertare le violazioni di sosta e fermata, ai loro poteri di rimozione e alle modalità di contestazione delle multe

Chi può fare le multe per sosta e fermata: ruoli e poteri degli accertatori
diEzio Notte

Capire chi può davvero accertare una violazione di sosta o fermata è fondamentale per valutare la legittimità di un verbale e, se necessario, impostare correttamente un eventuale ricorso. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quali figure sono abilitate alla prevenzione e all’accertamento delle infrazioni, quali poteri hanno in materia di sosta e fermata, quando possono disporre la rimozione del veicolo e come devono redigere i verbali. In questo articolo analizziamo, con taglio pratico ma rigoroso, le norme che regolano i poteri degli organi di polizia, degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo del trasporto pubblico, e cosa può fare l’automobilista se ritiene che la multa sia stata elevata da un soggetto non competente.

Figure abilitate a prevenire e accertare le violazioni di sosta

Il punto di partenza per capire chi può accertare una violazione di sosta o fermata è l’elenco degli organi cui è affidato l’espletamento dei servizi di polizia stradale. L’articolo 12 del Codice della Strada individua, in via principale, la Polizia Stradale, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, oltre ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale. Questi soggetti svolgono attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, comprese quindi le infrazioni relative a fermata e sosta. La loro competenza è generale, nei limiti del territorio di riferimento per i corpi locali, e non richiede ulteriori provvedimenti specifici per poter elevare verbali di sosta vietata o irregolare.

Accanto agli organi di polizia, lo stesso articolo prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possano essere svolti anche da altro personale, purché in presenza di determinati requisiti. Il comma 3 stabilisce che tali funzioni possono essere attribuite, previo superamento di un esame di qualificazione, al personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANAS e di altri enti indicati. Inoltre, il personale degli uffici competenti in materia di viabilità di regioni, province e comuni può accertare violazioni commesse sulle strade di proprietà dell’ente da cui dipende, così come i cantonieri e il personale delle ferrovie e tramvie, limitatamente alle strade o tratti affidati alla loro sorveglianza.

Questa struttura evidenzia come il Codice distingua tra organi di polizia stradale in senso stretto e personale tecnico o di vigilanza che, se adeguatamente qualificato, può svolgere funzioni di prevenzione e accertamento. In materia di sosta e fermata, ciò significa che non solo l’agente di polizia municipale o la pattuglia della Polizia Stradale possono elevare un verbale, ma anche figure che operano sulla rete viaria con compiti di controllo e manutenzione, purché rientrino nelle categorie previste e agiscano nell’ambito territoriale e funzionale loro attribuito. La legittimità dell’accertamento dipende quindi sia dalla qualifica del soggetto, sia dal luogo e dal tipo di violazione contestata.

Un ulteriore tassello è rappresentato dalle norme specifiche sulla sosta e sulla fermata. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce arresto, fermata e sosta, precisando che la fermata è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca invece i casi in cui fermata e sosta sono vietate, ad esempio in corrispondenza di passaggi a livello, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali o in prossimità delle intersezioni. Chi è abilitato all’accertamento può quindi contestare le violazioni di queste disposizioni, applicando le sanzioni previste, sempre nel rispetto dei limiti di competenza fissati dal Codice.

Compiti e limiti degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo

Una disciplina specifica riguarda gli ausiliari del traffico e il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico. L’articolo 12-bis del Codice della Strada stabilisce che, con provvedimento del sindaco, possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi. Tali funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali o a dipendenti di società, pubbliche o private, che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi. Inoltre, lo stesso articolo prevede che analoghe funzioni possano essere conferite a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse all’espletamento di tali attività.

Il Codice richiede che questo personale sia nominativamente designato con il provvedimento del sindaco, dopo aver verificato l’assenza di precedenti o pendenze penali e l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle mansioni, tali soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Questo aspetto è essenziale: la loro capacità di accertare violazioni e redigere verbali non deriva da una generica appartenenza a una società di gestione della sosta, ma da una specifica investitura formale e da requisiti di idoneità. Senza il provvedimento sindacale e la designazione nominativa, il personale non può esercitare i poteri previsti dall’articolo 12-bis.

Lo stesso articolo prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento possano essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questo personale, oltre alle funzioni in materia di sosta, sono attribuite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In pratica, gli ispettori del trasporto pubblico possono intervenire, ad esempio, su veicoli che intralciano le corsie riservate agli autobus o le fermate, sempre nei limiti delle aree e delle funzioni loro conferite.

Il perimetro dei poteri degli ausiliari e del personale ispettivo è quindi definito da due elementi: l’ambito territoriale e funzionale (aree di sosta affidate, corsie e strade del servizio di linea) e il tipo di violazioni (sosta e fermata, oltre alla circolazione sulle corsie interessate). L’articolo 12-bis precisa che a questo personale è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. È inoltre riconosciuto il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza, equiparando di fatto, in tali ambiti, il loro operato a quello degli organi di polizia stradale.

Quali violazioni di sosta e fermata possono essere contestate

Per comprendere quali violazioni di sosta e fermata possano essere contestate dagli organi competenti, è necessario richiamare il contenuto degli articoli che disciplinano queste manovre. L’articolo 157 definisce le modalità corrette di arresto, fermata e sosta, imponendo, ad esempio, che il veicolo sia collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, e che, in assenza di marciapiede rialzato, sia lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. La violazione di tali prescrizioni può dar luogo a sanzioni, accertabili dagli organi di polizia e dal personale abilitato, in quanto rientrano nelle norme generali su fermata e sosta.

L’articolo 158 elenca in modo dettagliato i casi di divieto di fermata e di sosta, come la sosta in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello, nelle gallerie, sui dossi e nelle curve, in prossimità dei segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, sulle corsie di canalizzazione, sui passaggi pedonali e ciclabili, sui marciapiedi e negli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici o alla ricarica degli stessi. Lo stesso articolo prevede ulteriori divieti specifici per la sosta, come allo sbocco dei passi carrabili o dove venga impedito l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta. Ogni violazione di questi divieti costituisce illecito amministrativo e può essere oggetto di verbale da parte dei soggetti legittimati.

L’articolo 12-bis, nel conferire poteri agli ausiliari del traffico e al personale ispettivo, richiama espressamente le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158. Ciò significa che, nell’ambito delle aree di sosta regolamentata o a pagamento e delle corsie e strade del servizio di linea, tali figure possono contestare tutte le violazioni relative alla disciplina della sosta e della fermata, nonché quelle previste dall’articolo 7 in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati (ad esempio, limitazioni e condizioni di sosta stabilite dai comuni). La loro competenza non è quindi limitata alle sole soste non pagate, ma si estende a tutte le violazioni di sosta e fermata previste dalle norme richiamate, purché commesse negli ambiti loro affidati.

È importante sottolineare che la possibilità di contestare una violazione dipende anche dalla corretta individuazione del luogo e del tipo di divieto. Ad esempio, la sosta in un’area dove il segnale orizzontale delimita gli stalli di sosta o la sosta riservata, come previsto dall’articolo 40 sui segnali orizzontali, può essere oggetto di accertamento se il veicolo non rispetta le modalità indicate dalla segnaletica. Allo stesso modo, la sosta in corrispondenza di dispositivi o interventi sull’infrastruttura destinati a impedire la sosta, qualificati come segnali complementari dall’articolo 42, può integrare una violazione delle norme sulla sosta vietata. Gli organi competenti devono quindi valutare la situazione concreta alla luce delle disposizioni del Codice e della segnaletica presente.

Poteri di rimozione e redazione dei verbali

Oltre alla semplice contestazione della violazione, il Codice della Strada prevede, in determinati casi, il potere di disporre la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo, nonché nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio. La rimozione è inoltre prevista quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

Lo stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione, il blocco del veicolo mediante apposito attrezzo applicato alle ruote, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. La rimozione e il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di sosta, secondo le norme del titolo VI. L’articolo 215 del Codice della Strada precisa che, quando è prevista la sanzione accessoria della rimozione, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in luoghi appositi, con indicazione dell’applicazione della sanzione nel verbale di contestazione notificato.

L’articolo 12-bis attribuisce espressamente al personale ausiliario e ispettivo il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, e conferisce loro il potere di contestazione, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Ciò significa che, ad esempio, un ausiliario del traffico regolarmente designato può non solo elevare un verbale per sosta vietata in un’area di sosta regolamentata, ma anche disporre la rimozione del veicolo se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 159 e dall’ordinanza dell’ente proprietario della strada. Il verbale redatto da tali soggetti ha piena efficacia, in quanto essi rivestono la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle mansioni.

La redazione del verbale di accertamento segue le regole generali previste dal Codice per le sanzioni amministrative, che comprendono l’indicazione degli estremi della violazione, del luogo, del tempo, del soggetto trasgressore e del veicolo, nonché dell’organo accertatore. Quando è applicata la rimozione o il blocco, l’articolo 215 richiede che ciò sia espressamente indicato nel verbale notificato. La corretta compilazione del verbale è essenziale sia per la validità della sanzione, sia per consentire al destinatario di esercitare il diritto di difesa, potendo comprendere con chiarezza la natura della violazione contestata e l’identità del soggetto che l’ha accertata.

Come contestare una multa se l’accertatore non era competente

Quando un conducente ritiene che la multa per sosta o fermata sia stata elevata da un soggetto privo di competenza, il primo passo è verificare, alla luce delle norme richiamate, se l’accertatore rientra tra le figure abilitate. Occorre considerare se si tratti di un organo di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12, di personale tecnico o di vigilanza abilitato dallo stesso articolo, oppure di personale ausiliario o ispettivo designato ai sensi dell’articolo 12-bis. È inoltre necessario valutare se la violazione sia avvenuta in un’area o su una corsia rientrante negli ambiti oggetto di affidamento o di competenza del soggetto che ha redatto il verbale, e se la violazione rientri tra quelle previste dagli articoli 7, 157 e 158.

Se, dall’esame del verbale e delle circostanze, emergono dubbi sulla legittimazione dell’accertatore, il conducente può far valere tali profili nell’ambito degli strumenti di tutela previsti dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative del Codice della Strada. La contestazione può riguardare, ad esempio, il fatto che il soggetto non appartenga a una delle categorie indicate dall’articolo 12, che non risulti designato nominativamente dal sindaco ai sensi dell’articolo 12-bis, oppure che abbia operato al di fuori dell’ambito territoriale o funzionale per cui era stato abilitato. In tali casi, la carenza di competenza può incidere sulla validità dell’accertamento e del verbale.

Un altro profilo che può essere oggetto di contestazione riguarda l’esercizio dei poteri di rimozione. Se la rimozione è stata disposta da un soggetto non rientrante tra gli organi di polizia di cui all’articolo 12, o da personale ausiliario che ha operato al di fuori degli ambiti di affidamento previsti dall’articolo 12-bis, si può sostenere che non ricorressero i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria prevista dagli articoli 159 e 215. Anche in questo caso, la verifica della competenza soggettiva e delle condizioni oggettive (luogo, tipo di divieto, presenza di ordinanza e segnaletica) è centrale per valutare la legittimità del provvedimento.

La disciplina del Codice della Strada, nel riconoscere ampi poteri di prevenzione e accertamento a diverse figure, richiede che tali poteri siano esercitati nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalle norme. L’automobilista che si trovi destinatario di una multa per sosta o fermata può quindi, attraverso un’attenta lettura del verbale e un confronto con le disposizioni degli articoli 12, 12-bis, 157, 158, 159 e 215, valutare se l’accertamento sia stato effettuato da un soggetto competente e se le condizioni per l’eventuale rimozione fossero effettivamente presenti. In presenza di irregolarità, la contestazione della multa può fondarsi proprio sulla violazione di queste regole, richiamando le norme del Codice che disciplinano in modo puntuale chi può accertare le violazioni di sosta e fermata e con quali poteri.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.