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Chi può circolare in autostrada e chi è escluso?

Spiegazione delle regole del Codice della Strada su chi può accedere alle autostrade, con esclusioni, limiti di velocità, carico e condizioni di sicurezza dei veicoli

Chi può circolare in autostrada e chi è escluso?
diEzio Notte

Capire chi può circolare in autostrada e chi, invece, ne è escluso è fondamentale sia per la sicurezza sia per evitare sanzioni. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso condizioni, limitazioni e divieti, individuando le categorie di veicoli ammesse, quelle vietate e le regole legate al carico, alle dimensioni e ai comportamenti consentiti nelle pertinenze autostradali.

Quali strade seguono le regole dell’articolo 175

Per prima cosa è importante chiarire a quali strade si applicano le regole sulla circolazione in autostrada. Il comma 1 dell’articolo 175 del Codice della Strada stabilisce che le sue norme, insieme a quelle dell’art. 176, si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e segnalate con apposita segnaletica di inizio e fine. Questo significa che non solo le autostrade “classiche”, ma anche alcune arterie particolarmente importanti possono essere soggette alle stesse limitazioni, purché correttamente indicate dalla segnaletica.

Per comprendere meglio il perimetro di applicazione, è utile richiamare la classificazione delle strade prevista dall’art. 2, che definisce l’autostrada come strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, con almeno due corsie di marcia per senso di marcia, corsia di emergenza o banchina pavimentata, priva di intersezioni a raso e accessi privati, recintata e riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, con appositi segnali di inizio e fine. Le strade extraurbane principali, sempre secondo lo stesso articolo, sono anch’esse a carreggiate indipendenti, con almeno due corsie per senso di marcia, senza intersezioni a raso e riservate a determinate categorie di veicoli a motore.

Questa impostazione normativa evidenzia come autostrade e strade extraurbane principali siano infrastrutture progettate per una circolazione veloce e continua, con standard di sicurezza elevati e accesso limitato a specifiche categorie di veicoli. Proprio per questo, l’art. 175 introduce una serie di condizioni e divieti che mirano a mantenere omogenee le prestazioni dei veicoli in transito, riducendo il rischio di incidenti dovuti a differenze troppo marcate di velocità, massa o caratteristiche tecniche tra i mezzi che percorrono queste strade.

Un ulteriore elemento da considerare è il ruolo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Il comma 1 dell’art. 175 richiama infatti la possibilità che altre strade, oltre alle autostrade e alle extraurbane principali, siano assoggettate alle stesse regole tramite decreto ministeriale e relativa segnaletica. In pratica, il conducente deve sempre prestare attenzione ai segnali di inizio e fine autostrada o strada extraurbana principale, nonché ad eventuali indicazioni che estendano le limitazioni dell’art. 175 ad altri tratti, perché è proprio la segnaletica a rendere operative queste norme lungo il percorso.

Veicoli ammessi alla circolazione in autostrada

L’art. 175 non elenca in modo diretto i veicoli ammessi, ma individua quelli esclusi; di conseguenza, sono ammessi alla circolazione in autostrada e sulle strade soggette a questo articolo tutti i veicoli a motore che non rientrano nelle categorie vietate e che rispettano le condizioni tecniche e di sicurezza previste dal Codice della Strada. In termini pratici, si tratta dei veicoli a motore idonei alla circolazione, dotati di pneumatici, con caratteristiche costruttive e funzionali conformi e con prestazioni adeguate ai limiti minimi di velocità fissati dal regolamento, richiamati al comma 4 dello stesso articolo.

Il comma 4 dell’art. 175 prevede infatti che nel regolamento siano fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per determinate categorie di veicoli. Questo aspetto è fondamentale: non basta che il veicolo sia omologato e in regola con la carta di circolazione, ma deve anche essere in grado di mantenere una velocità minima ritenuta compatibile con il flusso di traffico tipico di queste infrastrutture, evitando situazioni di pericolo dovute a mezzi troppo lenti rispetto alla corrente veicolare.

Un’altra condizione implicita per l’ammissione riguarda lo stato del veicolo. Il comma 2, lettera h), vieta la circolazione dei veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Ne deriva che, per poter circolare in autostrada, il mezzo deve essere in buone condizioni di manutenzione, con pneumatici idonei e dispositivi di equipaggiamento funzionanti, in coerenza anche con quanto previsto dall’art. 72 sui dispositivi obbligatori dei veicoli a motore. Un veicolo formalmente ammesso ma in condizioni tali da costituire pericolo può essere di fatto escluso dalla circolazione su queste strade.

Va inoltre ricordato che le esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 175 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada, o da essi autorizzati, come stabilito dal comma 3. Questo significa che mezzi di servizio, manutenzione o controllo, pur rientrando talvolta in categorie altrimenti vietate, possono circolare in autostrada se utilizzati per finalità connesse alla gestione dell’infrastruttura e debitamente autorizzati dall’ente proprietario.

Veicoli esclusi: bici, ciclomotori, macchine agricole e altri casi

Il cuore dell’art. 175 è rappresentato dall’elenco dei veicoli per i quali la circolazione in autostrada e sulle altre strade indicate al comma 1 è espressamente vietata. Il comma 2 stabilisce innanzitutto il divieto per velocipedi e ciclomotori, nonché per i motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³ se a motore termico, o di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e per le motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico. Si tratta di veicoli generalmente poco prestazionali, non adatti alle velocità tipiche dell’autostrada e quindi potenzialmente pericolosi in un contesto di traffico veloce.

La stessa norma esclude poi “altri motoveicoli” di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, con l’eccezione dei tricicli destinati al trasporto di persone, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, con al massimo un passeggero oltre al conducente. Questa formulazione mira a garantire che, tra i motoveicoli, possano accedere alle autostrade solo quelli con caratteristiche di potenza, massa e stabilità adeguate, escludendo mezzi troppo leggeri o poco stabili che potrebbero risultare vulnerabili alle alte velocità o alle turbolenze generate dai veicoli pesanti.

Il legislatore interviene anche sulle macchine agricole e sulle macchine operatrici, vietandone la circolazione sulle autostrade e sulle strade soggette all’art. 175, come indicato alla lettera d) del comma 2. Si tratta di veicoli concepiti per impieghi specifici, spesso lenti e ingombranti, che non si conciliano con le esigenze di scorrimento e sicurezza delle infrastrutture ad alta velocità. Il comma 3 precisa tuttavia che l’esclusione relativa alle macchine operatrici-gru, come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali, introducendo quindi una deroga mirata per particolari mezzi di lavoro su determinate tipologie di strada.

Accanto a queste categorie, l’art. 175 vieta la circolazione di veicoli non muniti di pneumatici (lettera c), di veicoli con carico disordinato o non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti (lettera e), di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto se trasportano materie suscettibili di dispersione (lettera f), di veicoli il cui carico o le cui dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, salvo i casi di trasporti eccezionali disciplinati dall’art. 10 (lettera g), nonché di veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato (lettera i). In tutti questi casi, il divieto nasce dall’esigenza di evitare situazioni di pericolo legate alla perdita di carico, all’ingombro eccessivo o alla scarsa stabilità del veicolo.

Limitazioni legate al carico, alle dimensioni e alla sicurezza

Le limitazioni relative al carico e alle dimensioni dei veicoli in autostrada non si esauriscono nell’elenco dei divieti, ma si collegano a un quadro più ampio di regole sulla massa complessiva e sulla corretta sistemazione delle merci. L’art. 175, al comma 2, lettere e), f), g) e i), vieta la circolazione di veicoli con carico disordinato, non solidamente assicurato, sporgente oltre i limiti consentiti, suscettibile di dispersione se trasportato su veicoli non stagni e scoperti, o che superi i limiti dimensionali e di massa previsti dagli articoli 61 e 62, salvo le deroghe per i trasporti eccezionali. Queste prescrizioni mirano a prevenire incidenti dovuti alla caduta di oggetti sulla carreggiata o alla perdita di controllo del mezzo per squilibri di carico.

In parallelo, l’art. 167 disciplina i trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi, stabilendo che non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e prevedendo specifiche sanzioni in caso di eccedenza. Sebbene questa norma si applichi in generale alla circolazione su tutte le strade, assume particolare rilievo in autostrada, dove velocità elevate e masse eccessive possono amplificare le conseguenze di un incidente. Il rispetto della massa autorizzata e dei limiti dimensionali è quindi una condizione essenziale per poter circolare in sicurezza sulle infrastrutture disciplinate dall’art. 175.

Un altro profilo di sicurezza riguarda lo stato del veicolo e dei suoi equipaggiamenti. Come già ricordato, la lettera h) del comma 2 dell’art. 175 vieta la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possano costituire pericolo. Questo si collega alle prescrizioni dell’art. 72, che impone la presenza di dispositivi di illuminazione, segnalazione, scarico, segnalazione acustica, retrovisori e pneumatici o sistemi equivalenti, nonché di altri dispositivi specifici per gli autoveicoli. Un veicolo che non rispetta tali requisiti, o che presenta pneumatici usurati o inadeguati, può essere ritenuto non idoneo alla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali.

Le conseguenze delle violazioni legate al carico sono particolarmente rilevanti. Il comma 13 dell’art. 175 prevede che chiunque violi le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre il comma 17 stabilisce che, accertate le violazioni dei commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, prestando la necessaria assistenza. In pratica, un carico non conforme o una massa eccessiva possono non solo comportare una multa, ma anche l’obbligo immediato di lasciare l’autostrada, proprio per ripristinare condizioni di sicurezza accettabili per tutti gli utenti.

Domande frequenti su casi particolari e controlli

Un dubbio ricorrente riguarda la presenza di pedoni e animali in autostrada. Il comma 6 dell’art. 175 stabilisce che è vietata la circolazione di pedoni e animali, fatta eccezione per le aree di servizio e di sosta, dove gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi; lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti di richiesta di soccorso. Questo significa che, al di fuori di situazioni di emergenza o delle aree appositamente attrezzate, l’accesso di pedoni e animali alla carreggiata autostradale è sempre vietato, proprio per l’elevato rischio connesso alle velocità in gioco.

Un altro tema riguarda le attività consentite nelle pertinenze autostradali. Il comma 7 dell’art. 175 vieta, sulle carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale, il traino di veicoli che non siano rimorchi, la richiesta o concessione di passaggi, lo svolgimento di attività commerciali o di propaganda non autorizzate e il campeggio al di fuori delle aree appositamente destinate. Le violazioni di queste disposizioni comportano sanzioni amministrative, con importi differenziati a seconda del tipo di condotta, e in alcuni casi anche sanzioni accessorie come il fermo amministrativo del veicolo.

Per quanto riguarda i controlli, il comma 17 dell’art. 175 prevede che, in caso di violazioni delle disposizioni sui veicoli esclusi o sui limiti minimi di velocità, gli organi di polizia impongano ai conducenti di abbandonare l’autostrada, fornendo assistenza per l’uscita. Inoltre, l’art. 43 stabilisce che tutti gli utenti della strada sono tenuti a ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico, le cui prescrizioni prevalgono sulla segnaletica e sulle norme di circolazione. In pratica, durante un controllo in autostrada, il conducente deve seguire immediatamente le indicazioni degli agenti, anche se comportano deviazioni o arresti non previsti dalla normale segnaletica.

Infine, è utile ricordare che l’art. 175 si coordina con l’art. 176, che disciplina i comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, vietando ad esempio l’inversione di marcia, la retromarcia sulle carreggiate e sulle corsie di emergenza, la circolazione impropria sulle corsie di emergenza e di variazione di velocità. Anche se queste norme riguardano più il “come” si circola che il “chi” può circolare, completano il quadro delle regole da rispettare per utilizzare in sicurezza le autostrade, insieme alle limitazioni di accesso e alle esclusioni previste dall’art. 175.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.