Cerca

Chi può fare le multe per divieto di sosta e fermata e con quali poteri?

Chi può elevare multe per divieto di sosta e fermata, quali violazioni può accertare, quando è possibile la rimozione del veicolo e come contestare le sanzioni

Chi può fare le multe per sosta e fermata: funzioni del personale ex Art. 12-bis CDS
Immagine generata con l’ausilio di AI

Capire chi può fare una multa per divieto di sosta o di fermata è fondamentale per ogni automobilista: dagli ausiliari del traffico alla polizia locale, il Codice della Strada disciplina in modo preciso chi è abilitato ai controlli, quali violazioni può accertare, quando può disporre la rimozione del veicolo e come il cittadino può difendersi in caso di contestazione ritenuta ingiusta. In questo articolo analizziamo in modo sistematico le norme sulla sosta e sulla fermata, collegandole ai poteri dei diversi soggetti che operano sul territorio.

Chi sono gli ausiliari e il personale abilitato ai controlli di sosta

Il punto di partenza per capire chi può controllare e sanzionare la sosta e la fermata è la disciplina generale degli organi di polizia stradale. L’articolo 12 del Codice della Strada individua innanzitutto i soggetti cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale: tra questi rientrano, in via principale, la Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma anche la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i corpi di polizia provinciale e municipale, nonché altri funzionari e corpi indicati dalla norma. Questi soggetti hanno poteri generali di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, compresi quindi i divieti di sosta e fermata.

Accanto a questi organi, il Codice prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possano essere svolti anche da altro personale specificamente qualificato. Lo stesso articolo 12 stabilisce che, previo superamento di un esame di qualificazione, tali funzioni possono essere attribuite al personale di vari enti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, uffici viabilità di regioni, province e comuni, cantonieri, personale ferroviario, ecc.), entro limiti territoriali e funzionali ben precisi. Questo significa che, in materia di sosta, non operano solo le forze di polizia in senso stretto, ma anche figure tecniche che, quando accertano una violazione, agiscono come organi di polizia stradale nei limiti fissati dalla legge.

Un ruolo particolare è attribuito agli ausiliari della sosta e del traffico. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina infatti la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, prevedendo che, con provvedimento del sindaco, possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi. A questi soggetti, durante lo svolgimento delle mansioni, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

Lo stesso articolo 12-bis prevede inoltre che analoghe funzioni possano essere conferite a dipendenti comunali, di aziende municipalizzate o di imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, per le violazioni di sosta o fermata connesse alle loro attività. Ancora, le funzioni possono essere attribuite al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, con specifico riferimento alle corsie e strade dove transitano i veicoli in servizio di linea. In questo modo il Codice costruisce una rete articolata di soggetti abilitati ai controlli, che va ben oltre la sola polizia municipale, ma sempre entro i confini e le modalità fissate dalla legge.

Quali violazioni di sosta e fermata possono accertare

Per comprendere quali violazioni di sosta e fermata possano essere accertate dai diversi soggetti abilitati, occorre richiamare le norme che definiscono arresto, fermata e sosta e quelle che stabiliscono i divieti. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce arresto, fermata e sosta, precisando che la fermata è una sospensione temporanea della marcia, di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. La stessa norma detta regole su come posizionare il veicolo in fermata o sosta, sulle distanze dai margini della carreggiata e sugli obblighi di segnalazione nei luoghi a tempo limitato.

Il cuore dei divieti è però contenuto nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate. La norma vieta, ad esempio, la fermata e la sosta in corrispondenza di passaggi a livello, nelle gallerie, sui dossi e nelle curve, in prossimità di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, sui passaggi pedonali e ciclabili, sui marciapiedi, negli spazi riservati ai veicoli elettrici o alla loro ricarica. Inoltre, vieta la sosta allo sbocco dei passi carrabili, davanti ai cassonetti dei rifiuti, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Gli ausiliari e il personale abilitato ai controlli di sosta possono accertare le violazioni previste da queste norme nei limiti delle funzioni loro conferite. L’articolo 12-bis stabilisce che al personale designato è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite. Ciò significa che, nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento oggetto di affidamento, gli ausiliari possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta, comprese quelle relative al mancato rispetto dei divieti di fermata e sosta previsti dall’articolo 158, quando rientrano nel loro ambito operativo.

La stessa disposizione precisa che, per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico e per quello addetto alla raccolta dei rifiuti o alla pulizia delle strade, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta si esercitano sulle corsie e strade ove transitano i veicoli in servizio di linea o nelle aree funzionali alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti. Inoltre, il personale delle società di gestione dei parcheggi può accertare violazioni relative alla sosta o fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per le manovre necessarie a fruire degli stalli regolamentati. In sintesi, la possibilità di accertare una violazione di divieto di sosta o fermata dipende sia dal tipo di violazione previsto dagli articoli 157 e 158, sia dall’ambito territoriale e funzionale in cui opera il singolo soggetto abilitato.

Poteri di contestazione, verbale e rimozione veicoli

Una volta chiarito chi può accertare le violazioni di sosta e fermata, è essenziale capire quali poteri concreti abbiano questi soggetti in termini di contestazione, redazione del verbale e rimozione dei veicoli. L’articolo 12-bis stabilisce che al personale ausiliario è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. La stessa norma attribuisce a tale personale il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza, equiparandolo, sotto questo profilo, agli organi di polizia stradale.

L’articolo 159 disciplina in modo specifico la rimozione e il blocco dei veicoli. Esso prevede che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongano la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato da apposito pannello, nonché nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio. La rimozione può essere disposta anche quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione di disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

La rimozione e il blocco del veicolo costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni richiamate, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 159. L’articolo 215 del Codice della Strada precisa poi che, quando è prevista la sanzione accessoria della rimozione, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in luoghi appositi, con indicazione della sanzione accessoria nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’articolo 201. Il veicolo è restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.

Per quanto riguarda la contestazione e la formazione del verbale, le regole generali del Codice prevedono che l’agente accertatore rediga un verbale di contestazione, che può essere immediata o differita, e che tale verbale costituisce il presupposto per l’attività sanzionatoria successiva. L’articolo 12-bis chiarisce che, nel caso degli ausiliari, l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale, attraverso gli uffici o comandi preposti, cui spetta anche l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato del personale. In questo modo si garantisce che il potere di accertamento esercitato dagli ausiliari si inserisca in un quadro amministrativo controllato e coordinato dall’ente locale.

Differenze tra polizia locale e personale ausiliario

Le differenze tra polizia locale e personale ausiliario in materia di divieto di sosta e fermata emergono chiaramente dal confronto tra l’articolo 12 e l’articolo 12-bis. La polizia municipale rientra tra gli organi di polizia stradale cui spetta, in via generale, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, con poteri che non si limitano alla sosta ma si estendono a tutte le violazioni del Codice della Strada. Gli agenti di polizia locale possono quindi accertare infrazioni di ogni tipo, disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall’articolo 159, effettuare controlli su circolazione, documenti, velocità e così via, nell’ambito del territorio di competenza.

Il personale ausiliario disciplinato dall’articolo 12-bis, invece, ha competenze più circoscritte e legate alla sosta e alla fermata. Le funzioni di prevenzione e accertamento riguardano “tutte le violazioni in materia di sosta” nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, e le violazioni di sosta o fermata connesse a specifiche attività (raccolta rifiuti, pulizia strade, trasporto pubblico). Inoltre, il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 è limitato agli ambiti oggetto di affidamento, e non si estende all’intero territorio comunale.

Un’altra differenza rilevante riguarda la formazione e la qualifica. Il personale ausiliario deve essere nominativamente designato con provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo aver effettuato e superato un’adeguata formazione; durante lo svolgimento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Gli agenti di polizia locale, invece, appartengono a corpi o servizi di polizia municipale, con un inquadramento e un percorso formativo propri del ruolo di polizia, che li abilita a un ventaglio più ampio di funzioni di controllo e intervento sulla circolazione.

Infine, sul piano operativo, la polizia locale può intervenire su qualsiasi violazione del Codice della Strada rilevata nel territorio di competenza, mentre il personale ausiliario è vincolato alle aree e alle materie indicate nel provvedimento di conferimento delle funzioni. Ciò significa che, per una multa di divieto di sosta o fermata, è importante verificare non solo la norma violata (ad esempio l’articolo 158), ma anche se il soggetto che ha redatto il verbale operava entro l’ambito territoriale e funzionale previsto dalla legge e dal provvedimento comunale, come delineato dall’articolo 12-bis.

Come contestare una multa per divieto di sosta

Quando si riceve una multa per divieto di sosta o fermata, il Codice della Strada prevede strumenti di tutela che consentono al cittadino di far valere le proprie ragioni. Le norme generali sulla contestazione e sulla notificazione del verbale stabiliscono che l’accertamento della violazione può essere contestato immediatamente o notificato successivamente, e che la notificazione deve avvenire entro termini precisi, decorso inutilmente il quale l’obbligo di pagare la sanzione si estingue. In caso di violazioni accertate mediante apparecchi di rilevamento a distanza, come per i divieti di fermata e sosta o per l’accesso non autorizzato a ZTL e aree pedonali, la procedura segue regole specifiche, soprattutto quando il veicolo è intestato a soggetti pubblici.

Il cittadino che ritiene ingiusta una multa per divieto di sosta può utilizzare i rimedi previsti dal sistema sanzionatorio amministrativo del Codice, che comprendono, in via generale, la possibilità di proporre ricorso al prefetto o di adire l’autorità giudiziaria competente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme di riferimento. Nel caso in cui alla violazione consegua anche una sanzione accessoria, come l’obbligo di ripristino dei luoghi o la rimozione di opere abusive, l’articolo 211 del Codice della Strada prevede che il ricorso contro la sanzione pecuniaria si estenda automaticamente anche alla sanzione accessoria, con un’unica valutazione da parte dell’autorità competente.

Nel caso specifico delle violazioni di sosta e fermata, può essere rilevante anche verificare la correttezza della segnaletica e delle ordinanze che disciplinano la sosta, soprattutto quando la rimozione del veicolo è stata disposta in base a un’ordinanza dell’ente proprietario della strada che qualifica la sosta come grave intralcio o pericolo, come previsto dall’articolo 159. In presenza di irregolarità nella segnaletica o nella procedura di accertamento, tali elementi possono essere fatti valere nell’ambito del ricorso, chiedendo l’annullamento del verbale o della sanzione accessoria.

È importante ricordare che, per le multe elevate dal personale ausiliario, l’articolo 12-bis attribuisce all’amministrazione comunale la competenza sull’attività sanzionatoria successiva al verbale e sulla verifica dell’operato del personale. Ciò significa che eventuali contestazioni possono riguardare anche il rispetto dei limiti di competenza territoriale e funzionale degli ausiliari, come ad esempio l’area effettivamente oggetto di affidamento o la connessione della violazione con le attività di gestione della sosta, del trasporto pubblico o della raccolta rifiuti. In ogni caso, la disciplina concreta della procedura di ricorso e dei termini applicabili dipende dalle disposizioni generali del sistema sanzionatorio del Codice e dalle norme che regolano il rapporto tra verbale, sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale