Chi può fare le multe per divieto di sosta in città?
Chi può elevare multe per divieto di sosta in città, ruolo degli ausiliari della sosta e casi in cui è possibile la rimozione dei veicoli
Capire chi può fare una multa per divieto di sosta in città è fondamentale per evitare contestazioni inutili e, soprattutto, per conoscere i propri diritti e doveri quando si parcheggia o si ferma il veicolo. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quali sono gli organi competenti, quali poteri hanno gli ausiliari della sosta e del traffico, in quali ambiti possono accertare le violazioni relative a fermata e sosta e chi può disporre la rimozione dei veicoli. In questo articolo analizziamo questi profili, con un taglio divulgativo ma rigoroso, facendo riferimento diretto alle norme vigenti.
Quali sono gli organi di polizia stradale e le loro competenze
Per capire chi può elevare una multa per divieto di sosta, occorre partire dalla definizione degli organi di polizia stradale. L’elenco è contenuto nell’articolo 12 del Codice della Strada, che individua i soggetti cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Tra questi rientrano, in via principale, la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma anche la stessa Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, oltre ad altri funzionari specificamente indicati. Questi soggetti sono legittimati a prevenire e accertare le violazioni in materia di circolazione, compresi i divieti di fermata e sosta.
Lo stesso articolo 12 precisa che, oltre agli organi principali, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possono essere svolti anche da altro personale, purché qualificato secondo le modalità previste dal regolamento. Si tratta, ad esempio, di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANAS o degli uffici competenti in materia di viabilità di regioni, province e comuni, limitatamente alle strade di rispettiva competenza. Questo significa che, in ambito urbano, non solo la polizia municipale ma anche altri soggetti tecnici possono intervenire per accertare violazioni legate alla circolazione e all’uso della strada, inclusa la sosta irregolare, quando rientra nelle loro attribuzioni.
Un altro tassello importante è rappresentato dagli obblighi che gravano sugli utenti nei confronti di questi funzionari e agenti. L’articolo 192 del Codice della Strada stabilisce che chi circola è tenuto a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali e agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti di segnale distintivo. I conducenti devono inoltre esibire, a richiesta, i documenti di circolazione e di guida. Questo quadro conferma che gli organi di polizia stradale hanno non solo il potere di accertare le violazioni, ma anche di controllare i veicoli e i documenti, potendo quindi procedere alla contestazione di divieti di sosta e fermata.
Le competenze degli organi di polizia stradale si inseriscono nel più ampio principio generale di sicurezza della circolazione. L’articolo 140 del Codice della Strada stabilisce infatti che tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. Le norme su fermata e sosta, così come i poteri di controllo e sanzione degli organi di polizia, sono funzionali proprio a questo obiettivo: evitare che un veicolo parcheggiato in modo scorretto crei situazioni di rischio o blocchi il flusso del traffico, specie in ambito urbano dove gli spazi sono più limitati.
È importante ricordare che la disciplina della sosta nei centri abitati è strettamente collegata ai poteri dei comuni. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni, tramite ordinanza del sindaco, la possibilità di regolamentare la circolazione nei centri abitati, stabilendo aree di sosta, spazi riservati a determinate categorie di veicoli e fasce di sosta a pagamento. Gli organi di polizia municipale e gli altri soggetti legittimati operano quindi in un quadro regolatorio definito a livello locale, ma sempre nel rispetto delle norme generali del Codice, potendo accertare e sanzionare le violazioni dei divieti di sosta stabiliti dalla segnaletica e dalle ordinanze comunali.
Ruolo e poteri degli ausiliari della sosta e del traffico
Accanto agli organi di polizia stradale in senso stretto, il Codice prevede figure specifiche dedicate alla gestione della sosta e, in parte, del traffico, spesso indicate come ausiliari della sosta o del traffico. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 12-bis del Codice della Strada, che regola la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Questa norma consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi.
Lo stesso articolo 12-bis prevede che tali funzioni possano essere attribuite anche a dipendenti comunali o di aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse alle attività svolte. Inoltre, le funzioni possono essere conferite al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, con estensione anche alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli di linea. In questo modo, il Codice riconosce un ruolo operativo a figure che, pur non essendo appartenenti ai corpi di polizia, concorrono al controllo della sosta in ambito urbano.
Un elemento centrale è la qualifica che questi soggetti assumono nello svolgimento delle loro mansioni. L’articolo 12-bis stabilisce che il personale designato dal sindaco, dopo la verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle funzioni attribuite. Ciò conferisce piena validità agli atti di accertamento delle violazioni, compresi i verbali per divieto di sosta o fermata, che vengono redatti e sottoscritti da tali ausiliari nell’ambito delle competenze loro conferite.
Lo stesso articolo precisa che al personale ausiliario è conferito il potere di contestare le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, ma solo entro gli ambiti oggetto di affidamento. Questo significa che gli ausiliari della sosta possono elevare multe per violazioni relative alla regolamentazione comunale della sosta (art. 7), alle modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli (art. 157) e ai divieti specifici di fermata e sosta (art. 158), purché la violazione avvenga nelle aree in cui è stata loro attribuita competenza. Fuori da tali ambiti, la competenza resta agli organi di polizia stradale.
Ambiti in cui gli ausiliari possono accertare sosta e fermata vietata
Per comprendere quando un ausiliario può effettivamente fare una multa per divieto di sosta in città, è essenziale analizzare gli ambiti di intervento definiti dal Codice. L’articolo 12-bis indica che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere conferite nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi. In pratica, si tratta delle zone in cui il comune ha istituito parcheggi a pagamento o regolamentati (ad esempio con disco orario o altre limitazioni), spesso gestiti da società esterne o da strutture comunali dedicate. In queste aree, gli ausiliari possono verificare il rispetto delle regole di sosta e contestare le violazioni.
La norma estende poi le funzioni di prevenzione e accertamento anche alle violazioni di sosta o fermata connesse alle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade, quando tali funzioni siano conferite a personale specifico. In questo caso, l’ambito è legato alle esigenze operative del servizio: ad esempio, veicoli in sosta vietata che impediscono il passaggio dei mezzi di raccolta o ostacolano la pulizia meccanizzata. Inoltre, per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, l’ambito riguarda le corsie e le strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea, con possibilità di accertare violazioni di circolazione, fermata e sosta che intralciano il servizio.
Gli articoli 157 e 158, richiamati dall’articolo 12-bis, definiscono il contenuto delle violazioni che gli ausiliari possono accertare. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce le nozioni di arresto, fermata e sosta, specificando, ad esempio, che la fermata è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca invece i casi in cui fermata e sosta sono vietate, come in corrispondenza di passaggi pedonali, marciapiedi, curve, intersezioni, passi carrabili e altri punti critici.
Poiché l’articolo 12-bis conferisce agli ausiliari il potere di contestare le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, ne deriva che essi possono accertare sia le violazioni delle regole generali di fermata e sosta, sia quelle derivanti da specifiche ordinanze comunali sulla regolamentazione della sosta nei centri abitati. Tuttavia, questo potere è sempre limitato agli ambiti territoriali e funzionali indicati nel provvedimento del sindaco: ad esempio, le aree di sosta a pagamento affidate alla loro gestione o le corsie riservate al trasporto pubblico. Al di fuori di tali ambiti, la competenza a rilevare il divieto di sosta resta in capo agli organi di polizia stradale individuati dall’articolo 12.
Rimozione veicoli: chi può disporla e in quali casi
La domanda su chi può fare una multa per divieto di sosta in città è spesso collegata a un altro tema molto sentito dagli automobilisti: chi può disporre la rimozione del veicolo e in quali situazioni. La disciplina è contenuta nell’articolo 159 del Codice della Strada, che regola la rimozione e il blocco dei veicoli. Questa norma prevede che la rimozione possa essere disposta quando ricorrono determinate condizioni, in particolare in presenza di violazioni delle norme sulla sosta che creano intralcio o pericolo per la circolazione, oppure in altri casi specifici previsti dal Codice e dal regolamento.
L’articolo 12-bis, già esaminato, stabilisce che al personale ausiliario della sosta e del traffico può essere conferito il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, ma solo entro gli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che, nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento gestite da tali soggetti, un ausiliario può non solo accertare il divieto di sosta, ma anche attivare la procedura di rimozione quando ne ricorrano i presupposti. Al di fuori di questi ambiti, la rimozione resta di competenza degli organi di polizia stradale e degli enti proprietari della strada, secondo quanto previsto dall’articolo 159.
La stessa norma sulla rimozione prevede che gli enti proprietari della strada siano autorizzati a concedere il servizio di rimozione dei veicoli, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere caratteristiche specifiche, aggiornabili con decreto del Ministro dei trasporti. Inoltre, in alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo mediante apposito dispositivo applicato alle ruote, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. In ogni caso, rimozione e blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria per la violazione principale.
L’articolo 159 prevede anche che gli organi di polizia possano procedere alla rimozione dei veicoli in sosta quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati. In tali casi, alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Questo conferma che il potere di rimozione non è limitato alle ipotesi di divieto di sosta “classico”, ma si estende a situazioni in cui il veicolo rappresenta un problema strutturale per la gestione della strada o della sicurezza. Per l’automobilista, ciò si traduce nella necessità di prestare attenzione non solo ai divieti segnalati, ma anche allo stato e al posizionamento del proprio veicolo nel tempo.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.