Chi può fare le multe per divieto di sosta nelle strisce blu?
Analisi dei poteri degli ausiliari del traffico nelle strisce blu, ambiti di competenza, rapporti con la polizia locale e strumenti di contestazione delle sanzioni
La gestione delle multe per divieto di sosta, in particolare negli stalli regolamentati o a pagamento (le cosiddette “strisce blu”), ruota attorno a una figura specifica prevista dal Codice della Strada: il personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, spesso indicato come ausiliari del traffico o della sosta. Comprendere chi può effettivamente elevare un verbale, in quali ambiti e con quali limiti, è fondamentale sia per gli automobilisti sia per gli operatori del settore, soprattutto nei contesti urbani dove la sosta regolamentata è uno strumento centrale di governo della mobilità.
Chi sono gli ausiliari del traffico e della sosta
Il Codice della Strada prevede espressamente la possibilità che il sindaco conferisca funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a personale diverso dagli organi di polizia stradale. L’istituto è disciplinato dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che consente di attribuire tali funzioni a dipendenti comunali, a dipendenti di società pubbliche o private che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi, nonché a personale di aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, quando le violazioni siano connesse all’espletamento di tali attività. Si tratta quindi di soggetti che, pur non essendo appartenenti ai corpi di polizia locale, possono essere legittimamente incaricati di controllare il rispetto delle regole di sosta.
Il conferimento delle funzioni non è automatico, ma richiede un provvedimento formale del sindaco, che deve individuare nominativamente il personale incaricato. Lo stesso articolo stabilisce che, prima del conferimento, occorre verificare l’assenza di precedenti o pendenze penali e garantire un’adeguata formazione, che deve essere effettivamente svolta e superata. Solo a queste condizioni il personale designato può operare come ausiliario del traffico o della sosta, assumendo un ruolo che incide direttamente sulla posizione giuridica degli utenti della strada, in particolare in relazione alle sanzioni amministrative per divieto di sosta o irregolarità negli stalli regolamentati.
Durante lo svolgimento delle mansioni, il personale incaricato ai sensi dell’articolo 12-bis riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Questo aspetto è rilevante perché attribuisce agli atti di accertamento una particolare forza probatoria e comporta, sul piano penale, una tutela rafforzata contro eventuali condotte di resistenza, oltraggio o violenza nei loro confronti. La qualifica di pubblico ufficiale, tuttavia, è limitata all’esercizio delle funzioni conferite: al di fuori di tali ambiti, il personale non può essere considerato equiparato agli organi di polizia stradale.
È importante sottolineare che le funzioni conferibili riguardano “tutte le violazioni in materia di sosta” nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, nonché le violazioni in materia di sosta o fermata connesse alle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade. In pratica, gli ausiliari del traffico e della sosta operano in un perimetro ben definito, legato alle aree e ai servizi per i quali è stato disposto l’affidamento o l’incarico, e non dispongono di una competenza generale su tutta la circolazione stradale.
Poteri di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
L’articolo 12-bis del Codice della Strada specifica che al personale designato è conferito il potere di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, con particolare riferimento alle infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158. L’articolo 7 disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, compresa la possibilità per i comuni di riservare spazi alla sosta, limitare o subordinare al pagamento la sosta stessa; l’articolo 157 definisce arresto, fermata e sosta, fissando le modalità corrette di posizionamento del veicolo; l’articolo 158 elenca i casi di divieto di fermata e sosta, tra cui numerose situazioni tipiche delle aree urbane.
Il personale incaricato può quindi accertare, ad esempio, la sosta in violazione della segnaletica che disciplina gli stalli a pagamento, la mancata osservanza delle modalità di sosta previste nelle aree predisposte, oppure la sosta in zone dove vige un divieto specifico ai sensi dell’articolo 158, come in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti pedonali, marciapiedi o spazi riservati. In tutti questi casi, l’ausiliario può procedere alla contestazione dell’infrazione, redigendo e sottoscrivendo il verbale di accertamento, che ha piena efficacia ai fini sanzionatori.
Il potere di accertamento si estende anche alla verifica del corretto utilizzo delle aree di sosta regolamentata, comprese le cosiddette “strisce blu”, in quanto rientrano nelle aree oggetto di affidamento per la sosta a pagamento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), che consente ai comuni di riservare spazi alla sosta e di disciplinarne l’uso. In tali contesti, l’ausiliario può rilevare, ad esempio, la sosta oltre il tempo consentito, l’assenza del titolo di pagamento o la sosta in stalli riservati a determinate categorie di veicoli, sempre nel rispetto dei limiti fissati dal provvedimento sindacale di designazione.
Oltre alla mera contestazione, l’articolo 12-bis del Codice della Strada attribuisce al personale incaricato anche il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. L’articolo 159 disciplina la rimozione e il blocco dei veicoli, prevedendo che gli organi di polizia dispongano la rimozione nei casi in cui la sosta costituisca grave intralcio o pericolo, o nei casi specificamente indicati, tra cui le violazioni degli articoli 157 e 158. Il richiamo operato dall’articolo 12-bis consente agli ausiliari, nei limiti delle aree affidate, di attivare la procedura di rimozione quando ricorrano le condizioni previste dal Codice.
Ambiti in cui gli ausiliari possono elevare verbali
Gli ambiti di operatività degli ausiliari del traffico e della sosta sono delineati in modo puntuale dall’articolo 12-bis del Codice della Strada. In primo luogo, il comma 1 prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta possano essere conferite “nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese”. Ciò significa che, nelle zone in cui il comune ha istituito stalli di sosta a pagamento o regolamentata (come le strisce blu), il personale designato può elevare verbali per ogni violazione delle regole di sosta previste, purché tali aree rientrino formalmente nell’affidamento.
In secondo luogo, lo stesso articolo consente di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta o fermata “connesse all’espletamento” delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade. In questo caso, l’ambito non è definito solo da un perimetro spaziale, ma anche da un collegamento funzionale con le attività svolte: il personale incaricato può intervenire quando la sosta o la fermata dei veicoli interferisce con tali servizi, ad esempio ostacolando i mezzi di raccolta o impedendo le operazioni di pulizia.
Il comma 3 dell’articolo 12-bis del Codice della Strada estende poi la possibilità di conferire le stesse funzioni al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, attribuendo loro anche funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In tali ambiti, il personale ispettivo può quindi elevare verbali per violazioni che incidono sulla regolarità e sicurezza del servizio di trasporto pubblico, come la sosta irregolare sulle corsie riservate.
Il comma 4 chiarisce infine che al personale di cui all’articolo 12-bis è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, “limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento”. Ne deriva che, al di fuori delle aree di sosta regolamentata o a pagamento, delle aree verdi affidate, delle zone interessate dalle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade e delle corsie o strade del trasporto pubblico di linea, gli ausiliari non dispongono del potere di elevare verbali in base a questa disciplina, restando la competenza in capo agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.
Rapporto tra polizia locale, ausiliari e personale ispettivo del TPL
Il sistema delineato dal Codice della Strada si fonda su una ripartizione di competenze tra gli organi di polizia stradale e il personale incaricato ai sensi dell’articolo 12-bis del Codice della Strada. Gli organi di polizia, individuati dall’articolo 12 (non riportato qui nel dettaglio), mantengono una competenza generale in materia di circolazione, fermata e sosta, con poteri che si estendono all’intero territorio di rispettiva competenza e a tutte le violazioni previste dal Codice. Gli ausiliari del traffico e della sosta, invece, operano in un ambito funzionale e territoriale più ristretto, definito dal provvedimento sindacale e limitato alle violazioni in materia di sosta e fermata.
Il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale (TPL) rappresenta una figura intermedia: ai sensi del comma 3 dell’articolo 12-bis del Codice della Strada, può ricevere le stesse funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata, ma anche funzioni ulteriori in materia di circolazione sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo, il Codice consente di presidiare in modo più capillare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico, garantendo che le corsie riservate e le fermate non siano occupate indebitamente da veicoli privati.
Il rapporto tra polizia locale, ausiliari e personale ispettivo del TPL è quindi improntato a una logica di complementarità. Gli organi di polizia mantengono il potere di intervento in ogni situazione, compresa la possibilità di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, che attribuisce loro la facoltà di rimuovere i veicoli in una serie di casi, tra cui le violazioni degli articoli 157 e 158 e le situazioni in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo. Gli ausiliari e il personale ispettivo, invece, intervengono in via ordinaria nelle aree e sulle corsie loro affidate, contribuendo a un controllo più diffuso e continuo.
Questa distribuzione di ruoli si inserisce nel quadro più ampio della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, disciplinata dall’articolo 7 del Codice della Strada, che attribuisce ai comuni il potere di adottare provvedimenti per la gestione della sosta, compresa la possibilità di vietarla, limitarla o subordinare il parcheggio al pagamento di una somma. L’istituzione di aree di sosta regolamentata o a pagamento e la designazione di ausiliari del traffico e della sosta rappresentano quindi strumenti operativi attraverso cui i comuni attuano le proprie politiche di mobilità e di gestione dello spazio pubblico.
Come contestare una multa ritenuta illegittima per sosta o fermata
Quando un conducente ritiene che una multa per sosta o fermata, ad esempio in un’area di sosta regolamentata o sulle cosiddette strisce blu, sia stata elevata in modo illegittimo, il Codice della Strada prevede strumenti generali di tutela, che si applicano a tutte le violazioni accertate dagli organi competenti o dal personale incaricato ai sensi dell’articolo 12-bis del Codice della Strada. Il verbale di accertamento, redatto e sottoscritto dal soggetto che ha rilevato l’infrazione, costituisce l’atto formale su cui si fonda la sanzione amministrativa e contiene le indicazioni necessarie per l’eventuale impugnazione.
La disciplina generale delle sanzioni amministrative e delle relative impugnazioni è contenuta nel Titolo VI del Codice della Strada, che prevede, tra l’altro, la possibilità di proporre ricorso avverso il verbale di accertamento. In tale ambito, assumono rilievo anche le norme che regolano le sanzioni accessorie, come la rimozione o il blocco del veicolo disciplinati dall’articolo 215, che devono essere indicati nel verbale di contestazione quando applicati. Il destinatario della sanzione può quindi contestare non solo l’esistenza della violazione, ma anche la legittimità delle misure accessorie eventualmente adottate.
Nel valutare la legittimità di una multa per sosta o fermata, possono rilevare diversi profili: la corretta individuazione dell’area di sosta regolamentata o a pagamento ai sensi dell’articolo 7, la conformità e la visibilità della segnaletica orizzontale e verticale che disciplina la sosta, il rispetto delle definizioni e delle modalità di sosta previste dagli articoli 157 e 158, nonché la sussistenza dei presupposti per l’eventuale rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159. Inoltre, nel caso di verbali elevati da ausiliari o personale ispettivo del TPL, è essenziale che il soggetto fosse effettivamente designato con provvedimento del sindaco e operasse all’interno degli ambiti oggetto di affidamento previsti dall’articolo 12-bis.
La disciplina specifica delle modalità e dei termini di ricorso, così come la competenza degli organi chiamati a decidere sulle impugnazioni, è definita dalle norme del Titolo VI del Codice della Strada e dalle disposizioni applicabili in materia di sanzioni amministrative. In ogni caso, il conducente che intenda contestare una multa per sosta o fermata dovrebbe verificare attentamente il contenuto del verbale, la corretta applicazione delle norme richiamate (in particolare articoli 7, 157, 158, 159 e 12-bis) e la coerenza tra la situazione di fatto e le prescrizioni della segnaletica, facendo riferimento al testo ufficiale delle disposizioni richiamate per valutare la fondatezza delle proprie ragioni.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.