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Chi può fare le multe per divieto di sosta?

Chi può elevare sanzioni per divieto di sosta, quali articoli del Codice della Strada si applicano e come contestare correttamente il verbale

Chi può elevare multe per sosta e fermata: ruoli e poteri
diEzio Notte

Capire chi può fare una multa per divieto di sosta è fondamentale per evitare contestazioni inutili e per sapere come comportarsi quando si trova un preavviso sul parabrezza. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia le figure abilitate ad accertare le violazioni in materia di fermata e sosta, sia l’ambito territoriale e funzionale dei loro poteri, fino alle procedure di rimozione del veicolo e agli strumenti di tutela del cittadino.

Chi sono gli ausiliari del traffico e come vengono nominati

La figura degli ausiliari del traffico è disciplinata in modo specifico dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che attribuisce a determinati soggetti funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e, in alcuni casi, anche di fermata. Il conferimento di queste funzioni avviene tramite un provvedimento del sindaco, che individua le aree interessate (ad esempio zone di sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi) e delimita l’ambito operativo del personale incaricato. Questo significa che l’ausiliario non ha un potere generico su tutto il territorio comunale, ma opera entro spazi e competenze definiti dall’atto di nomina.

Lo stesso articolo prevede che tali funzioni possano essere conferite a dipendenti comunali, a dipendenti di società pubbliche o private che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi, nonché a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse alle loro attività. In questo modo il Codice della Strada collega il potere sanzionatorio a specifiche esigenze di gestione del territorio, come la corretta fruizione degli stalli a pagamento o la necessità di mantenere libere le aree per la pulizia stradale.

Il personale incaricato deve essere nominativamente designato nel provvedimento del sindaco, dopo la verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle mansioni, questi soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di validità degli atti che redigono. La designazione nominativa e la formazione non sono quindi aspetti formali, ma condizioni essenziali perché l’accertamento delle violazioni sia legittimo.

Le funzioni di prevenzione e accertamento possono essere attribuite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questo personale, oltre ai poteri in materia di sosta, possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In pratica, gli ausiliari collegati al trasporto pubblico possono intervenire, ad esempio, su corsie riservate o fermate bus, sempre nei limiti fissati dal provvedimento sindacale.

Quali violazioni di sosta e fermata possono accertare

Il cuore dei poteri degli ausiliari del traffico è descritto dal comma 4 dell’articolo 12-bis, che conferisce loro il potere di contestare le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite. L’articolo 7 disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, compresa la possibilità per i comuni di riservare spazi di sosta a particolari categorie di veicoli o di istituire aree di sosta regolamentata e a pagamento. Le violazioni relative a tali disposizioni (ad esempio sosta senza pagamento del ticket o oltre l’orario consentito) rientrano quindi tra quelle che gli ausiliari possono accertare nelle aree oggetto di affidamento.

L’articolo 157 del Codice della Strada definisce in modo puntuale cosa si intende per arresto, fermata e sosta, stabilendo le modalità corrette con cui il veicolo deve essere collocato sulla carreggiata, sia nei centri abitati sia fuori. Le violazioni di queste regole (ad esempio sosta non parallela al margine destro, mancato rispetto delle modalità di posizionamento nelle aree predisposte) possono essere oggetto di accertamento da parte degli ausiliari, sempre entro i limiti territoriali e funzionali fissati dal provvedimento del sindaco.

L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi di divieto di fermata e di sosta, come la sosta in corrispondenza dei passaggi pedonali, sui marciapiedi, in prossimità delle intersezioni, sugli spazi riservati ai veicoli elettrici o alla loro ricarica, nonché allo sbocco dei passi carrabili o dove si impedisce l’accesso ad altri veicoli regolarmente in sosta. Le violazioni di questi divieti, quando avvengono nelle aree oggetto di affidamento o nelle corsie e strade collegate al servizio di linea, rientrano tra quelle che gli ausiliari possono accertare e contestare.

È importante sottolineare che al personale di cui all’articolo 12-bis è conferito non solo il potere di contestazione, ma anche quello di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Questo significa che il verbale redatto dall’ausiliario ha la stessa efficacia di quello compilato da un agente di polizia stradale, purché la violazione rientri tra quelle per cui la legge attribuisce loro potere e si verifichi negli ambiti territoriali indicati nel provvedimento sindacale.

Poteri di contestazione, verbale e rimozione dei veicoli

Oltre all’accertamento delle violazioni di sosta e fermata, l’articolo 12-bis attribuisce agli ausiliari il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. L’articolo 159 stabilisce che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione dei veicoli, tra l’altro, nei casi previsti dall’articolo 158 e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Il richiamo operato dall’articolo 12-bis estende, in tali ambiti, la possibilità di disporre la rimozione anche al personale ausiliario, in relazione alle violazioni di propria competenza.

La rimozione o il blocco del veicolo costituiscono una sanzione amministrativa accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione principale, come chiarito dallo stesso articolo 159. L’articolo 215 del Codice della Strada disciplina poi in generale la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo, prevedendo che la rimozione sia operata dagli organi di polizia che accertano la violazione e che il veicolo sia trasportato e custodito in luoghi appositi, con obbligo per l’avente diritto di rimborsare le spese di intervento, rimozione e custodia per ottenere la restituzione.

Per quanto riguarda la contestazione e la redazione del verbale, l’articolo 12-bis specifica che al personale ausiliario è conferito il potere di contestazione e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Il verbale deve contenere gli elementi essenziali previsti dal Codice della Strada e, quando non è possibile procedere alla contestazione immediata, si applicano le regole generali sulla notificazione delle violazioni, disciplinate dall’articolo 201 del Codice della Strada, che contempla anche l’ipotesi di accertamento in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.

Lo stesso articolo 201 prevede che alcune violazioni, tra cui quelle relative al divieto di fermata e alla sosta riservata in determinati casi, possano essere accertate tramite dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate o omologate, senza obbligo di contestazione immediata. In questo quadro, il ruolo degli ausiliari si inserisce come componente del sistema di controllo della sosta, soprattutto nelle aree regolamentate, contribuendo alla gestione degli spazi e alla fluidità della circolazione.

Differenze tra Polizia Locale, ausiliari e altri soggetti

Per comprendere chi può fare una multa per divieto di sosta è utile distinguere tra organi di polizia stradale e personale ausiliario. Gli organi di polizia stradale sono individuati dall’articolo 12 del Codice della Strada (non riportato qui nel dettaglio), che comprende, tra gli altri, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e altri corpi specificamente indicati. Questi soggetti hanno competenza generale in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni del Codice della Strada, compresi tutti i divieti di fermata e sosta previsti dall’articolo 158 e le relative sanzioni accessorie.

Gli ausiliari del traffico, invece, sono una figura speciale disciplinata dall’articolo 12-bis, con competenze limitate alle violazioni in materia di sosta e, in alcuni casi, di fermata, nelle aree oggetto di affidamento o sulle corsie e strade dove transitano i veicoli del servizio di linea. Non possono quindi accertare qualsiasi tipo di violazione del Codice della Strada, ma solo quelle espressamente indicate (articoli 7, 157 e 158) e solo entro i confini spaziali e funzionali fissati dal provvedimento del sindaco.

Un’ulteriore distinzione riguarda il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, che, sempre in base all’articolo 12-bis, può ricevere funzioni di prevenzione e accertamento non solo in materia di sosta, ma anche di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo caso, il potere di accertamento è strettamente collegato alla tutela dell’efficienza e della sicurezza del trasporto pubblico, ad esempio per garantire la libera circolazione sulle corsie riservate.

Infine, occorre ricordare che l’articolo 7 attribuisce ai comuni il potere di regolamentare la circolazione nei centri abitati, compresa la riserva di spazi di sosta a determinate categorie di veicoli e l’istituzione di aree a pagamento o a tempo limitato. In questo contesto, la Polizia Locale esercita un controllo generale su tutte le norme di circolazione, mentre gli ausiliari intervengono in modo mirato sulla sosta nelle aree affidate, integrando l’azione degli organi di polizia stradale ma senza sostituirla.

Come contestare una multa per divieto di sosta

Quando si riceve una multa per divieto di sosta, sia essa elevata da un organo di polizia stradale o da un ausiliario del traffico, il Codice della Strada prevede strumenti di tutela che consentono al cittadino di far valere le proprie ragioni. Il verbale di accertamento, redatto e sottoscritto dal soggetto che ha rilevato la violazione, costituisce il documento di riferimento per ogni contestazione successiva e deve riportare gli elementi essenziali previsti dalla normativa, compresi i riferimenti agli articoli violati, come l’articolo 158 per i divieti di fermata e sosta.

Nel caso in cui alla violazione si accompagni la rimozione o il blocco del veicolo, la sanzione accessoria è disciplinata dagli articoli 159 e 215, che prevedono l’obbligo di indicare nel verbale l’applicazione della rimozione e le modalità per la restituzione del veicolo, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia. Il rispetto di queste indicazioni è rilevante anche ai fini di un’eventuale contestazione, poiché consente di verificare la correttezza formale e sostanziale dell’operato degli organi accertatori.

Quando la violazione è accertata in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, l’articolo 201 disciplina la notificazione del verbale, prevedendo specifiche ipotesi in cui la contestazione immediata non è necessaria, come nel caso di accertamento tramite dispositivi di rilevamento o quando il veicolo non può essere fermato in condizioni di sicurezza. La corretta notificazione nei termini previsti è un elemento essenziale: eventuali irregolarità possono incidere sulla validità della sanzione e possono essere fatte valere nei procedimenti di opposizione previsti dalla legge.

In presenza di più violazioni commesse con una sola azione od omissione, l’articolo 198 del Codice della Strada stabilisce che il trasgressore soggiace, di regola, alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, salvo diverse disposizioni. Questo principio può rilevare anche nei casi di sosta irregolare in cui siano violate contemporaneamente più prescrizioni, ad esempio un divieto di sosta e un obbligo connesso alla segnaletica, fermo restando che la concreta applicazione dipende dalle circostanze del caso e dalle norme specifiche richiamate nel verbale.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.