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Chi può fare le multe per la sosta e la fermata e quali poteri hanno gli ausiliari del traffico?

Poteri, limiti e competenze degli ausiliari del traffico in materia di sosta, fermata, rimozione dei veicoli e differenze rispetto alla polizia municipale

Ausiliari del traffico e controlli sulla sosta: chi può multare e in quali casi
diEzio Notte

Gli ausiliari del traffico sono una figura sempre più presente nelle città italiane e spesso al centro di dubbi: possono fare multe per sosta e fermata? Hanno gli stessi poteri dei vigili? Possono disporre la rimozione del veicolo? Un chiarimento preciso è possibile solo partendo dalle norme del Codice della Strada, che disciplinano sia le violazioni di sosta e fermata sia i poteri di prevenzione, accertamento e contestazione riconosciuti a questo personale.

Chi sono gli ausiliari del traffico e come vengono nominati

La disciplina degli ausiliari del traffico è contenuta nell’articolo 12-bis del Codice della Strada, che definisce in modo puntuale chi può svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. La norma prevede che tali funzioni possano essere conferite con provvedimento del sindaco a dipendenti comunali o a dipendenti di società pubbliche o private che gestiscono la sosta regolamentata o a pagamento su strada, compresi i parcheggi e le aree verdi connesse a tale gestione. Questo inquadramento lega strettamente gli ausiliari all’organizzazione del servizio di sosta sul territorio comunale.

Lo stesso articolo stabilisce che il conferimento delle funzioni avviene in modo nominativo, tramite il provvedimento del sindaco, e solo dopo l’accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione. Ciò significa che non si tratta di un ruolo generico: ogni singolo addetto deve essere espressamente designato e formato, a garanzia della correttezza degli accertamenti e della tutela degli utenti della strada. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità.

L’ambito territoriale entro cui gli ausiliari possono operare è strettamente collegato alle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, nonché alle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade quando le funzioni sono conferite a personale addetto a tali servizi. La norma precisa infatti che le funzioni di prevenzione e accertamento riguardano “tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento” e, per il personale collegato ai servizi di igiene urbana, anche le violazioni di sosta o fermata connesse all’espletamento di tali attività.

Un ulteriore profilo riguarda il personale ispettivo del trasporto pubblico locale (TPL): l’articolo 12-bis prevede che le stesse funzioni possano essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questo personale, oltre alle funzioni in materia di sosta, possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo il Codice collega in modo organico la gestione della sosta, la mobilità pubblica e il controllo delle corsie riservate.

Quali violazioni di sosta e fermata possono accertare

Il cuore dei poteri degli ausiliari del traffico è descritto dal comma 4 dell’articolo 12-bis del Codice della Strada, che conferisce loro il potere di contestare le infrazioni in materia di sosta e fermata richiamando espressamente gli articoli 7, 157 e 158. Questo rinvio è fondamentale per capire quali tipi di violazioni possono essere accertate: si tratta, in sintesi, delle violazioni alle norme comunali sulla regolamentazione della sosta, delle regole generali su arresto, fermata e sosta dei veicoli e dei divieti specifici di fermata e sosta.

L’articolo 157 del Codice della Strada definisce innanzitutto cosa si intende per arresto, fermata e sosta, distinguendo tra sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata e sosta protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente. Le violazioni possono riguardare, ad esempio, il mancato rispetto delle modalità di collocazione del veicolo rispetto al margine destro della carreggiata o l’inosservanza delle prescrizioni nelle aree di sosta predisposte. Gli ausiliari, nei limiti delle funzioni loro attribuite, possono accertare queste violazioni quando ricadono nelle aree di loro competenza.

L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate, ad esempio in corrispondenza di passaggi a livello, sulle gallerie, sui dossi, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, negli spazi riservati a persone con disabilità, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per veicoli non autorizzati. Le relative sanzioni amministrative sono graduare in base al tipo di violazione e alla categoria di veicolo, con importi differenziati per ciclomotori e motoveicoli a due ruote rispetto agli altri veicoli. Anche queste violazioni rientrano tra quelle accertabili dagli ausiliari, sempre entro gli ambiti oggetto di affidamento.

L’articolo 7 del Codice della Strada disciplina i poteri dei comuni in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, compresa la possibilità di istituire aree di sosta regolamentata o a pagamento, zone a traffico limitato, aree pedonali e corsie riservate ai mezzi pubblici. Le violazioni dei divieti, obblighi o limitazioni stabiliti in base a questo articolo sono sanzionate con specifiche somme, ad esempio per la sosta vietata prolungata oltre le 24 ore o per il superamento dei limiti temporali di sosta consentiti. Gli ausiliari possono accertare tali violazioni quando si verificano nelle aree di sosta e nelle zone oggetto di gestione o affidamento collegate alle loro funzioni.

Poteri di contestazione, verbale e rimozione dei veicoli

Il Codice della Strada attribuisce agli ausiliari del traffico non solo il potere di accertare le violazioni, ma anche quello di procedere alla contestazione e alla redazione del verbale. Il comma 4 dell’articolo 12-bis del Codice della Strada stabilisce infatti che al personale designato è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Questo significa che il verbale redatto dall’ausiliario ha pieno valore giuridico, al pari di quello redatto dagli organi di polizia stradale, nei limiti delle violazioni per cui è competente.

Lo stesso comma 4 prevede inoltre che al personale ausiliario sia conferito il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada, ma “limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento”. L’articolo 159 disciplina in generale la rimozione e il blocco dei veicoli, prevedendo che gli organi di polizia dispongano la rimozione nei casi in cui la sosta costituisca grave intralcio o pericolo, nei casi specifici richiamati dagli articoli 157 e 158 e quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione di disposizioni emanate per manutenzione o pulizia delle strade. Per gli ausiliari, il potere di disporre la rimozione si innesta su questo quadro, ma resta circoscritto alle aree e alle funzioni loro affidate.

La rimozione o il blocco del veicolo costituiscono una sanzione amministrativa accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria principale, come chiarito dallo stesso articolo 159, che richiama le norme del titolo VI del Codice. L’articolo 215 del Codice della Strada specifica che, quando è prevista la sanzione accessoria della rimozione, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in luoghi appositi, con obbligo per l’avente diritto di rimborsare le spese di intervento, rimozione e custodia. Nel caso degli ausiliari, la concreta organizzazione del servizio e dell’attività sanzionatoria successiva al verbale è di competenza dell’amministrazione comunale, come precisa l’articolo 12-bis.

Per quanto riguarda la contestazione immediata o differita, si applicano le regole generali del Codice in materia di accertamento e notificazione delle violazioni. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina i casi in cui la violazione può essere contestata successivamente, prevedendo la notificazione del verbale entro termini stabiliti e ponendo a carico dell’obbligato anche le spese di accertamento e notificazione. Il verbale redatto dall’ausiliario segue questo stesso percorso: una volta emesso, rientra nel flusso sanzionatorio gestito dagli uffici o comandi comunali preposti, cui spetta anche l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato del personale ausiliario.

Differenze tra vigili, ausiliari e personale ispettivo del TPL

Per comprendere correttamente il ruolo degli ausiliari del traffico è utile confrontarlo con quello degli organi di polizia stradale e del personale ispettivo del trasporto pubblico locale. Gli organi di polizia stradale sono individuati dall’articolo 12 del Codice (non riportato qui nel dettaglio), che comprende, tra gli altri, la polizia municipale, comunemente indicata come “vigili”. Questi organi hanno competenza generale in materia di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni del Codice della Strada, non solo in tema di sosta e fermata, e possono disporre rimozioni, sequestri, sospensioni e altre misure previste dal titolo VI.

Gli ausiliari del traffico, disciplinati dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, hanno invece una competenza specializzata e limitata alle violazioni in materia di sosta e fermata, con riferimento agli articoli 7, 157 e 158, e solo entro gli ambiti oggetto di affidamento. Non svolgono, quindi, tutte le funzioni proprie degli organi di polizia stradale, ma operano in un perimetro ben definito, legato alla gestione della sosta regolamentata, delle aree verdi connesse, delle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade, nonché delle corsie e strade riservate al servizio di linea quando si tratta di personale ispettivo del TPL.

Il personale ispettivo del trasporto pubblico locale rappresenta una figura intermedia: l’articolo 12-bis prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento possano essere conferite anche a questo personale, con la possibilità di estendere le funzioni alla circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In pratica, oltre alle violazioni di sosta e fermata, questo personale può intervenire per garantire la fruizione delle corsie riservate e delle strade funzionali al servizio di linea, sempre nei limiti delle attribuzioni conferite dal provvedimento del sindaco.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la qualifica giuridica e l’organizzazione del servizio. Mentre gli organi di polizia stradale hanno una struttura e una disciplina proprie, il personale ausiliario e quello ispettivo del TPL, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle mansioni, è inquadrato come dipendente comunale, di società di gestione della sosta o di aziende di trasporto pubblico. L’attività sanzionatoria successiva al verbale, così come l’organizzazione del servizio e la verifica sull’operato, restano in capo all’amministrazione comunale, che coordina in modo unitario il sistema dei controlli sulla sosta e sulla mobilità urbana.

Come contestare una multa elevata da un ausiliario

Una multa per sosta o fermata vietata elevata da un ausiliario del traffico segue, quanto a effetti e impugnazioni, le stesse regole generali previste per le violazioni del Codice della Strada. Il verbale redatto dall’ausiliario, in quanto pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza, mentre può essere oggetto di contestazione in relazione alla corretta applicazione delle norme richiamate, come gli articoli 7, 157 e 158. Chi ritiene ingiusta la sanzione può quindi far valere le proprie ragioni nei modi previsti dal titolo VI del Codice.

Un primo profilo da verificare riguarda la competenza dell’ausiliario rispetto al luogo e al tipo di violazione. L’articolo 12-bis limita infatti le funzioni di prevenzione e accertamento alle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, alle aree verdi connesse e alle violazioni di sosta o fermata connesse alle attività di raccolta rifiuti e pulizia strade, nonché alle corsie e strade riservate al servizio di linea per il personale ispettivo del TPL. In sede di contestazione, può quindi essere rilevante dimostrare che la violazione non rientrava in tali ambiti o che il tipo di infrazione non era tra quelle per cui il personale era stato abilitato.

Un secondo aspetto riguarda il rispetto delle norme sulla notificazione del verbale. L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce i termini entro cui il verbale deve essere notificato quando non è possibile procedere alla contestazione immediata, prevedendo che l’obbligo di pagare la sanzione si estingua se la notificazione non avviene nel termine prescritto. Inoltre, le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione. In sede di opposizione, può quindi essere rilevante verificare la data di accertamento, quella di notificazione e la correttezza formale del verbale.

Infine, è importante considerare che l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale ausiliario è di competenza dell’amministrazione comunale, attraverso gli uffici o i comandi preposti, cui spetta anche l’attività di verifica sull’operato del personale. Questo significa che eventuali istanze, richieste di accesso agli atti o ricorsi devono essere indirizzati secondo le modalità previste dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative e dalle procedure organizzate dal comune. La disciplina specifica delle impugnazioni e dei termini applicabili dipende dal quadro complessivo delle norme del titolo VI e dalle disposizioni applicabili al caso concreto, che vanno sempre lette in coordinamento con gli articoli richiamati e con il testo ufficiale del Codice della Strada.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.