Chi può fare le multe per la sosta irregolare?
Chi può elevare multe per sosta irregolare, quali poteri hanno ausiliari del traffico e polizia locale e come contestare le sanzioni previste dal Codice della Strada
Capire chi può fare una multa per sosta irregolare è molto utile per muoversi in città con maggiore consapevolezza e per sapere come comportarsi se si riceve un verbale che si ritiene ingiusto. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia i soggetti che possono svolgere funzioni di polizia stradale, sia le regole sulla fermata e sosta dei veicoli, sia le modalità di contestazione e notifica delle violazioni. In questo articolo analizziamo, con taglio divulgativo ma rigoroso, chi sono gli ausiliari del traffico, quali poteri hanno, quali violazioni di sosta possono accertare, le differenze rispetto alla polizia locale e al personale ispettivo, e come contestare una multa ritenuta illegittima.
Chi sono gli ausiliari del traffico e che poteri hanno
Per capire chi può elevare una multa per sosta irregolare occorre partire dai soggetti che il Codice individua come titolari dei servizi di polizia stradale. L’articolo 12 del Codice della Strada stabilisce che l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta in via principale alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai corpi di polizia provinciale e municipale, nonché ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale. Questi soggetti hanno il potere generale di prevenire e accertare le violazioni in materia di circolazione, comprese quelle relative alla sosta. Accanto a loro, la stessa norma prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possano essere svolti anche da personale tecnico di enti e amministrazioni, previo superamento di un esame di qualificazione, ampliando così la platea degli operatori che possono intervenire sul territorio.
Nell’ambito urbano, un ruolo centrale è svolto dai comuni, che attraverso l’ordinanza del sindaco possono regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati, come previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada. Questa norma consente ai comuni di istituire aree di parcheggio, zone a traffico limitato, aree pedonali, spazi riservati a determinate categorie di veicoli e parcheggi a pagamento. La gestione di tali aree, comprese le attività di controllo della sosta, può essere affidata a personale specificamente incaricato, che nella prassi viene spesso indicato come “ausiliari del traffico”. Il Codice, pur non utilizzando sempre questa espressione, consente che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni siano svolti anche da personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, province e comuni, nonché da dipendenti con funzioni di sorveglianza sulle strade di loro competenza.
Il potere di questi soggetti non è illimitato: l’ambito di intervento è definito dal territorio e dalle strade di competenza dell’ente da cui dipendono e dalle specifiche attribuzioni conferite. L’articolo 12 del Codice della Strada chiarisce infatti che il personale degli uffici di viabilità di regioni, province e comuni può accertare violazioni “limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono”. Analogamente, i cantonieri possono intervenire solo sulle strade o tratti di strade affidate alla loro sorveglianza. Questo significa che chi svolge funzioni assimilabili a quelle degli ausiliari del traffico non può estendere i propri poteri oltre i confini fisici e funzionali fissati dalla legge e dagli atti di incarico, e che l’eventuale verbale deve sempre riferirsi a violazioni avvenute in quell’ambito preciso.
Un altro aspetto importante riguarda la formalizzazione dell’accertamento. Quando un ausiliario o altro personale abilitato rileva una violazione di sosta, si applicano le regole generali sulla contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste dall’articolo 200 del Codice della Strada. La violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore, e dell’avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale contenente la descrizione del fatto, gli elementi per identificare il trasgressore e la targa del veicolo. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore. Anche quando la contestazione non è immediata, il verbale deve comunque rispettare i contenuti minimi previsti dalla norma, a garanzia della trasparenza e della possibilità di difesa del cittadino.
Infine, è utile ricordare che la disciplina della sosta nei centri abitati, compresi i parcheggi a pagamento e le aree riservate, discende dalle decisioni dell’ente proprietario della strada e dalle relative ordinanze, come previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada e, per i profili di manutenzione e gestione, dall’articolo 14 del Codice della Strada. Gli ausiliari del traffico operano quindi all’interno di questo quadro: non creano autonomamente divieti o obblighi, ma verificano il rispetto delle regole di sosta stabilite dall’ente e segnalate tramite la segnaletica verticale e orizzontale. La legittimità del loro operato dipende, di conseguenza, sia dalla corretta attribuzione dei poteri, sia dalla corretta regolamentazione e segnalazione della sosta nelle aree controllate.
Quali violazioni di sosta possono accertare e dove
Le violazioni di sosta che possono essere accertate dagli organi di polizia stradale e dal personale abilitato sono innanzitutto quelle previste dalle norme generali su fermata e sosta. L’articolo 157 del Codice della Strada disciplina le modalità corrette di arresto, fermata e sosta dei veicoli, stabilendo, tra l’altro, che nelle zone di sosta predisposte i veicoli devono essere collocati secondo la segnaletica e che, nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, il conducente deve segnalare l’orario di inizio sosta e, ove esista, porre in funzione il dispositivo di controllo della durata. La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, e il personale incaricato del controllo della sosta può accertare, ad esempio, il mancato utilizzo del dispositivo orario o il superamento del tempo consentito nelle aree a disco orario o nei parcheggi regolamentati.
Ancora più dettagliato è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate. Tra le ipotesi più frequenti rientrano la sosta sui marciapiedi, sui passaggi pedonali, in corrispondenza dei passi carrabili, in seconda fila, negli spazi riservati a persone con disabilità, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. La stessa norma prevede divieti specifici anche per gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici o alla ricarica, nonché per gli spazi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli. Tutte queste situazioni possono costituire oggetto di accertamento da parte degli organi competenti, compresi gli ausiliari del traffico quando operano sulle strade e aree di sosta di competenza dell’ente locale.
Nei centri abitati, l’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni il potere di stabilire aree di parcheggio, fasce di sosta laterale e parcheggi a pagamento, nonché spazi riservati a particolari categorie di veicoli. La violazione delle limitazioni e degli obblighi stabiliti in queste aree, come il mancato pagamento della tariffa o il superamento del tempo di sosta consentito, comporta sanzioni amministrative. La stessa norma prevede che, nei casi di sosta vietata che si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione pecuniaria sia applicata per ogni periodo di ventiquattro ore di protrazione della violazione, e che, nel caso di superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, la sanzione sia calcolata in funzione dei periodi di tempo massimo consentito. In queste aree, il personale incaricato dal comune, inclusi gli ausiliari, può accertare sia il mancato pagamento sia il superamento del tempo di sosta, oltre alle soste in violazione dei divieti specifici.
Quanto all’ambito territoriale, il potere di accertare violazioni di sosta è strettamente collegato alla titolarità e gestione della strada. L’articolo 14 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, gestione e apposizione della segnaletica, nonché alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni del titolo relativo alle strade. Per le strade in concessione, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal concessionario. Questo significa che, ad esempio, nelle aree di parcheggio gestite da un comune o da un concessionario su incarico del comune, il controllo della sosta e l’accertamento delle violazioni avvengono nell’ambito delle competenze conferite dall’ente proprietario o gestore. Il personale incaricato non può estendere i propri poteri a strade o aree non rientranti in tale gestione, e l’eventuale verbale deve sempre riferirsi a violazioni commesse in luoghi correttamente regolamentati e segnalati.
Un ulteriore profilo riguarda le modalità di accertamento e notifica delle violazioni di sosta. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notificazione delle violazioni quando non è possibile la contestazione immediata. Il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, se non identificato, a uno dei soggetti obbligati in solido. La norma prevede anche casi specifici per le violazioni di divieto di fermata e sosta accertate mediante apparecchi di rilevamento a distanza, in particolare quando il veicolo risulta intestato a soggetti pubblici, stabilendo una procedura di comunicazione e sospensione dei termini per la notifica. Questo quadro si applica anche alle multe per sosta irregolare elevate da ausiliari o personale ispettivo, che devono rispettare i termini e le forme previste per la validità della notifica.
Differenze tra polizia locale, ausiliari e personale ispettivo
La polizia locale (polizia municipale o locale) rientra tra i soggetti cui l’articolo 12 del Codice della Strada attribuisce in via espressa l’espletamento dei servizi di polizia stradale, nell’ambito del territorio di competenza. Ciò significa che gli agenti di polizia locale hanno un potere generale di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di circolazione stradale, non solo quelle relative alla sosta. Possono quindi effettuare controlli su velocità, precedenze, uso delle cinture, guida in stato di alterazione, oltre che su fermata e sosta. Hanno inoltre la possibilità di procedere al ritiro di documenti, al fermo o sequestro del veicolo nei casi previsti dal Codice, applicando anche le sanzioni accessorie disciplinate, ad esempio, dall’articolo 216 del Codice della Strada in tema di ritiro dei documenti di circolazione o della patente.
Gli ausiliari del traffico, intesi come personale incaricato dal comune o da altri enti di gestire e controllare la sosta, si collocano su un piano diverso. L’articolo 12 del Codice della Strada prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possano essere effettuati anche dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, province e comuni, nonché da dipendenti con funzioni di sorveglianza sulle strade affidate alla loro vigilanza. Questo personale, pur non essendo organo di polizia stradale in senso pieno come la polizia locale, è abilitato ad accertare determinate violazioni, in particolare quelle che riguardano la sosta e il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’ente proprietario della strada. Il loro potere è quindi più circoscritto: non si estende, ad esempio, a controlli su guida in stato di ebbrezza o su altre infrazioni che richiedono specifiche qualifiche di polizia giudiziaria.
Accanto a queste figure, il Codice contempla il personale ispettivo di vari enti. L’articolo 12 del Codice della Strada include tra i soggetti che possono svolgere attività di prevenzione e accertamento delle violazioni il personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’ANAS e del personale con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali e autostradali. Inoltre, il personale degli uffici di viabilità di regioni, province e comuni, così come i cantonieri, possono accertare violazioni sulle strade di loro competenza. Questo personale ispettivo ha un ruolo più tecnico e infrastrutturale, ma può comunque rilevare violazioni legate all’uso della strada, comprese quelle di sosta, quando rientrano nelle loro attribuzioni.
Le differenze tra queste categorie si riflettono anche nelle procedure operative. La polizia locale, in quanto organo di polizia stradale, applica direttamente le norme sulla contestazione immediata e sulla verbalizzazione previste dall’articolo 200 del Codice della Strada, redigendo verbali che possono contenere anche l’applicazione di sanzioni accessorie. Gli ausiliari e il personale ispettivo, invece, operano spesso in coordinamento con un comando o ufficio di polizia stradale da cui dipendono o a cui trasmettono i verbali. In ogni caso, il verbale deve riportare l’indicazione dell’agente accertatore e dell’ufficio o comando di riferimento, in modo che il destinatario possa individuare chiaramente l’autorità da cui dipende l’accertamento e verso cui eventualmente rivolgersi per chiarimenti o ricorsi.
Un ulteriore elemento distintivo riguarda il rapporto con l’ente proprietario della strada. L’articolo 14 del Codice della Strada attribuisce agli enti proprietari il compito di segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni sulle strade e sulle autorizzazioni e concessioni. In questo quadro, il personale ispettivo e gli ausiliari possono fungere da “antenne” sul territorio, rilevando situazioni di sosta irregolare o di uso improprio delle aree di sosta e trasmettendo le informazioni agli organi competenti. La polizia locale, invece, unisce la funzione di controllo diretto con quella di ricezione delle segnalazioni, potendo intervenire sia su propria iniziativa sia su segnalazione di altri soggetti. Per il cittadino, questo si traduce nella necessità di leggere con attenzione il verbale per capire chi ha effettuato l’accertamento e in quale veste.
Come contestare una multa per sosta se ritenuta illegittima
Quando si riceve una multa per sosta irregolare che si ritiene ingiusta, è essenziale conoscere le regole sulla contestazione e notifica per valutare la correttezza del procedimento. L’articolo 200 del Codice della Strada prevede che, fuori dai casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, la violazione debba essere contestata immediatamente al trasgressore, con redazione di un verbale contenente la descrizione del fatto e gli elementi essenziali per l’identificazione. Se la contestazione non è avvenuta sul posto, occorre verificare se ricorrevano le condizioni che rendono legittima la mancata contestazione immediata e se il verbale notificato contiene l’indicazione dei motivi che l’hanno resa impossibile, come richiesto dall’articolo 201 del Codice della Strada.
L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce inoltre i termini entro cui il verbale deve essere notificato: in generale, entro novanta giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, se non identificato, a uno dei soggetti obbligati in solido. Se la notifica avviene oltre questo termine, l’obbligo di pagare la sanzione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto, come chiarito dal comma 5 della stessa norma. Nella valutazione di una multa per sosta ritenuta illegittima, è quindi importante controllare la data di accertamento e quella di notifica, oltre alla completezza degli elementi riportati nel verbale (luogo, data, ora, descrizione della violazione, norma violata, generalità dell’agente accertatore e dell’ufficio da cui dipende).
Se, dopo queste verifiche, si ritiene ancora che la multa sia ingiusta, il Codice prevede strumenti di tutela che si innestano sulle norme generali in materia di sanzioni amministrative. L’articolo 211 del Codice della Strada, ad esempio, disciplina il caso in cui dalla violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive, stabilendo che il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria. Questo principio evidenzia come il ricorso amministrativo consenta di contestare l’intero complesso sanzionatorio derivante dal verbale. In modo analogo, l’articolo 216 del Codice della Strada prevede che il ricorso al prefetto si estenda anche alla sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione o della patente, quando prevista.
Nel caso specifico delle multe per sosta, la disciplina di dettaglio sui termini, sulle modalità e sull’autorità competente per il ricorso dipende dalle disposizioni applicabili in materia di sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada. In generale, il cittadino può scegliere se pagare la sanzione in misura ridotta, quando consentito, oppure attivare i rimedi previsti contro il verbale, facendo valere, ad esempio, l’errata individuazione del luogo, la mancanza o irregolarità della segnaletica, l’assenza di potere dell’agente accertatore in quel contesto, il mancato rispetto dei termini di notifica o la non corrispondenza tra la condotta contestata e la norma richiamata (come gli articoli 157 o 158 in tema di fermata e sosta). La scelta tra le diverse forme di tutela deve tenere conto anche delle conseguenze sul pagamento e sull’eventuale applicazione di sanzioni accessorie.
Un ultimo profilo da considerare riguarda le spese di accertamento e notificazione. L’articolo 201 del Codice della Strada prevede che tali spese siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Questo significa che, anche in caso di violazioni di sosta accertate da ausiliari o personale ispettivo, il verbale può includere, oltre all’importo della sanzione, le spese relative all’accertamento e alla notifica. Nella valutazione complessiva della legittimità della multa, è quindi opportuno verificare anche la corretta indicazione di queste voci e la loro riconducibilità alla procedura seguita. In ogni caso, chi riceve una multa per sosta irregolare ha il diritto di conoscere con precisione le norme applicate, le ragioni dell’accertamento e le modalità per esercitare il proprio diritto di difesa, facendo riferimento al testo ufficiale del Codice della Strada e alle disposizioni richiamate nel verbale.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.