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Chi può fare le multe per la sosta vietata?

Chi può elevare sanzioni per sosta vietata, quali poteri hanno ausiliari del traffico e polizia locale e come verificare la legittimità delle multe

Chi può multare per sosta e fermata vietata: ruoli e poteri degli accertatori
diEzio Notte

Capire chi può fare una multa per sosta vietata è fondamentale per evitare contestazioni inutili e per muoversi con maggiore consapevolezza tra strisce blu, divieti di fermata e rimozioni forzate. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia le regole di fermata e sosta, sia i soggetti che possono accertare le violazioni, redigere il verbale e disporre la rimozione del veicolo. In questo articolo analizziamo, con taglio divulgativo ma rigoroso, chi sono gli ausiliari del traffico, quali poteri hanno rispetto alla polizia locale e al personale ispettivo del trasporto pubblico, e come il cittadino può verificare la legittimità di una multa per sosta vietata.

Chi sono gli ausiliari del traffico e come vengono nominati

La figura degli ausiliari del traffico è disciplinata in modo specifico dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che attribuisce al sindaco il potere di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta. Il provvedimento del sindaco può riguardare dipendenti comunali oppure personale di società, pubbliche o private, che gestiscono la sosta regolamentata o a pagamento su strada, comprese le aree verdi. Questo significa che non tutti i dipendenti di tali soggetti sono automaticamente ausiliari: occorre una designazione formale, che delimita anche l’ambito territoriale in cui possono operare, tipicamente coincidente con le aree di sosta oggetto di affidamento.

Lo stesso articolo prevede che le funzioni possano essere conferite anche a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, ma solo per le violazioni di sosta o fermata connesse alle attività svolte. In pratica, questi soggetti possono intervenire quando un veicolo in sosta vietata ostacola, ad esempio, la pulizia meccanizzata o la raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso, la legittimazione deriva sempre da un provvedimento del sindaco, che deve individuare nominativamente il personale abilitato e specificare le funzioni attribuite.

Un elemento centrale è che il personale incaricato deve essere nominativamente designato e sottoposto a verifiche preliminari. L’articolo 12-bis richiede infatti l’accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e l’effettuazione, con esito positivo, di un’adeguata formazione. Solo dopo questi passaggi il personale può svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Durante lo svolgimento delle mansioni, tali soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e tutela del loro operato.

Il Codice prevede inoltre che le stesse funzioni possano essere conferite al personale ispettivo delle aziende che eserciscono il trasporto pubblico di persone. Per questi ispettori, oltre ai poteri in materia di sosta e fermata, possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di circolazione sulle corsie e strade riservate ai veicoli adibiti al servizio di linea. Anche per loro valgono i requisiti di designazione nominativa, verifica dei precedenti e formazione, a garanzia di professionalità e corretto esercizio dei poteri sanzionatori.

Quali violazioni di sosta e fermata possono accertare

Per capire quali violazioni di sosta e fermata possono essere accertate dagli ausiliari del traffico è necessario partire dalle norme che definiscono arresto, fermata e sosta. L’articolo 157 del Codice della Strada stabilisce le definizioni di arresto, fermata e sosta, nonché le modalità corrette con cui il veicolo deve essere posizionato rispetto al margine della carreggiata e agli spazi pedonali. La sosta, in particolare, è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, mentre la fermata è una sospensione temporanea e di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire.

Il quadro dei divieti è delineato dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui fermata e sosta sono vietate. Tra questi rientrano, ad esempio, la sosta sui marciapiedi, sui passaggi pedonali, in prossimità delle intersezioni, sui dossi e nelle curve, in corrispondenza di segnali e semafori in modo da occultarne la vista, nonché negli spazi riservati a particolari categorie di veicoli. Lo stesso articolo prevede ulteriori divieti specifici di sosta, come allo sbocco dei passi carrabili o dove si impedisce l’accesso ad altri veicoli regolarmente in sosta. Ogni violazione di queste prescrizioni costituisce illecito amministrativo, sanzionabile con le somme previste dal Codice.

L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni il potere di regolamentare la sosta nei centri abitati, prevedendo, tra l’altro, aree di sosta a pagamento, limitazioni orarie e riserve di stalli per determinate categorie di utenti. In questo contesto si inserisce il ruolo degli ausiliari del traffico, ai quali l’articolo 12-bis conferisce il potere di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto di affidamento, nonché delle violazioni di sosta o fermata connesse alle attività di pulizia stradale e raccolta rifiuti. Ciò comprende, ad esempio, la mancata esposizione del titolo di pagamento nelle zone a tariffa o il superamento del tempo consentito.

Lo stesso articolo 12-bis precisa che al personale designato è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada, ma solo entro gli ambiti oggetto di affidamento. Questo significa che un ausiliario del traffico può accertare, ad esempio, la sosta vietata in un’area a pagamento da lui gestita, la mancata osservanza delle regole di sosta definite dalla segnaletica orizzontale e verticale, o la sosta che intralcia la pulizia programmata della strada, purché tali situazioni rientrino nel perimetro territoriale e funzionale indicato nel provvedimento sindacale.

Poteri di contestazione, verbale e rimozione dei veicoli

Il potere di contestazione e di redazione del verbale è un aspetto cruciale per comprendere la legittimità di una multa per sosta vietata. L’articolo 12-bis stabilisce che al personale designato è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di propria competenza e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento. In pratica, l’ausiliario del traffico o il personale ispettivo abilitato non si limita a segnalare la violazione ad altri organi, ma può direttamente compilare il verbale, che ha pieno valore ai fini sanzionatori, al pari di quello redatto dalla polizia locale o dagli altri organi di polizia stradale.

Per quanto riguarda la rimozione dei veicoli, l’articolo 159 del Codice della Strada prevede che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 del Codice della Strada dispongano la rimozione nei casi indicati dalla norma. Tra questi rientrano, ad esempio, le ipotesi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, i casi espressamente previsti dagli articoli 157 e 158, nonché le situazioni in cui il veicolo è lasciato in sosta in violazione di disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade. La rimozione è una sanzione amministrativa accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria, e comporta il trasporto e la custodia del veicolo in appositi luoghi, secondo le modalità definite dal regolamento.

Lo stesso articolo 12-bis, però, estende in modo mirato il potere di disporre la rimozione anche al personale ausiliario e ispettivo, ma con un limite preciso: tale potere può essere esercitato solo “limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento”. Ciò significa che un ausiliario del traffico può disporre la rimozione di un veicolo in sosta vietata o irregolare solo se la violazione avviene in un’area di sosta o in una zona funzionalmente collegata alle attività per cui è stato conferito l’incarico. Al di fuori di tali ambiti, la competenza a disporre la rimozione resta in capo agli organi di polizia stradale individuati dall’articolo 12.

Una volta disposta la rimozione, si applicano le regole generali previste dall’articolo 215 del Codice della Strada, che disciplina la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo. Il veicolo viene trasportato e custodito in luoghi appositi, e la restituzione all’avente diritto avviene previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Nel verbale di contestazione deve essere indicata l’applicazione della sanzione accessoria, così da consentire al proprietario di conoscere non solo la violazione contestata, ma anche le conseguenze in termini di costi e procedure per il recupero del mezzo.

Differenze tra polizia locale, ausiliari e personale ispettivo

Per orientarsi tra i diversi soggetti che possono intervenire in caso di sosta vietata è utile distinguere chiaramente ruoli e competenze. L’articolo 12 del Codice della Strada individua gli organi cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale: tra questi rientrano, oltre alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, i corpi e servizi di polizia municipale e provinciale, nell’ambito del territorio di competenza. A tali organi spettano in via principale la prevenzione e l’accertamento delle violazioni, la regolazione del traffico, la scorta ai veicoli eccezionali e molte altre funzioni di controllo e sicurezza sulla rete viaria.

Accanto a questi soggetti, l’articolo 12 prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale possano essere svolti anche da personale di vari enti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, uffici di viabilità di regioni, province e comuni, cantonieri, personale delle ferrovie e tramvie in concessione), previo superamento di un esame di qualificazione. Si tratta di figure con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture e sulle strade di competenza, che possono accertare violazioni limitatamente alle tratte loro affidate. Il loro ruolo è più ampio rispetto alla sola sosta, ma circoscritto territorialmente e funzionalmente.

Gli ausiliari del traffico, disciplinati dall’articolo 12-bis, rappresentano invece una figura specializzata sulle violazioni di sosta e fermata, con poteri mirati e legati alle aree di sosta regolamentata o alle attività di pulizia e raccolta rifiuti. A differenza della polizia locale, non svolgono l’intero spettro dei servizi di polizia stradale, ma operano in un perimetro ben definito dal provvedimento del sindaco. Durante le loro funzioni rivestono comunque la qualifica di pubblico ufficiale, e i verbali da loro redatti hanno piena efficacia probatoria, salvo che il cittadino non fornisca elementi idonei a contestarne il contenuto in sede di ricorso.

Il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, infine, può ricevere, sempre ai sensi dell’articolo 12-bis, funzioni di prevenzione e accertamento non solo in materia di sosta e fermata, ma anche di circolazione sulle corsie e strade riservate ai veicoli adibiti al servizio di linea. Questo li distingue dagli ausiliari “classici”, più concentrati sulle aree di sosta, e li avvicina, per certi aspetti, alle funzioni di controllo del rispetto delle corsie preferenziali e delle regole di utilizzo delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico. Resta comunque ferma la distinzione rispetto alla polizia locale, che mantiene competenze generali e poteri più ampi su tutte le violazioni del Codice.

Come verificare la legittimità di una multa per sosta vietata

Quando si riceve una multa per sosta vietata, uno dei primi controlli da effettuare riguarda il soggetto che ha redatto il verbale. In base all’articolo 12 e all’articolo 12-bis, il verbale può essere legittimamente redatto dagli organi di polizia stradale (come la polizia municipale) o dal personale ausiliario e ispettivo nominativamente designato. Sul verbale devono essere indicati gli estremi dell’organo accertatore o del soggetto che ha proceduto all’accertamento, così da consentire al cittadino di verificare se rientra tra le figure abilitate dal Codice. L’assenza di tali indicazioni o la presenza di soggetti non riconducibili alle categorie previste può costituire un profilo di illegittimità da far valere in sede di ricorso.

Un secondo aspetto riguarda il luogo e la tipologia di violazione contestata. L’articolo 12-bis limita i poteri degli ausiliari e del personale ispettivo agli ambiti oggetto di affidamento e alle funzioni specificamente conferite. È quindi importante verificare se la sosta vietata sia avvenuta in un’area di sosta regolamentata o a pagamento gestita dal soggetto indicato nel verbale, oppure in una zona interessata da attività di pulizia o raccolta rifiuti, o ancora su corsie riservate al trasporto pubblico nel caso di personale ispettivo. Se la violazione riguarda un luogo o una fattispecie estranei a tali ambiti, si può dubitare della competenza dell’ausiliario a elevare la sanzione.

Occorre poi confrontare la violazione contestata con le norme sostanziali sulla fermata e sulla sosta. Gli articoli 157 e 158 definiscono in modo puntuale quando la sosta è vietata e quali comportamenti costituiscono illecito. Ad esempio, la sosta sui marciapiedi, sui passaggi pedonali o in prossimità delle intersezioni è espressamente vietata, così come la sosta che impedisce l’accesso a un passo carrabile o a un veicolo regolarmente parcheggiato. Verificare se la situazione concreta rientra effettivamente in una delle ipotesi previste dal Codice è essenziale per valutare la fondatezza della multa e decidere se pagare o proporre ricorso.

Infine, in presenza di rimozione del veicolo, è utile controllare se ricorrevano i presupposti previsti dall’articolo 159 e se la rimozione sia stata disposta da un soggetto legittimato. La rimozione è ammessa, tra l’altro, nei casi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo, o quando è espressamente prevista da ordinanze dell’ente proprietario della strada, adeguatamente segnalate. Se la rimozione è stata disposta da personale ausiliario, occorre verificare che l’area rientri negli ambiti di affidamento indicati nel provvedimento sindacale e che la violazione sia tra quelle per cui l’articolo 12-bis consente di esercitare tale potere. In caso di dubbi, il cittadino può valutare le forme di tutela previste dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, facendo sempre riferimento al testo ufficiale delle norme richiamate.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.