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13 June 2013

Colluttorio? Niente scuse per gli ubriachi

Un colluttorio non può far questo

Chi usa un colluttorio, non può fare il furbo dicendo che l’alcoltest viene influenzato da una sciacquata di bocca: il colluttorio non interferisce con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue attraverso l’indagine condotta sull’aria espirata. Così la Cassazione, sezione IV penale, numero 23696.

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal  Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Faenza nei confronti di B.R., giudicato colpevole del reato di guida in  stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S. commesso il 14.9.2007, e condannato  alla pena di giorni venti di arresto ed euro 900,00 di ammenda, con conversione della pena detentiva in euro  760,00 di ammenda e la sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia avv. C.P. Con un unico motivo lamenta vizio motivazionale in relazione alla omessa considerazione o errata  valutazione di taluni elementi di prova. In particolare si assume che:

– non costituendo l’accertamento a mezzo etilometro prova legale, il giudice deve tener conto di tutti gli  elementi disponibili; nel caso di specie si è omesso di valutare la testimonianza del D., che ha escluso che  l’imputato avesse assunto alcol in eccesso nella serata tra il 13 ed il 14 settembre 2007;

– che l’uso di un colluttorio come il Listerine può alterare il risultato quantitativo prodotto dall’etilometro,  diversamente da quanto ritenuta dalla Corte di Appello;

– che la motivazione fa perno essenzialmente sulla testimonianza dei brigadiere M., il quale ha riferito dati  riconducibili all’assunzione del colluttorio e al diverbio avuto dal B. con la sua accompagnatrice.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.

3.1. La Corte di Appello ha motivato la propria decisione facendo riferimento non alle sole risultanze  dell’accertamento condotto a mezzo dell’etilometro (che certamente non rappresenta una prova legale) ma  alla combinazione delle risultanze dell’alcoltest e della sintomatologia presentata dal B., senza neppure  omettere il richiamo a quanto affermato dallo stesso imputato, di aver bevuto due bicchieri di alcolici durante la cena fatta la sera dell’accertamento. Proprio in ragione dell’alito vinoso, dell’andatura barcollante, della difficoltà di coordinamento corporeo e del linguaggio sconnesso, in uno alle risultanze dell’alcoltest, la  Corte di Appello è pervenuta ad escludere che il B. si trovasse in stato di agitazione per ragioni personali. Si  tratta di motivazione non manifestamente illogica, che sfugge alle censure ammissibili in sede di sindacato di legittimità.

3.2. Quanto all’incidenza dell’assunzione di colluttorio a base alcolica, la Corte di Appello ha spiegato  diffusamente come, al più, lo sciacquo del cavo orale non possa interferire con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue attraverso l’indagine condotta sull’aria espirata. Le diverse affermazioni del ricorrente sono fondate sulla mera evocazione di una non meglio individuata giurisprudenza di merito, senza alcun richiamo alle basi scientifiche dell’affermazione per la quale l’apparecchio “può” essere indotto in errore sulla quantità di etanolo presente nel sangue.

4. L’inammissibilità del ricorso non consente l’insorgere di un valido rapporto di impugnazione e preclude,  pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.  (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), maturata in un tempo successivo alla pronuncia della sentenza qui impugnata (14.9.2012).

5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della  somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

di Ezio Notte @ 22:48


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