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Come cambia la responsabilità in un incidente tra auto e monopattino elettrico con l’obbligo di assicurazione?

Responsabilità, assicurazione e prove negli incidenti tra auto e monopattini elettrici alla luce delle nuove norme su RC e contrassegno

Incidente tra auto e monopattino elettrico: cosa cambia con l’assicurazione obbligatoria
diEzio Notte

Un urto tra auto e monopattino elettrico può trasformarsi in un labirinto di responsabilità, soprattutto ora che per i monopattini è previsto l’obbligo di assicurazione e contrassegno identificativo. Il rischio più comune è dare per scontato che “paga sempre l’auto”, senza considerare le nuove regole su colpa, coperture RC e irregolarità del mezzo di micromobilità. Capire come si incastrano responsabilità del conducente, polizze e prove raccolte sul posto aiuta a evitare errori che possono pesare sul risarcimento.

Come si valuta la colpa in un incidente che coinvolge un monopattino elettrico

La valutazione della colpa in un incidente tra auto e monopattino elettrico parte dalle regole generali sulla responsabilità da circolazione dei veicoli. L’articolo 2054 del codice civile, come ricordato anche dal commento giuridico su Brocardi.it, prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo coinvolto, che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quando il monopattino è equiparato a veicolo ai fini della responsabilità civile, questo schema si applica anche al suo conducente, con una logica simile allo scontro tra due mezzi a motore.

Nei fatti, però, il monopattinista rientra spesso tra gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti. Questo porta a una maggiore attenzione alla condotta dell’automobilista: velocità, distanza di sicurezza, precedenze, uso delle frecce e rispetto delle corsie ciclabili diventano elementi centrali nella ricostruzione. Se, ad esempio, l’auto svolta senza controllare la presenza di un monopattino in pista ciclabile, la responsabilità può gravare in misura prevalente sul conducente dell’auto, anche se il monopattino non era perfetto nel rispetto di ogni dettaglio normativo.

La colpa del monopattinista viene valutata considerando il rispetto delle nuove regole di circolazione: uso corretto delle corsie, divieti sui marciapiedi, limiti nelle aree pedonali, obblighi di illuminazione e di dispositivi riflettenti. Se il monopattino sbuca contromano, attraversa improvvisamente sulle strisce senza guardare o procede in due persone, il concorso di colpa diventa molto probabile. In uno scenario tipico, se il monopattino attraversa fuori dalle strisce e l’auto procede a velocità non adeguata, la responsabilità può essere ripartita tra i due conducenti.

Un errore frequente è pensare che la presenza dell’obbligo di assicurazione per i monopattini cambi automaticamente le percentuali di colpa. In realtà, la polizza non incide sulla valutazione giuridica della condotta, ma solo su chi materialmente paga i danni. La dinamica resta il cuore dell’analisi: posizione dei mezzi, tracce di frenata, testimonianze, eventuali telecamere e verbale delle forze dell’ordine. Per chi guida un’auto in città, è utile ripassare le regole di convivenza con bici e monopattini, come spiegato anche nell’approfondimento su incidenti auto con bici e monopattini.

Quando paga l’assicurazione del monopattino e quando interviene la RC auto

La RC auto continua a essere il pilastro del risarcimento nei sinistri stradali, in linea con il quadro europeo delineato dalla direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, come riportato su EUR-Lex. In un incidente tra auto e monopattino, la compagnia dell’auto interviene di norma per i danni subiti dal monopattinista, salvo che riesca a dimostrare un concorso di colpa o una responsabilità esclusiva del conducente del monopattino. L’obbligo di RC per i monopattini non elimina questa tutela, ma aggiunge un secondo soggetto assicurativo in gioco.

Con l’introduzione dell’obbligo di assicurazione per monopattini elettrici, la compagnia del monopattino è chiamata a rispondere dei danni causati a terzi quando il monopattinista è responsabile, totale o parziale, del sinistro. Se, per esempio, il monopattino taglia la strada all’auto in modo improvviso e la dinamica attribuisce a lui la colpa prevalente, la sua RC monopattino potrà essere chiamata a risarcire i danni al veicolo, alle persone a bordo e ad altri eventuali soggetti coinvolti. In caso di concorso di colpa, les due compagnie possono ripartire gli esborsi in base alle rispettive percentuali di responsabilità accertate.

La direttiva (UE) 2021/2118, che aggiorna il quadro europeo della RC auto, punta a una tutela uniforme delle vittime dei sinistri stradali e a una definizione più chiara dei veicoli soggetti a copertura obbligatoria, come indicato nel testo disponibile su EUR-Lex. L’equiparazione dei monopattini elettrici ai veicoli assicurati si inserisce in questo contesto: nei sinistri tra auto e monopattino, lo schema tende ad avvicinarsi a quello di uno scontro tra due veicoli a motore, con ciascuna compagnia che risponde per il proprio assicurato e, se del caso, esercita azioni di rivalsa quando emergono violazioni gravi.

Per l’automobilista, questo significa che non può più contare sul fatto che il monopattino sia sempre “non assicurato” e quindi privo di una compagnia alle spalle. Se la colpa è del monopattinista, la sua polizza può coprire i danni all’auto, riducendo il rischio di restare senza risarcimento. Per il proprietario del monopattino, invece, l’obbligo di RC comporta una maggiore esposizione a richieste di risarcimento in caso di guida imprudente, ma anche la protezione dal dover pagare di tasca propria cifre elevate. Per comprendere meglio il ruolo dell’assicurazione nei diversi tipi di veicoli, può essere utile anche l’analisi su perché è importante l’assicurazione per i veicoli.

Cosa succede se il monopattino non è assicurato o non è in regola con le nuove norme

La legge 13 dicembre 2024 n. 177, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha modificato il Codice della strada introducendo per i monopattini elettrici l’obbligo di contrassegno identificativo e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, oltre a nuove regole di circolazione e sanzioni, come si legge nel testo ufficiale disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale. Successivamente, un decreto ministeriale ha definito le modalità pratiche di rilascio e gestione del contrassegno, rendendo operativo l’obbligo di targa adesiva collegata alla copertura assicurativa RC. Questo significa che circolare con un monopattino privo di polizza o di contrassegno espone a sanzioni amministrative e a conseguenze civili rilevanti.

Se il monopattino coinvolto in un incidente con un’auto non è assicurato, il conducente resta personalmente esposto verso i terzi danneggiati. In pratica, se viene ritenuto responsabile, dovrà risarcire di tasca propria i danni all’auto e alle persone, salvo eventuali coperture accessorie di altre polizze personali. Inoltre, la compagnia dell’auto, dopo aver risarcito il monopattinista in quanto vittima, potrebbe valutare azioni di rivalsa se emergono condotte particolarmente gravi o violazioni delle norme sulla circolazione dei monopattini. La mancanza di contrassegno identificativo può complicare anche l’individuazione del mezzo e del proprietario, rendendo più difficile per l’automobilista ottenere ristoro.

Le nuove regole non sono però esenti da critiche. Alcune associazioni di categoria e dei consumatori hanno segnalato forti difficoltà applicative per casco, targa e copertura assicurativa, soprattutto nel settore dello sharing. Un lancio ANSA ha riportato le posizioni di Assosharing, secondo cui le norme del nuovo Codice della strada sui monopattini rischiano di essere in parte inapplicabili e di penalizzare la micromobilità urbana, come evidenziato nell’articolo disponibile sul sito di ANSA Motori. Per l’utente finale, questo si traduce in un quadro in evoluzione, in cui è fondamentale verificare la regolarità del mezzo prima di mettersi in strada.

Un caso concreto aiuta a capire le implicazioni: se un monopattino privato, privo di assicurazione e contrassegno, urta un’auto parcheggiata e provoca danni alla carrozzeria, il proprietario del monopattino può essere chiamato a rispondere integralmente del danno, oltre a subire le sanzioni previste per la circolazione irregolare. Se invece il monopattino è in sharing, ma non risulta correttamente targato o assicurato per problemi dell’operatore, la situazione si complica e possono entrare in gioco responsabilità contrattuali e gestionali del gestore del servizio. In ogni caso, per chi guida un’auto resta essenziale adottare una condotta prudente tra bici, monopattini ed e-bike, come ricordato anche nelle indicazioni pratiche su come guidare in sicurezza tra bici, monopattini ed e-bike.

Come raccogliere prove e compilare la constatazione amichevole dopo un urto con monopattino

Dopo un incidente tra auto e monopattino elettrico, la gestione delle prove è decisiva per la ricostruzione della dinamica e per l’attivazione corretta delle assicurazioni. Il primo passo è mettere in sicurezza l’area, prestare soccorso e, se necessario, chiamare le forze dell’ordine e i sanitari. Subito dopo, è opportuno fotografare la posizione dei mezzi, i danni visibili, i segni sull’asfalto, la segnaletica e l’illuminazione. Se il monopattino ha un contrassegno identificativo, occorre fotografarlo chiaramente, insieme ai documenti assicurativi eventualmente disponibili sull’app (per i mezzi in sharing) o in formato cartaceo/digitale per i mezzi privati.

La constatazione amichevole, o modulo CAI, può essere utilizzata anche in un sinistro con monopattino, adattando le sezioni dedicate ai veicoli. È importante indicare con precisione i dati dell’auto, del conducente e della polizza RC, ma anche quelli del monopattino: proprietario, eventuale numero di contrassegno, compagnia assicurativa e numero di polizza, se presenti. Nel riquadro dedicato alla descrizione dell’incidente, conviene riportare in modo sintetico ma chiaro la manovra di ciascun mezzo (ad esempio: “auto in svolta a destra, monopattino su pista ciclabile in direzione rettilinea”) e barrare le caselle che meglio rappresentano la dinamica.

Se il monopattinista rifiuta di firmare la constatazione o non è in grado di farlo, è ancora più importante raccogliere testimonianze di terzi, annotare i loro recapiti e, se possibile, verificare la presenza di telecamere di esercizi commerciali o di videosorveglianza pubblica. In caso di dubbi sulla regolarità del monopattino (assenza di targa adesiva, mancanza di luci, uso da parte di un minore), è utile segnalarlo nel modulo o nel verbale delle forze dell’ordine, perché questi elementi possono incidere sulla valutazione della colpa e sull’eventuale rivalsa delle compagnie. Se, ad esempio, il monopattino circolava contromano senza illuminazione, questa circostanza potrà essere decisiva nel riparto delle responsabilità.

Un accorgimento pratico è annotare subito, magari sullo smartphone, una breve cronaca dei fatti: ora, condizioni meteo, traffico, eventuali frasi pronunciate dalle parti (“non ti avevo visto”, “sono passato col rosso”, ecc.). Se poi emergono contestazioni sulla dinamica, queste note possono aiutare a ricordare dettagli che altrimenti andrebbero persi. Per chi utilizza spesso l’auto in città, può essere utile tenere a bordo una copia aggiornata del modulo CAI e avere chiaro, prima che accada un sinistro, come compilarlo in presenza di veicoli di micromobilità come i monopattini elettrici.