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Come cambiano le regole per la guida in stato di ebbrezza per i neopatentati?

Regole su alcol, limiti di tasso alcolemico e sanzioni per neopatentati alla guida

Come cambiano le regole per la guida in stato di ebbrezza per i neopatentati?
diEzio Notte

La guida in stato di ebbrezza è uno dei comportamenti più pericolosi e più severamente sanzionati dal Codice della Strada, e le regole diventano ancora più rigide quando si parla di neopatentati e di conducenti particolarmente “sensibili” dal punto di vista della sicurezza. Gli articoli 186 e 186-bis disciplinano in modo preciso cosa si intende per guida sotto l’influenza dell’alcool, quali soggetti sono interessati da limiti più stringenti e quali sono le conseguenze, anche molto pesanti, in caso di violazione.

Chi è considerato neopatentato e quali limiti si applicano

Per capire come cambiano le regole per la guida in stato di ebbrezza, occorre prima chiarire chi rientra nella categoria dei soggetti “speciali” a cui si applicano limiti più severi. L’articolo 186-bis del Codice della Strada individua innanzitutto i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, che possono essere considerati, a tutti gli effetti, neopatentati per quanto riguarda la disciplina dell’alcool. Insieme a loro, la stessa norma comprende anche chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, nonché i conducenti di veicoli pesanti o destinati al trasporto collettivo, delineando così un insieme di soggetti per cui il rischio connesso all’assunzione di alcol alla guida è ritenuto particolarmente grave.

Oltre alla definizione specifica contenuta nell’articolo 186-bis, il Codice prevede ulteriori limitazioni per i neopatentati attraverso altre disposizioni, come l’articolo 117 del Codice della Strada, che per i primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente stabilisce limiti più bassi di velocità e restrizioni sulla potenza dei veicoli guidabili. Anche se questa norma non riguarda direttamente l’alcol, contribuisce a delineare il quadro complessivo di maggior prudenza richiesto ai neopatentati, i quali sono tenuti a rispettare regole più rigorose perché considerati meno esperti e più esposti al rischio di incidenti.

Ne deriva che un conducente neoabilitato alla guida non deve solo tenere conto delle regole generali sulla guida in stato di ebbrezza previste per tutti dall’articolo 186 del Codice della Strada, ma è anche soggetto a una disciplina rafforzata dall’articolo 186-bis, che prevede obblighi e limiti ulteriori rispetto al resto degli automobilisti. Questo comporta che, a parità di tasso alcolemico, il neopatentato può andare incontro a conseguenze più pesanti, proprio perché rientra tra i soggetti per i quali il Codice intende garantire un livello di sicurezza maggiore in considerazione della minore esperienza o della particolare responsabilità connessa all’attività svolta.

In pratica, chi ha conseguito da poco la patente o rientra nelle altre categorie indicate dall’articolo 186-bis deve considerare che qualunque condotta legata all’assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida è sottoposta a una soglia di tolleranza quasi nulla. Per questi conducenti, infatti, il quadro sanzionatorio non si limita ad applicare le regole comuni valide per tutti, ma innalza il livello di attenzione: l’inosservanza può tradursi non solo in una sanzione economica, ma anche nella sospensione o nella revoca del titolo di guida, specie se si sommano violazioni o si verificano incidenti connessi allo stato di ebbrezza.

Divieto assoluto di alcol e tasso alcolemico zero

Per i conducenti indicati dall’articolo 186-bis, la regola di fondo è ancora più chiara e stringente rispetto a quella dettata dall’articolo 186 per la generalità degli automobilisti: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. La norma non si limita dunque a vietare la guida in stato di ebbrezza conclamata, ma estende il divieto all’assunzione stessa di alcol da parte di chi appartiene alle categorie indicate, introducendo così una soglia di riferimento pari a zero, oltre la quale scattano specifiche conseguenze amministrative.

Lo stesso articolo 186-bis precisa che, per i soggetti interessati, è sanzionata la guida quando venga accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria. Questo significa che, mentre per gli altri conducenti la soglia minima di rilevanza è fissata dall’articolo 186 in un tasso superiore a 0,5 g/l, per i neopatentati e per gli altri soggetti del 186-bis qualsiasi valore positivo può determinare un illecito. È quindi evidente che, per chi rientra in queste categorie, la scelta prudente e conforme alle norme è non assumere affatto alcol se si prevede di mettersi alla guida.

Il quadro giuridico risultante è di tipo graduale: da un lato, l’articolo 186 vieta a chiunque di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; dall’altro, l’articolo 186-bis, per neopatentati e altri conducenti particolari, anticipa la soglia di rilevanza sanzionatoria già a partire da valori di tasso alcolemico che, per gli altri utenti della strada, non costituirebbero ancora un illecito. In questo modo il Codice riconosce che anche quantità modeste di alcol possono incidere negativamente sulla guida di chi ha meno esperienza o conduce veicoli che comportano un rischio maggiore in caso di incidente.

Se si considera che alla violazione del divieto di assumere alcol alla guida si possono aggiungere, per i neopatentati, le limitazioni di velocità e potenza del veicolo previste dall’articolo 117, emerge un sistema organico in cui l’uso di alcol è incompatibile con la condotta di guida di questi soggetti. Per loro il rispetto dell’astinenza dall’alcol al volante non è solo una scelta di sicurezza, ma un vero e proprio obbligo giuridico, la cui inosservanza costituisce un illecito immediatamente sanzionabile, anche in assenza di sintomi particolarmente gravi di ebbrezza o di incidenti già verificatisi.

Sanzioni specifiche per i soggetti dell’art. 186-bis

L’articolo 186-bis prevede un apparato sanzionatorio dedicato a chi rientra nelle categorie da esso indicate, con riguardo al caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. In questa situazione, il conducente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo definito direttamente dalla norma, che si applica anche quando non si raggiungono i valori previsti dall’articolo 186 per la generalità degli automobilisti. Ciò rappresenta una vera e propria sanzione “anticipata” rispetto alla soglia che vale per gli altri conducenti.

Il medesimo articolo stabilisce che, nel caso in cui il conducente in tali condizioni provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Si tratta di un aggravio importante, che riflette l’idea che chi appartiene alle categorie protette non solo deve evitare di assumere alcol, ma è ritenuto ancor più responsabile qualora, non rispettando il divieto, determini un sinistro. In questo scenario, l’effetto deterrente è evidente: l’inosservanza del divieto può comportare non soltanto una multa ma anche una sanzione di importo sensibilmente maggiore se dall’illecito deriva un danno concreto.

Oltre a queste sanzioni specifiche per la fascia tra zero e 0,5 g/l, l’articolo 186-bis disciplina anche l’ipotesi in cui i conducenti in esso indicati incorrano negli illeciti previsti dall’articolo 186, comma 2. In particolare, la norma stabilisce che, se tali conducenti si collocano nella fascia di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2, lettera a), sono aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle fasce previste dalle lettere b) e c) dello stesso comma, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

Questi aumenti si innestano sull’impianto sanzionatorio generale dell’articolo 186, che, in relazione al diverso livello di tasso alcolemico, prevede sia sanzioni amministrative pecuniarie sia, per le fasce più elevate, sanzioni penali (ammenda e arresto), oltre alla sospensione della patente e, in alcuni casi, alla confisca del veicolo e alla revoca del titolo di guida in caso di recidiva. Per i neopatentati e per gli altri soggetti del 186-bis, l’aumento di un terzo o fino alla metà rende il quadro ancora più gravoso, con conseguenze che possono incidere profondamente sulla possibilità di continuare a guidare e, per chi svolge professionalmente attività di trasporto, anche sulla propria vita lavorativa.

Rapporto tra art. 186 e 186-bis in caso di violazione

Il rapporto tra gli articoli 186 e 186-bis si fonda su una logica di progressione e specialità. L’articolo 186 pone il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e graduando le sanzioni in base al tasso alcolemico accertato, individua soglie e relative conseguenze per chiunque si ponga alla guida. L’articolo 186-bis, invece, non sostituisce queste disposizioni, ma le integra e aggrava quando il soggetto che commette la violazione appartiene alle categorie considerate più a rischio o più responsabili.

In pratica, per i conducenti indicati dall’articolo 186-bis coesistono due livelli di disciplina: da un lato, il divieto specifico di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche con riferimento alla fascia tra zero e 0,5 g/l, per cui è prevista una sanzione amministrativa autonoma; dall’altro, l’applicazione dell’articolo 186 quando il tasso alcolemico supera la soglia di 0,5 g/l, con la particolarità che, in questo caso, le sanzioni previste dall’articolo 186 vengono aumentate secondo quanto stabilito dallo stesso 186-bis.

Questo meccanismo fa sì che il neopatentato, o il conducente rientrante in una delle altre categorie indicate, non possa beneficiare delle stesse soglie e delle stesse conseguenze previste per il resto degli automobilisti. A parità di condotta materiale (stesso tasso alcolemico), il trattamento sanzionatorio è più severo per i soggetti dell’articolo 186-bis: non solo sono punibili anche valori inferiori rispetto alla soglia generale, ma, una volta superata questa soglia, le sanzioni economiche e accessorie risultano appesantite dalle maggiorazioni previste.

Il sistema costruito dagli articoli 186 e 186-bis deve inoltre essere letto in collegamento con le norme che disciplinano gli effetti delle violazioni sul titolo di guida, come le disposizioni relative alla sospensione, revoca o ritiro della patente. Quando la guida in stato di ebbrezza integra un reato per effetto dei valori di tasso alcolemico previsti dall’articolo 186, si attiva anche la disciplina sul ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, che affida al prefetto il potere di disporre la sospensione provvisoria della validità del documento di guida.

Consigli per i neopatentati per evitare la perdita della patente

Alla luce del quadro normativo descritto, per i neopatentati il primo e più importante consiglio è quello di adottare una condotta di guida improntata alla totale astensione dall’alcol quando si prevede di mettersi al volante. Non si tratta solo di rispettare formalmente il divieto dell’articolo 186-bis, ma di comprendere che, per chi ha appena conseguito la patente o rientra nelle categorie sensibili, anche una sola violazione può compromettere in modo duraturo la possibilità di circolare e, in caso di recidiva o di incidenti, può condurre alla sospensione prolungata o alla revoca del titolo di guida prevista dall’articolo 186 per le ipotesi più gravi.

Un secondo aspetto riguarda la piena consapevolezza delle specifiche soglie e delle aggravanti previste per i soggetti dell’articolo 186-bis: sapere che qualsiasi valore di tasso alcolemico superiore a zero è già fonte di illecito amministrativo e che, al crescere del tasso, si entra progressivamente nell’ambito applicativo dell’articolo 186 con sanzioni aumentate, dovrebbe indurre i neopatentati a considerare la guida e il consumo di alcol come due attività incompatibili. La prudenza diventa quindi non solo una raccomandazione di sicurezza, ma uno strumento concreto per preservare il proprio futuro di automobilista.

È utile che i conducenti più giovani e meno esperti tengano presente anche le altre limitazioni che li riguardano, come quelle stabilite dall’articolo 117 in materia di velocità e di potenza dei veicoli guidabili nei primi tre anni. La combinazione tra rispetto dei limiti di velocità, scelta di veicoli adeguati alla propria esperienza e assoluta sobrietà alla guida rappresenta il modo più efficace per evitare incidenti e, di conseguenza, le pesanti ricadute che gli illeciti connessi allo stato di ebbrezza possono avere sulla patente, anche sotto il profilo delle decisioni prefettizie di sospensione provvisoria del documento in presenza di reati.

Infine, per chi rientra stabilmente tra i soggetti dell’articolo 186-bis, come i conducenti professionali di trasporto di persone o di cose, la conoscenza puntuale delle norme e delle sanzioni è uno strumento indispensabile per tutelare non solo la propria abilitazione alla guida ma anche la continuità della propria attività lavorativa. Valutare con attenzione ogni situazione in cui si potrebbe essere tentati di mettersi alla guida dopo aver assunto anche modeste quantità di alcol e preferire soluzioni alternative di spostamento è il modo più concreto per prevenire conseguenze economiche, penali e amministrative estremamente gravose.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.