Come cambiano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali?
Regole su limiti alcolemici e sanzioni per neopatentati e conducenti professionali alla guida in stato di ebbrezza
Guida in stato di ebbrezza e categorie “a rischio” come neopatentati e conducenti professionali sono tra i temi più delicati del Codice della Strada: le norme prevedono infatti una disciplina specifica, con limiti più severi e sanzioni aggravate rispetto agli altri conducenti. In questo articolo analizziamo in modo sistematico come cambiano obblighi, divieti e conseguenze per chi rientra nelle categorie a tolleranza zero, sulla base delle disposizioni vigenti.
Chi rientra nelle categorie a tolleranza zero per l’alcol
La disciplina speciale sulla guida dopo assunzione di bevande alcoliche per neopatentati e professionisti è contenuta nell’articolo 186-bis del Codice della Strada, che individua in modo tassativo i conducenti soggetti a divieto rafforzato. In primo luogo, rientrano in questa categoria i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, che sono equiparati ai fini del divieto e delle relative sanzioni.
Accanto a neopatentati e conducenti under 21, lo stesso articolo estende il regime speciale ai conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone, facendo riferimento alle attività disciplinate dagli articoli 85, 86 e 87 del Codice, e a coloro che svolgono professionalmente trasporto di cose ai sensi degli articoli 88, 89 e 90. Si tratta quindi di una platea che comprende, in generale, chi guida per lavoro nel settore del trasporto, con un’attenzione specifica alla sicurezza degli utenti trasportati e alla circolazione di merci.
Una ulteriore categoria espressamente menzionata dall’articolo 186-bis è quella dei conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dei conducenti di veicoli che trainano un rimorchio con massa complessiva totale superiore a 3,5 tonnellate, degli autobus, di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente, nonché degli autoarticolati e degli autosnodati. In tutti questi casi il legislatore considera il maggior potenziale di rischio di tali veicoli e, di conseguenza, applica una disciplina più severa sul consumo di alcol alla guida.
È importante sottolineare che l’appartenenza a una delle categorie indicate non dipende da valutazioni discrezionali, ma dal ricorrere delle condizioni oggettive descritte nel testo normativo: età del conducente, data di conseguimento della patente B, tipo di attività svolta e caratteristiche tecniche o funzionali del veicolo condotto. Questo inquadramento giuridico permette di capire immediatamente quando un conducente, pur avendo la stessa abilitazione alla guida di un altro, è però soggetto a un regime di responsabilità più rigoroso in materia di alcol.
Divieto assoluto di assunzione di alcol e limiti di tasso alcolemico
L’articolo 186-bis stabilisce in apertura che per i soggetti individuati al comma 1 “è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste”, esprimendo così un principio di sostanziale tolleranza zero. Ciò significa che, per tali conducenti, è vietata la guida non solo in stato di ebbrezza rilevante ai fini penali, ma già a fronte di valori positivi, seppur contenuti, del tasso alcolemico nel sangue, in quanto la norma prevede sanzioni amministrative specifiche per un intervallo di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l.
Il comma 2 dell’articolo 186-bis dispone infatti che i conducenti appartenenti alle categorie speciali, quando guidano dopo aver assunto bevande alcoliche con un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, indicata in una forbice di importi, e con un aggravamento automatico (raddoppio) in caso di incidente provocato in tali condizioni. Questa disciplina introduce quindi una soglia sanzionatoria che, per gli altri conducenti, costituirebbe ancora un livello non rilevante, ma che per neopatentati e professionisti è sufficiente per far scattare la responsabilità amministrativa.
Parallelamente, l’articolo 186 del Codice della Strada continua ad applicarsi a tutti i conducenti che guidino in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, graduando sanzioni amministrative e penali su tre scaglioni: da oltre 0,5 a 0,8 g/l, da oltre 0,8 a 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l, con combinazioni di sanzioni pecuniarie, arresto e sospensione della patente via via crescenti. Per i soggetti di cui all’articolo 186-bis, quando il tasso alcolemico supera la soglia di 0,5 g/l trovano applicazione congiunta le regole dell’articolo 186 e gli aumenti specifici previsti dall’articolo 186-bis stesso.
Ne consegue che il quadro dei limiti di tasso alcolemico per neopatentati e conducenti professionali è articolato su due livelli: da un lato il divieto rafforzato che sanziona già il superamento dello 0,0 fino allo 0,5 g/l, dall’altro la piena operatività delle soglie dell’articolo 186 per i valori superiori a 0,5 g/l, con effetti più gravosi rispetto agli altri conducenti in virtù delle aggravanti specifiche. Per chi rientra nelle categorie a tolleranza zero, dunque, l’unico comportamento realmente conforme alla disciplina è quello di non assumere affatto bevande alcoliche quando si intende porsi alla guida.
Sanzioni amministrative e penali per neopatentati e professionisti
Per comprendere come cambiano le sanzioni, occorre innanzitutto distinguere il caso in cui il conducente rientrante nell’articolo 186-bis presenti un tasso alcolemico superiore a zero ma non superiore a 0,5 g/l, dal caso in cui superi i limiti sanzionati dall’articolo 186. Nel primo scenario, il comma 2 dell’articolo 186-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, indicata entro un determinato intervallo di importi, che si applica in via autonoma, senza arresto né sospensione automatica della patente, ma con possibilità di raddoppio in caso di incidente provocato nelle stesse condizioni. Questa previsione intende reprimere in modo anticipato la condotta di assunzione di alcol dei conducenti a maggior responsabilità.
Quando invece il neopatentato o il conducente professionale supera il tasso di 0,5 g/l, entrano in gioco le disposizioni dell’articolo 186, il quale sanziona chi guida in stato di ebbrezza con combinazioni di sanzione amministrativa pecuniaria, arresto e sospensione della patente di guida. Per tassi superiori a 0,5 e non superiori a 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con sospensione della patente da tre a sei mesi; per valori superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l l’illecito assume rilievo penale con ammenda e arresto fino a sei mesi e sospensione da sei mesi a un anno; per valori superiori a 1,5 g/l sono previste ammenda più elevata, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni ed eventuale confisca del veicolo e revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
Per i soggetti rientranti nell’articolo 186-bis, le sanzioni descritte dall’articolo 186 non si applicano in misura “piena” ma subiscono ulteriori aumenti. Il comma 3 dell’articolo 186-bis stabilisce infatti che, quando tali conducenti incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; mentre quando incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In questo modo, a parità di tasso alcolemico, il neopatentato o il professionista risponde con un trattamento punitivo sensibilmente più rigoroso rispetto al conducente “ordinario”.
Va inoltre ricordato che la disciplina della guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, contenuta nell’articolo 187, prevede a sua volta un aggravio di sanzioni per i conducenti rientranti nell’articolo 186-bis: il comma 1 dell’articolo 187 dispone infatti che, per tali conducenti, le sanzioni pecuniarie e detentive previste sono aumentate da un terzo alla metà, applicando anche la regola di cui al comma 4 dell’articolo 186-bis sulla prevalenza delle aggravanti. Questo conferma la volontà del legislatore di assicurare un più elevato livello di tutela nei confronti delle categorie considerate a rischio, sia in relazione all’alcol sia alle sostanze stupefacenti.
Rapporto tra art. 186-bis e art. 186: aggravanti e cumulo
Il rapporto tra articolo 186-bis e articolo 186 è costruito dal legislatore come un sistema di regole generali e speciali: l’articolo 186 contiene la disciplina base della guida in stato di ebbrezza, applicabile a tutti i conducenti, mentre l’articolo 186-bis introduce un regime speciale per determinate categorie, che si innesta su quello generale aggravandone gli effetti sanzionatori. L’articolo 186-bis non sostituisce quindi l’articolo 186, ma lo integra, prevedendo sia un’area di rilevanza autonoma (lo 0–0,5 g/l) sia specifiche aggravanti per i casi rientranti negli scaglioni di tasso alcolemico dell’articolo 186.
Nel concreto, quando un conducente rientrante nell’articolo 186-bis viene trovato con un valore di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, si applicano solo le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 186-bis, senza ricorso all’articolo 186. Se invece il tasso è superiore a 0,5 g/l, si applicano gli illeciti previsti dall’articolo 186, cui l’articolo 186-bis aggiunge, al comma 3, l’aumento di un terzo o da un terzo alla metà delle sanzioni. Si tratta di un meccanismo di aggravamento automatico che opera ogni volta che il soggetto rientra nel perimetro soggettivo del 186-bis.
Il comma 4 dell’articolo 186-bis disciplina il rapporto tra aggravanti speciali e circostanze attenuanti, prevedendo espressamente che le attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Ciò significa che, in presenza delle aggravanti collegate alla qualifica di neopatentato o di conducente professionale, l’eventuale riconoscimento di attenuanti non può annullare o superare l’effetto di aggravamento stabilito dal legislatore, ma al più ridurne in parte l’impatto nel rispetto dei limiti fissati. Questo rafforza la finalità di prevenzione e deterrenza della disciplina speciale.
Il sistema nel suo complesso si configura quindi come una combinazione tra divieto assoluto di assunzione di alcol per determinate categorie (sanzionato in via amministrativa anche a bassi tassi alcolemici) e aggravamento delle sanzioni penali e amministrative quando lo stesso soggetto incorre nelle violazioni più gravi dell’articolo 186. Ne deriva un vero e proprio “doppio livello” di tutela, in cui il comportamento del neopatentato o del professionista viene valutato in modo più severo sia sul piano dell’illecito amministrativo, sia su quello penale.
Impatto sulla patente: sospensione, revoca e punti
Le conseguenze sulla patente di guida rappresentano uno degli aspetti più sensibili della disciplina in materia di alcol. L’articolo 186 prevede, per tutti i conducenti che guidano in stato di ebbrezza con tassi superiori a 0,5 g/l, una serie di sanzioni amministrative accessorie: sospensione della patente da tre a sei mesi per tassi superiori a 0,5 e non superiori a 0,8 g/l, da sei mesi a un anno per valori superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l, e da uno a due anni per tassi superiori a 1,5 g/l, con raddoppio della durata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Inoltre, per i casi più gravi, è prevista la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e la confisca del veicolo.
Per i conducenti di cui all’articolo 186-bis, oltre alle sospensioni e alle eventuali revoche previste dall’articolo 186, la violazione del divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche con tasso superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l comporta anche l’applicazione della disciplina della sospensione in relazione al punteggio. L’articolo 218-ter, infatti, include tra le violazioni che possono determinare una sospensione breve della patente proprio l’illecito di cui all’articolo 186-bis, comma 2, quando al momento dell’accertamento il punteggio residuo risulta inferiore a determinati valori. In questi casi il prefetto può disporre la sospensione per periodi di sette o quindici giorni, a seconda del punteggio residuo del conducente.
Un ulteriore profilo riguarda la revisione della patente di guida. L’articolo 128 stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre la revisione della patente quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica del conducente, anche alla luce di violazioni collegate all’uso di alcol o sostanze stupefacenti. Ciò significa che, oltre alle sanzioni immediate di sospensione o revoca disposte in via automatica, la condotta di guida in stato di ebbrezza può far emergere la necessità di una verifica approfondita dell’idoneità alla guida.
Nel complesso, dunque, per neopatentati e conducenti professionali la gestione della patente è particolarmente delicata: a fronte di comportamenti vietati in materia di alcol, oltre alle sanzioni economiche e penali, il sistema prevede sospensioni di durata variabile, possibili revoche in caso di recidiva e, per alcune violazioni, anche sospensioni legate al punteggio residuo. Considerata la funzione lavorativa che la patente svolge per molti conducenti professionali e l’importanza che essa ha per i giovani alla prima esperienza di guida, risulta fondamentale conoscere con precisione i divieti e le conseguenze previsti dagli articoli dedicati alla sicurezza stradale.
Fonti normative
- Art. 186-bis del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati e conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.
- Art. 186 del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool.
- Art. 187 del Codice della Strada – Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
- Art. 218-ter del Codice della Strada – Sospensione della patente in relazione al punteggio.
- Art. 128 del Codice della Strada – Revisione della patente di guida.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.