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Come devo usare le luci dell’auto in città e fuori?

Regole del Codice della Strada e consigli pratici per usare correttamente luci, abbaglianti, fendinebbia e segnalazioni luminose in città, extraurbano e autostrada

Uso corretto delle luci dell’auto: obblighi e divieti
diEzio Notte

Usare correttamente le luci dell’auto, in città e fuori, non è solo una questione di visibilità ma un vero obbligo di legge. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando accendere anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, fendinebbia e segnalazioni luminose di pericolo, distinguendo tra circolazione nei centri abitati, strade extraurbane, autostrade, condizioni meteo avverse e situazioni di emergenza. Conoscere queste regole significa ridurre il rischio di incidenti, evitare sanzioni e contribuire a una circolazione più sicura e prevedibile per tutti gli utenti della strada.

Quando è obbligatorio accendere le luci

Il primo riferimento fondamentale è l’articolo 152 del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo di usare le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati. Lo stesso articolo precisa che ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli devono tenere accese queste luci anche nei centri abitati, a prescindere dall’illuminazione stradale. Inoltre, fuori dai casi in cui è necessario l’uso dei dispositivi di illuminazione previsti dall’articolo 153, è consentito utilizzare, se presenti, le luci di marcia diurna in luogo di posizione e anabbaglianti, con l’eccezione dei veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono soggetti a tale obbligo.

Un secondo pilastro normativo è l’articolo 153 del Codice della Strada, che disciplina l’uso dei dispositivi di illuminazione in funzione dell’orario e delle condizioni di visibilità. Da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, e anche di giorno in galleria, con nebbia, neve, forte pioggia o in ogni caso di scarsa visibilità, è obbligatorio tenere accese le luci di posizione, le luci della targa, le eventuali luci di ingombro e, per i veicoli a motore, anche i proiettori anabbaglianti. In queste situazioni, quindi, l’obbligo vale sia in città sia fuori, indipendentemente dalla presenza di illuminazione pubblica, salvo specifiche previsioni per alcuni veicoli.

Per la circolazione su autostrade e strade a scorrimento veloce, l’articolo 176 del Codice della Strada richiama espressamente l’obbligo di tenere accese le luci di posizione e gli altri dispositivi prescritti dall’articolo 153 durante la sosta e la fermata notturna o in caso di visibilità limitata. In pratica, se ci si ferma sulla corsia di emergenza o in una piazzola, le luci devono restare accese per rendere il veicolo chiaramente percepibile dagli altri utenti. Questo obbligo si affianca a quello di presegnalare il veicolo fermo con il triangolo mobile nei casi previsti dall’articolo 162, soprattutto quando le luci posteriori di posizione o di emergenza siano mancanti o inefficienti.

È importante ricordare che l’obbligo di illuminazione non riguarda solo i veicoli a motore. L’articolo 184 del Codice della Strada prevede che, nelle ore e nei casi indicati dall’articolo 152, i conducenti di animali debbano utilizzare un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione visibile in tutte le direzioni, salvo che si trovino su strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati. Anche in questo ambito, quindi, la logica è quella di garantire che ogni utente della strada sia ben visibile, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, riducendo il rischio di collisioni con veicoli in marcia.

Anabbaglianti, abbaglianti e luci di posizione: differenze

Le luci di posizione hanno la funzione primaria di rendere percepibile la sagoma del veicolo, sia anteriormente sia posteriormente. L’articolo 153 stabilisce che, nelle ore notturne e nei casi di scarsa visibilità, queste luci devono essere sempre accese durante la marcia, insieme alle luci della targa e, se previste, alle luci di ingombro. Le luci di posizione sono inoltre fondamentali durante la sosta e la fermata in condizioni di visibilità ridotta: lo stesso articolo prevede che, nei casi indicati dal comma 1, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva sia obbligatorio anche a veicolo fermo, salvo che l’illuminazione pubblica renda il veicolo pienamente visibile o che questo sia collocato fuori dalla carreggiata.

I proiettori anabbaglianti rappresentano la modalità di illuminazione standard per la marcia notturna e in condizioni di visibilità ridotta. L’articolo 153 prevede che, oltre alle luci di posizione, sui veicoli a motore debbano essere tenuti accesi anche gli anabbaglianti nelle ore notturne, in galleria, con nebbia, neve, forte pioggia o in ogni altro caso di scarsa visibilità. L’articolo 152 del Codice della Strada aggiunge che, durante la marcia fuori dei centri abitati, i veicoli a motore devono utilizzare luci di posizione e anabbaglianti, salvo che possano impiegare le luci di marcia diurna nei casi consentiti.

I proiettori di profondità, comunemente detti abbaglianti, hanno invece una funzione diversa: illuminare a grande distanza, ma solo quando non vi è rischio di abbagliare altri utenti. L’articolo 153 stabilisce che questi proiettori possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente, mentre non devono essere usati al di fuori dei casi previsti. Lo stesso articolo impone ai conducenti di spegnere gli abbaglianti passando agli anabbaglianti quando stanno per incrociare altri veicoli, quando seguono da vicino un altro veicolo o in qualsiasi circostanza in cui vi sia pericolo di abbagliare altri utenti della strada o conducenti su strade contigue.

Esistono poi i proiettori fendinebbia, che possono sostituire anabbaglianti e abbaglianti in particolari condizioni. L’articolo 153 prevede che, di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto o pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possano essere sostituiti dai fendinebbia anteriori. Inoltre, in caso di nebbia molto fitta, pioggia intensa o fitta nevicata, deve essere utilizzata la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato, per rendere più evidente la presenza del veicolo a chi sopraggiunge da tergo.

Uso delle quattro frecce e luci in caso di emergenza

Le quattro frecce, tecnicamente segnalazione luminosa di pericolo, sono disciplinate dall’articolo 153, che ne definisce i casi di utilizzo obbligatorio. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare questa segnalazione nei casi di ingombro della carreggiata, durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo, quando il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta, in presenza di improvvisi rallentamenti o incolonnamenti e in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce un pericolo, anche momentaneo, per gli altri utenti della strada.

In situazioni di emergenza su autostrade e strade extraurbane principali, l’uso delle luci si combina con gli obblighi di presegnalazione del veicolo fermo. L’articolo 162 del Codice della Strada stabilisce che, fuori dei centri abitati, i veicoli fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno quando non siano visibili a sufficiente distanza, devono essere presegnalati con il triangolo mobile di pericolo. Durante le operazioni di collocazione del triangolo, l’articolo 153 impone l’uso delle quattro frecce, proprio per rendere evidente la situazione di pericolo temporaneo.

L’articolo 176, dedicato alla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, richiama espressamente l’obbligo di tenere accese le luci di posizione e gli altri dispositivi prescritti dall’articolo 153 durante la sosta e la fermata notturna o in caso di visibilità limitata, anche sulle corsie di emergenza e sulle piazzole. Quando, per guasto, non è possibile spostare il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla piazzola, lo stesso articolo impone di collocare il triangolo mobile ad almeno 100 metri dietro il veicolo, soprattutto se le luci di posizione sono inefficienti o la visibilità è ridotta.

In tutte queste situazioni, l’obiettivo delle norme è duplice: da un lato, rendere il veicolo fermo o rallentato chiaramente percepibile, dall’altro avvisare per tempo gli altri conducenti della presenza di un ostacolo o di un rallentamento improvviso. L’uso corretto delle quattro frecce, delle luci di posizione e del triangolo mobile non è quindi un semplice adempimento formale, ma uno strumento essenziale per prevenire tamponamenti e incidenti a catena, soprattutto in condizioni di traffico intenso o visibilità ridotta.

Sanzioni per uso scorretto o mancato uso delle luci

Il mancato rispetto degli obblighi relativi all’uso delle luci comporta sanzioni amministrative specifiche. L’articolo 152 del Codice della Strada prevede che chiunque violi le disposizioni sull’obbligo di utilizzare luci di posizione, anabbaglianti, luci della targa e luci d’ingombro durante la marcia sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in un intervallo stabilito dalla norma. Questa sanzione si applica, ad esempio, a chi circola fuori dai centri abitati senza luci accese nelle ore o condizioni in cui sono obbligatorie, o a chi non rispetta le regole sull’uso delle luci di marcia diurna quando non consentite.

L’articolo 153 del Codice della Strada disciplina invece le violazioni relative all’uso improprio dei proiettori di profondità (abbaglianti) e degli altri dispositivi di illuminazione. In particolare, chi non spegne gli abbaglianti passando agli anabbaglianti nei casi previsti, come l’incrocio con altri veicoli o la marcia a breve distanza dietro un altro mezzo, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria indicata al comma 10 dello stesso articolo. La ratio è evitare l’abbagliamento degli altri utenti, che può causare perdita di controllo del veicolo e incidenti gravi.

Le sanzioni riguardano anche l’uso scorretto o l’omissione dei dispositivi di segnalazione in caso di veicolo fermo. L’articolo 162 prevede che, nei casi in cui è obbligatorio l’uso del triangolo mobile di pericolo, la mancata presegnalazione del veicolo fermo costituisce violazione sanzionabile con una somma amministrativa. Inoltre, l’articolo 176 stabilisce che la sosta d’emergenza su autostrade e strade extraurbane principali non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario e che, in caso di visibilità limitata, devono essere sempre tenute accese le luci di posizione e gli altri dispositivi prescritti, con conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza.

Infine, l’articolo 184 prevede sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di segnalazione luminosa nella circolazione degli animali, ad esempio omettendo il dispositivo che proietta luce arancione nelle ore e nei casi previsti dall’articolo 152. Anche se può sembrare un ambito distante dalla guida di un’autovettura, rientra nella stessa logica di tutela della visibilità sulla strada. In tutti questi casi, oltre alla sanzione economica, l’autorità può adottare ulteriori misure previste dal Titolo VI del Codice della Strada, in funzione della gravità e della tipologia della violazione accertata.

Buone pratiche per vedere e farsi vedere

Le norme del Codice della Strada forniscono un quadro minimo di obblighi, ma una guida realmente sicura richiede di adottare buone pratiche che vadano anche oltre il semplice rispetto formale delle regole. L’articolo 153, ad esempio, consente l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili a evitare incidenti o per segnalare l’intenzione di sorpassare, sia di giorno sia di notte, anche all’interno dei centri abitati in deroga alle limitazioni generali. Utilizzare correttamente questo strumento, senza abusi, permette di comunicare in modo chiaro le proprie intenzioni agli altri conducenti, migliorando la prevedibilità dei comportamenti in strada.

Un’altra buona pratica riguarda la gestione delle luci durante la sosta e la fermata. L’articolo 153 prevede che, nei casi di scarsa visibilità indicati dal comma 1, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva sia obbligatorio anche a veicolo fermo, salvo che l’illuminazione pubblica renda il veicolo pienamente visibile o che questo sia collocato fuori dalla carreggiata. In ambito urbano, questo significa valutare attentamente se la sola illuminazione stradale sia sufficiente o se sia opportuno mantenere accese le luci di posizione, soprattutto in strade poco illuminate o con traffico intenso, per ridurre il rischio di urti durante le manovre di altri veicoli.

In condizioni meteo avverse, l’articolo 153 consente l’uso dei proiettori fendinebbia anteriori in sostituzione di anabbaglianti e abbaglianti in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto o pioggia intensa, e impone l’uso della luce posteriore per nebbia quando la visibilità è particolarmente ridotta. Una guida prudente suggerisce di attivare questi dispositivi non solo quando la visibilità è già compromessa, ma anche in situazioni in cui la percezione degli altri veicoli può essere resa difficoltosa, ad esempio su strade extraurbane prive di illuminazione, mantenendo comunque un comportamento rispettoso per evitare abbagliamenti.

Infine, nelle situazioni di emergenza o di guasto, è buona norma combinare correttamente tutti gli strumenti previsti: quattro frecce, luci di posizione, eventuali fendinebbia posteriori e triangolo mobile di pericolo. L’articolo 162 impone la presegnalazione del veicolo fermo quando non è visibile a sufficiente distanza, mentre l’articolo 153 richiede l’uso della segnalazione luminosa di pericolo nei casi di ingombro della carreggiata, rallentamenti improvvisi o fermata di emergenza. Integrare questi obblighi con un comportamento attento, come scegliere il punto più sicuro per fermarsi e ridurre al minimo il tempo di permanenza in carreggiata, contribuisce in modo decisivo a vedere e farsi vedere in ogni contesto di guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.