Come devono essere equipaggiati i veicoli secondo l’articolo 72 del Codice della Strada?
Requisiti di equipaggiamento dei veicoli previsti dall’articolo 72 del Codice della Strada e relative conseguenze sanzionatorie in caso di non conformità
L’equipaggiamento dei veicoli non è un dettaglio accessorio, ma un insieme di requisiti tecnici che condizionano direttamente sicurezza, idoneità alla circolazione e responsabilità del proprietario e del conducente. L’articolo 72 del Codice della Strada disciplina in modo puntuale quali dispositivi devono essere presenti su ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, quali dotazioni aggiuntive sono richieste per particolari categorie e quali conseguenze derivano dalla mancanza o non conformità di tali elementi.
Elenco dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori
L’articolo 72 del Codice della Strada individua innanzitutto una serie di dispositivi di base che devono equipaggiare obbligatoriamente ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. Il comma 1 prevede che questi veicoli siano dotati di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, dispositivi silenziatori e di scarico per i veicoli con motore termico, dispositivi di segnalazione acustica, dispositivi retrovisori e pneumatici o sistemi equivalenti. Ogni categoria di dispositivo risponde a una funzione essenziale: rendere il veicolo visibile, limitarne le emissioni sonore, consentire una corretta percezione dell’ambiente circostante e garantire l’aderenza al suolo.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione sono pensati per assicurare che il veicolo sia chiaramente percepibile dagli altri utenti della strada e che il conducente abbia un campo visivo adeguato nelle diverse condizioni di marcia. Sempre il comma 1, lettera a), ricomprende in questa categoria fari anteriori, luci posteriori e ogni altro elemento luminoso prescritto dalla normativa tecnica di dettaglio. La presenza di tali dispositivi, oltre a essere un obbligo formale, è uno strumento concreto di prevenzione degli incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o circolazione notturna.
Per i veicoli a motore termico, l’impianto di scarico silenziato costituisce un secondo pilastro dell’equipaggiamento obbligatorio. Il comma 1, lettera b), impone che ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli dotati di motore termico siano muniti di dispositivi silenziatori e di scarico, con funzione sia di contenimento del rumore sia di corretta evacuazione dei gas combusti. L’assenza o l’alterazione di tali dispositivi incide non solo sul comfort acustico ma anche sulla conformità del veicolo ai requisiti di legge, con possibili ripercussioni sanzionatorie.
Un ulteriore blocco di dotazioni obbligatorie comprende il dispositivo di segnalazione acustica, i dispositivi retrovisori e i pneumatici. Il comma 1, lettera c), prescrive la presenza del dispositivo acustico (tipicamente il clacson), essenziale per avvertire gli altri utenti in situazioni di pericolo. La lettera d) richiede almeno un dispositivo retrovisore, con numero e configurazione definiti dalle norme tecniche di attuazione, allo scopo di assicurare al conducente una visione sufficiente di quanto avviene dietro il veicolo. Infine, la lettera e) indica come obbligatori i pneumatici o sistemi equivalenti, elementi fondamentali per la stabilità, la frenata e la trasmissione delle forze al suolo.
Obblighi specifici per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Accanto ai dispositivi generali, l’art. 72 introduce obblighi specifici per determinate categorie di veicoli. Il comma 2 stabilisce che autoveicoli e motoveicoli con massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate devono essere muniti di dispositivo per la retromarcia, così da consentire manovre in sicurezza anche in spazi ristretti. Per gli autoveicoli, lo stesso comma richiede inoltre ulteriori dispositivi, tra cui le dotazioni di ritenuta e protezione, il segnale mobile di pericolo e il contachilometri, con caratteristiche definite dai relativi provvedimenti regolamentari.
In dettaglio, il comma 2, lettera a), prevede che gli autoveicoli predisposti fin dall’origine con specifici punti di attacco siano equipaggiati con dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, le cui caratteristiche vengono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti per ciascuna categoria di veicoli. Questi sistemi – ad esempio cinture o altri elementi di ritenuta e protezione – hanno la funzione di ridurre le conseguenze degli urti sui passeggeri, integrando le misure passive di sicurezza del veicolo.
Lo stesso comma 2, lettera b), impone sugli autoveicoli la presenza del segnale mobile di pericolo richiamato dall’articolo 162, dispositivo che deve essere utilizzato in caso di veicolo fermo sulla carreggiata o in situazione di emergenza, secondo modalità definite dalla normativa di dettaglio. La lettera c) introduce invece l’obbligo del contachilometri, che deve possedere caratteristiche tecniche specifiche stabilite dal regolamento, con funzione di indicare la velocità istantanea e, spesso, lo spazio percorso, elementi rilevanti anche in chiave di controllo del rispetto dei limiti di velocità.
Per quanto riguarda i rimorchi, il comma 5 dell’articolo 72 stabilisce che devono essere equipaggiati con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e con pneumatici o sistemi equivalenti, richiamando le lettere a) ed e) del comma 1. Inoltre, i veicoli di cui al comma 1, riconosciuti atti al traino di rimorchi, e i rimorchi stessi devono essere dotati di idonei dispositivi di agganciamento, in modo da garantire un collegamento sicuro tra veicolo trainante e rimorchio durante la marcia e le manovre.
Strisce retroriflettenti e dispositivi anti-nebulizzazione
L’equipaggiamento obbligatorio dei veicoli destinati al trasporto di cose è stato progressivamente arricchito da requisiti aggiuntivi dedicati alla visibilità e alla sicurezza in condizioni meteo avverse. Il comma 2-bis dell’art. 72 stabilisce che, durante la circolazione, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale, per trasporti speciali o specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Tali elementi incrementano la riconoscibilità del profilo del veicolo nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.
Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al regolamento internazionale ONU/ECE 104, come espressamente richiamato dal comma 2-bis. La norma disciplina anche la gradualità temporale di applicazione di questo obbligo, indicando date diverse per i veicoli di nuova immatricolazione e per quelli già in circolazione, così da consentire un adeguamento progressivo del parco circolante alle nuove prescrizioni sulla visibilità.
Il comma 2-ter amplia ulteriormente il quadro dei dispositivi obbligatori, imponendo che autoveicoli, rimorchi e semirimorchi abilitati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, siano equipaggiati con dispositivi omologati atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Questi sistemi, installati tipicamente in corrispondenza delle ruote o di altre parti esposte, hanno la funzione di limitare la formazione di spray d’acqua proiettato all’indietro o lateralmente, migliorando la visibilità per i veicoli che seguono.
Anche per i dispositivi destinati a ridurre la nebulizzazione, l’articolo 72 affida a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche, nonché la decorrenza temporale dell’obbligo per i veicoli di nuova immatricolazione. In tal modo, la norma primaria fissa il principio e l’ambito di applicazione, mentre i provvedimenti attuativi specificano i requisiti di dettaglio in termini di prestazioni, modalità di montaggio e criteri di omologazione, assicurando uniformità tecnica su tutto il territorio nazionale.
Sanzioni per veicoli non conformi ai requisiti dell’art. 72
La disciplina dell’equipaggiamento non si limita a elencare i dispositivi obbligatori, ma prevede anche una specifica sanzione per chi circola con veicoli privi di tali dotazioni o con dispositivi non conformi. Il comma 13 dell’articolo 72 stabilisce che chiunque circola con uno dei veicoli citati nell’articolo stesso, in cui uno dei dispositivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei provvedimenti previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 87 e 344 euro. Tale fascia sanzionatoria si applica sia alla completa assenza del dispositivo, sia ai casi di difformità rispetto ai requisiti costruttivi e funzionali fissati dalle norme tecniche.
La responsabilità si collega alla circolazione effettiva su strada di un veicolo non in regola con i dispositivi di equipaggiamento. La norma richiama espressamente i “dispositivi ivi prescritti” e le “disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti”, comprendendo quindi sia gli obblighi fissati direttamente dall’articolo 72 sia quelli introdotti mediante decreti ministeriali attuativi che disciplinano numeri, caratteristiche e modalità di montaggio dei dispositivi. In questo modo, l’apparato sanzionatorio copre l’intero perimetro degli obblighi di equipaggiamento.
Occorre inoltre considerare che, secondo i commi 8 e 9 dello stesso articolo, i dispositivi di equipaggiamento sono soggetti a omologazione da parte del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, e che nei relativi decreti sono definite prescrizioni tecniche su numero, caratteristiche costruttive e funzionali, modalità di montaggio e contrassegno di conformità. La circolazione con dispositivi privi di omologazione o installati in violazione di tali prescrizioni può quindi concorrere alla fattispecie sanzionata dal comma 13, in quanto mancanza di conformità alle norme applicabili.
Infine, l’articolo 72 prevede che l’omologazione rilasciata da uno Stato estero per i dispositivi di equipaggiamento possa essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali, come disposto dal comma 11. Questo aspetto è rilevante soprattutto per i veicoli immatricolati o allestiti all’estero che circolano sul territorio nazionale: la validità dell’equipaggiamento dipende dalla riconosciuta equivalenza delle omologazioni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste quando vengano meno i requisiti richiesti dall’ordinamento italiano.
Fonti normative
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.