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Come fare ricorso contro una multa del codice della strada?

Guida ai ricorsi contro le multe del Codice della Strada: prefetto, giudice di pace, termini, effetti del pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie

Ricorso multa: prefetto o giudice di pace, tempi e costi
diEzio Notte

Presentare ricorso contro una multa del Codice della Strada è una scelta importante, che incide sia sul portafoglio sia sulla propria posizione come conducente. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando e come è possibile opporsi a una sanzione amministrativa, distinguendo tra ricorso al prefetto e ricorso in sede giurisdizionale. In questo articolo analizziamo, sulla base esclusiva delle norme del Codice, in quali casi può essere opportuno valutare il ricorso, come funzionano le diverse procedure, quali sono i termini e quali effetti ha il pagamento in misura ridotta rispetto alle alternative previste dalla legge.

Quando conviene il ricorso al prefetto

Il ricorso al prefetto è lo strumento amministrativo previsto dal Codice della Strada per contestare un verbale di accertamento di violazione, come alternativa al pagamento in misura ridotta o al ricorso in sede giurisdizionale. La disciplina di dettaglio del procedimento è contenuta nell’articolo 203, che regola la proposizione del ricorso, e nell’articolo 204 del Codice della Strada, che definisce i provvedimenti che il prefetto può adottare a seguito dell’esame degli atti. In termini di convenienza, il Codice non fornisce criteri “economici” o valutazioni di opportunità, ma stabilisce un quadro procedurale entro cui il conducente può decidere se far valere le proprie ragioni, sapendo che il prefetto può sia archiviare il verbale sia ingiungere il pagamento di una somma determinata entro limiti ben precisi.

Dal punto di vista normativo, il prefetto, una volta ricevuti il verbale, gli atti dell’organo accertatore, il ricorso e gli eventuali documenti allegati, deve valutare se l’accertamento è fondato. Se lo ritiene tale, emette un’ordinanza motivata con cui ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, determinata secondo i criteri dell’articolo 195, oltre alle spese di procedimento. Se invece non ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza motivata di archiviazione, che viene comunicata all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, il quale a sua volta ne dà notizia al ricorrente. La “convenienza” del ricorso, quindi, va letta alla luce di questo possibile aumento dell’importo rispetto al minimo, che è un effetto previsto direttamente dalla legge.

Un elemento importante per valutare se presentare ricorso al prefetto riguarda i termini procedurali. L’articolo 204 stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza-ingiunzione entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 203. Lo stesso articolo precisa, al comma 1-bis, che i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 dell’articolo 204 sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione; decorso tale complesso di termini senza che l’ordinanza sia stata adottata, il ricorso si intende accolto. Questo meccanismo, previsto espressamente dal Codice, rappresenta un aspetto rilevante nella scelta di ricorrere, perché collega il buon esito del ricorso anche al rispetto dei termini da parte dell’amministrazione.

Un ulteriore profilo da considerare è la possibilità di chiedere l’audizione personale davanti al prefetto. L’articolo 204 prevede che, quando il ricorrente ha fatto richiesta di essere sentito, il termine per l’adozione dell’ordinanza si interrompe con la notifica dell’invito a presentarsi e rimane sospeso fino alla data fissata per l’audizione o, in caso di mancata presentazione, fino alla data stessa fissata per l’audizione. Se il ricorrente non si presenta senza giustificazione, il prefetto decide sul ricorso senza ulteriori formalità. Questo significa che la scelta di chiedere l’audizione comporta un allungamento dei tempi, ma offre anche la possibilità di esporre oralmente le proprie ragioni. Il Codice non indica quando “convenga” farlo, ma mette a disposizione questa facoltà, che il conducente può utilizzare in base alla propria strategia difensiva, sempre nel rispetto delle norme procedurali fissate.

Come funziona il ricorso al giudice di pace

Il ricorso in sede giurisdizionale contro le sanzioni del Codice della Strada è disciplinato dall’articolo 204-bis del Codice della Strada, che prevede la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all’articolo 203. La norma stabilisce che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione. Il Codice, in questa disposizione, non entra nel dettaglio delle fasi processuali, ma rinvia espressamente alla disciplina contenuta nell’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che regola il rito applicabile. Poiché in questa sede possiamo basarci esclusivamente sul testo del Codice della Strada, non è possibile descrivere nel dettaglio il contenuto di tale decreto, ma è chiaro che l’opposizione segue un procedimento giurisdizionale specifico.

L’articolo 204-bis precisa che l’opposizione è alternativa al ricorso amministrativo al prefetto: ciò significa che il soggetto interessato deve scegliere tra le due strade, non potendo percorrerle entrambe contemporaneamente per la stessa violazione. La norma collega inoltre la possibilità di proporre opposizione alla mancata effettuazione del pagamento in misura ridotta, nei casi in cui tale pagamento è consentito. Questo aspetto è centrale: se il trasgressore decide di pagare in misura ridotta, nei limiti e con le modalità previste dal Codice, non potrà poi utilizzare l’opposizione giurisdizionale per contestare la stessa sanzione, perché il pagamento assume la funzione di definire il procedimento sanzionatorio secondo lo schema previsto dal legislatore.

Nel testo dell’articolo 204-bis è riportato anche un aggiornamento relativo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2004. Il Codice, così come riportato nella fonte, segnala questa decisione ma non riproduce il contenuto del comma dichiarato illegittimo. Per effetto di tale pronuncia, la disciplina originaria è stata parzialmente modificata, ma, attenendoci esclusivamente al testo oggi vigente riportato nella knowledge base, possiamo solo constatare che l’articolo, nella sua formulazione attuale, si limita a definire il principio dell’alternatività rispetto al ricorso al prefetto e il rinvio al rito previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2011.

È importante sottolineare che l’articolo 204-bis non fornisce indicazioni su importi, spese di giudizio o modalità di calcolo dei costi dell’opposizione, né entra nel merito delle valutazioni di convenienza economica o strategica rispetto al ricorso al prefetto. Tutti questi profili, pur rilevanti nella pratica, non sono disciplinati direttamente dal Codice della Strada e, in questa sede, non possono essere integrati con informazioni esterne. Il testo normativo si limita a riconoscere al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole processuali richiamate, come alternativa al percorso amministrativo.

Termini, costi e documenti necessari

Per quanto riguarda i termini, il Codice della Strada contiene indicazioni precise soprattutto con riferimento al procedimento davanti al prefetto, mentre per l’opposizione giurisdizionale rinvia, come visto, a una normativa esterna. L’articolo 204 stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza-ingiunzione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore e che tale termine si cumula con quelli previsti dall’articolo 203 per la trasmissione degli atti stessi. Il comma 1-bis dello stesso articolo chiarisce che questi termini sono perentori e che, se decorrono senza che l’ordinanza sia stata adottata, il ricorso si intende accolto. Si tratta di un elemento essenziale per comprendere la scansione temporale del procedimento amministrativo e gli effetti del mancato rispetto dei termini da parte dell’autorità.

Il Codice, nella parte qui disponibile, non riporta in modo completo il testo dell’articolo 203, che disciplina la proposizione del ricorso al prefetto, compresi i termini per la presentazione da parte del trasgressore. Di conseguenza, non è possibile, attenendosi esclusivamente alla knowledge base, indicare con precisione il numero di giorni a disposizione per proporre il ricorso o le modalità dettagliate di presentazione (ad esempio, se tramite invio postale, presentazione diretta o altri canali). Possiamo solo richiamare il fatto che l’articolo 204 fa espresso riferimento ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 per definire il momento da cui decorrono i termini per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ma senza integrare con dati non presenti nel testo a disposizione.

Per quanto concerne i costi e i documenti necessari, il Codice della Strada, nei brani qui consultabili, non fornisce un elenco dettagliato di spese, contributi o oneri specifici per il ricorso al prefetto o per l’opposizione in sede giurisdizionale. L’articolo 204 si limita a prevedere che l’ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto comprende anche le spese, senza però quantificarle o descriverne la natura. Analogamente, l’articolo 204-bis rinvia al rito previsto da altra normativa per quanto riguarda il procedimento davanti all’autorità giudiziaria, senza indicare nel testo del Codice eventuali contributi o spese processuali. In assenza di ulteriori dettagli nella knowledge base, non è possibile specificare importi o voci di costo, né elencare in modo puntuale i documenti richiesti oltre al ricorso e agli atti già menzionati.

Quanto alla documentazione, l’articolo 204 chiarisce che il prefetto esamina il verbale, gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, il ricorso e i documenti allegati dal ricorrente. Da questo si può desumere che il ricorrente ha la facoltà di allegare documenti ritenuti utili a sostenere le proprie ragioni (ad esempio, prove o dichiarazioni), ma il Codice non fornisce un elenco tassativo né indica formati o requisiti formali specifici. Allo stesso modo, per l’opposizione giurisdizionale, l’articolo 204-bis non elenca i documenti necessari, limitandosi a riconoscere la possibilità di proporre opposizione secondo le regole processuali richiamate. Ogni ulteriore dettaglio su modulistica, forme o contenuti minimi del ricorso esula dal testo del Codice così come riportato nella knowledge base e, pertanto, non può essere ricostruito senza ricorrere a fonti esterne.

Pagamento in misura ridotta e alternative

Il pagamento in misura ridotta rappresenta, nel sistema del Codice della Strada, una delle principali alternative al ricorso. L’articolo 204-bis collega espressamente la possibilità di proporre opposizione in sede giurisdizionale alla circostanza che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito. Ciò significa che, quando il Codice prevede la facoltà di pagare una somma ridotta entro determinati termini e condizioni, la scelta di effettuare tale pagamento comporta la rinuncia implicita alla strada dell’opposizione giurisdizionale per quella specifica violazione. Il testo disponibile non riporta, però, le disposizioni generali che definiscono in modo completo importi, percentuali e termini del pagamento in misura ridotta, per cui non è possibile, in questa sede, indicare numeri o scadenze precise.

In relazione al ricorso al prefetto, il sistema delineato dal Codice prevede che il ricorso sia un’alternativa al pagamento in misura ridotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 203, cui l’articolo 204 rinvia più volte. Il prefetto, come visto, può confermare l’accertamento e ingiungere il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, oppure archiviare il verbale se lo ritiene infondato. La scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso implica quindi una valutazione tra la certezza dell’esborso immediato, nei limiti fissati dalla legge, e il rischio di un importo più elevato in caso di rigetto del ricorso, a fronte però della possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione o, in caso di mancata adozione dell’ordinanza nei termini, l’accoglimento del ricorso per decorrenza dei termini stessi.

Un ulteriore aspetto da considerare è il rapporto tra pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie. Alcune disposizioni del Codice chiariscono che il ricorso al prefetto si estende anche alle sanzioni accessorie, come nel caso dell’articolo 216, relativo al ritiro dei documenti di circolazione o della patente, che prevede espressamente che il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’articolo 203 si estende anche alla sanzione accessoria. Analoghi principi sono richiamati negli articoli 211 e 212, relativi rispettivamente all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e all’obbligo di sospendere una determinata attività, dove si stabilisce che il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Il pagamento in misura ridotta, invece, è riferito alla sanzione pecuniaria principale e il Codice, nei testi qui disponibili, non specifica in modo generale gli effetti di tale pagamento sulle eventuali sanzioni accessorie, se non attraverso i singoli articoli che disciplinano i diversi casi.

In sintesi, il sistema delineato dal Codice della Strada offre al trasgressore tre principali percorsi: il pagamento in misura ridotta, il ricorso al prefetto e l’opposizione in sede giurisdizionale, con la precisazione che le ultime due strade sono alternative tra loro e che l’opposizione è possibile solo se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. La scelta tra queste opzioni deve essere compiuta tenendo conto delle conseguenze previste dalla legge: da un lato, la definizione rapida della posizione tramite il pagamento; dall’altro, la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti all’autorità amministrativa o giudiziaria, con il rischio di un importo più elevato in caso di rigetto ma anche con la tutela offerta dai termini perentori e dalle garanzie procedurali previste dagli articoli 203 e 204 del Codice. Tutte le ulteriori valutazioni di convenienza pratica, economica o strategica esulano dal testo normativo e, in questa sede, non possono essere integrate con elementi esterni al Codice della Strada.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.